L’azione criminosa non è andata a buon fine. Il responsabile è stato fermato e identificato ed è finito sotto processo. Ora per lui scatta la definitiva condanna a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Decisivo il riconoscimento dell’aggravante prevista in caso di violenza sulle cose.
Condanna più severa per il ladro che prova a rubare una bici e, per raggiungere tale scopo, forza con un'asta metallica la catena antifurto che tiene legato il velocipede a una rastrelliera. Evidente, difatti, secondo i giudici, l'aggravante di aver usato violenza sulle cose . Catena. Ricostruito facilmente l'episodio, i giudici di merito sanciscono, sia in primo che in secondo grado, la colpevolezza dell'uomo finito sotto accusa per avere cercato di rubare una bici. Severa la pena 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Decisivi i dettagli dell'azione compiuta – senza raggiungere lo scopo – dal ladro, il quale «ha posto in essere atti consistenti nel forzare con un'asta metallica la catena antifurto che teneva legata una bicicletta a una rastrelliera e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del velocipede al fine di trarne profitto». L'uomo non è riuscito a portar via la bici, e ciò «per cause indipendenti dalla sua volontà», ma la condotta da lui posta in essere è ritenuta grave anche perché, osservano i giudici, egli «ha usato violenza sulle cose». Violenza. In Cassazione l'uomo sotto processo non mette assolutamente in discussione i fatti a lui addebitati, ma punta piuttosto a ottenere una pena più lieve, sostenendo non si possa parlare di «violenza sulle cose» e sottolineando poi «il modico valore della bicicletta». Queste obiezioni non convincono però i giudici di terzo grado, i quali confermano la condanna così come pronunciata in Appello. Per quanto concerne l'aggravante della violenza sulle cose , essa «è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio , in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino», ricordano i magistrati. E questo principio calza a pennello alla vicenda in esame, poiché il ladro «aveva chiaramente divelto, grazie a un'asta metallica in suo possesso, il lucchetto posto a presidio della bicicletta» e quindi «sarebbe stato necessario il ripristino del lucchetto per ricollocare stabilmente il velocipede nel posto originario». Sacrosanto, quindi, catalogare la condotta dell'uomo come « tentato furto , aggravato dalla violenza sulle cose ». Impossibile, infine, secondo i giudici, parlare di «danno patrimoniale di speciale tenuità», anche tenendo presenti «le condizioni della bicicletta». Su questo fronte i magistrati, richiamando quanto osservato in Appello, sanciscono che il danno subito dal proprietario del velocipede «non è quantificabile» ma non è certamente irrisorio.
Presidente Ferranti – Relatore Esposito Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino Sez. 5, numero 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Gravina, Rv. 262547 . Tale principio è applicabile al caso in esame, perché, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, il S. aveva chiaramente divelto il lucchetto posto a presidio della bicicletta grazie all'asta metallica in suo possesso e sarebbe stato necessario il ripristino dello stesso, al fine di ricollocarla stabilmente nel posto originario. Sussistono, pertanto, nella fattispecie gli estremi del tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, fattore quest'ultimo che ha specificamente connotato le modalità dell'azione sottrattiva. Il ricorrente si limita ad una generica doglianza circa il riconoscimento della circostanza aggravante contestata, senza formulare rilievi alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all' articolo 62 c.p. , numero 4, non poteva essere riconosciuta, tenuto conto delle condizioni normali della bicicletta. Alla luce di tale elemento, pertanto, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha escluso che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, fosse di speciale tenuità. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al costante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato Sez. 4, numero 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 Sez. U, numero 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 . Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell' articolo 133 c.p. Sez. 4, numero 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 . Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri indicati nell' articolo 133 c.p. Sez. 2, numero 3611.04 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 Sez. 3, numero 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 Sez. 2, numero 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754 . La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice Sez. 3, numero 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 . Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata - molto vicina al minimo edittale - è stata correttamente giustificata dal Tribunale in riferimento ai numerosi e gravi precedenti specifici del S. e la Corte di appello ha logicamente condiviso tale valutazione. Il ricorrente non ha indicato elementi specifici, idonei a disattendere o a superare le considerazioni dei giudici di merito sul punto. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.