I bambini adottati “in casi particolari” devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottivo

Sono incostituzionali quelle disposizioni che escludono, nell’adozione in casi particolari , l’esistenza di rapporti civili tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante.

La Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale di quelle disposizioni che escludono l’esistenza di rapporti civili tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante nell’adozione in casi particolari art. 300, comma 2, c.c. e art. 55 l. n. 184/1983 . L’ adozione in casi particolari riguarda i bambini orfani, anche con disabilità, i bambini non altrimenti adottabili ed i bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico. Secondo la Corte Costituzionale, tali disposizioni, nella parte in cui prevedono che l’adozione non induca alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, violano l’art. 3 Cost. e discriminano il bambino adottato in casi particolari rispetto agli altri figli, privandolo delle relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione patrimoniale e personale, in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, Cost.