Sono incostituzionali quelle disposizioni che escludono, nell’adozione “in casi particolari”, l’esistenza di rapporti civili tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante.
La Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale di quelle disposizioni che escludono l’esistenza di rapporti civili tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante nell’adozione in “casi particolari” articolo 300, comma 2, c.c. e articolo 55 l. numero 184/1983 . L’adozione in “casi particolari” riguarda i bambini orfani, anche con disabilità, i bambini non altrimenti adottabili ed i bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico. Secondo la Corte Costituzionale, tali disposizioni, nella parte in cui prevedono che l’adozione non induca alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, violano l’articolo 3 Cost. e discriminano il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli, privandolo delle relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione patrimoniale e personale, in contrasto con gli articolo 31, comma 2, e 117, comma 1, Cost.