«Nell’ambito della procedura concordataria … la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto dell’articolo 176 l.fall. […]».
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 6062/2022, proposto dall'INPS contro l'INAIL e una serie di istituti e società italiane, per una causa riguardante il fallimento. L'INPS, ricorre per Cassazione, sulla base di un unico motivo di doglianza, nei confronti di V.A.P. s.r.l. in concordato preventivo, nonché di tutte le altre società sopracitate, contro un decreto del 2015 del Tribunale di Macerata, che aveva omologato il concordato preventivo con cessione dei beni, proposto dalla società V.A.P. s.r.l. Con l'unico motivo, la ricorrente, denunciava la violazione e falsa applicazione degli articolo 160,166,180 e 182-ter l. fall., censurando il decreto impugnato per avere omologato, in assenza di opposizione, il concordato in conformità alla relazione del commissario giudiziale, discostandosi dalla proposta concordataria. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio, per fare luce su questa complessa causa, ha pronunciato il seguente principio di diritto «nell'ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto dell'articolo 176 l.fall. La norma, laddove prevede che i giudice delegato possa “ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze”, intende rappresentare non solo che le determinazioni assunti al riguardo posso essere superate da una diversa determinazione del Tribunale in fase omologa, ma soprattutto che le stesse hanno limitata efficacia prevista e non sono idonee a compromettere in alcun modo l'accertamento in merito all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo in parola». Infatti, ne discende, che la ricorrente non ha interesse ad attaccare il provvedimento impugnato, che non contiene alcuna statuizione altrimenti intangibile, sia in ordine all'esistenza del credito previdenziale vantato dall'INPS, sia in ordine al grado del suo privilegio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Presidente Scaldaferri - Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - L'INPS ricorre per un mezzo, illustrato anche da memoria, nei confronti di omissis S.r.l. in concordato preventivo, nonché delle altre persone fisiche e giuridiche indicate in epigrafe, contro il decreto del 9 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Macerata ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni proposto da quest'ultima società. 2. - L'INAIL ha depositato controricorso adesivo. 3. - Gli altri intimati non hanno spiegato difese. Considerato che 4. - L'unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., articolo 160-166 e 180 e 182 ter, censurando, in breve, il decreto impugnato per aver omologato, in assenza di opposizione, il concordato in conformità alla relazione del commissario giudiziale, discostandosi dalla proposta concordataria, relazione che si limitava a distinguere tra crediti privilegiati, ivi compresi i crediti tributari, esclusi quelli per Iva, e chirografari, senza avvedersi che, allorché oggetto di un concordato preventivo siano crediti di natura previdenziale, lo stesso non può che avvenire nella forma della cosiddetta transazione previdenziale di cui all'articolo 182 ter citato, di guisa che la detta relazione, poi recepita dal Tribunale, avrebbe dovuto indicare specificamente le somme dovute per contributi e quelle dovuti per tributi e, all'interno delle somme dovute per contributi, avrebbe dovuto distinguere tra quelle per contributi riconducibili all'articolo 2753 c.c. e quelle per contributi per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse, ex articolo 2754 c.c., nonché gli accessori sui crediti per contributi, da ascriversi per la metà al privilegio e per l'altra metà al chirografo. Ritenuto che 5. - Il ricorso è inammissibile. È superfluo ripercorrere la complessiva questione della ricorribilità per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizione, questione che impone il coordinamento di due disposizioni apparentemente antinomiche, la L.Fall., articolo 180, comma 3, secondo cui il giudice, in assenza di opposizione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame , e l'articolo 183, comma 1, secondo cui contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio , reclamo che, evidentemente, se riferito ad ogni ipotesi di decreto reso sulla domanda di omologa, escluderebbe in radice l'ammissibilità del ricorso in esame Cass., Sez. Unumero , 26 dicembre 2016, numero 27073 afferma che il decreto con cui il tribunale definisce in senso positivo o negativo il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L.Fall., articolo 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione , ma in effetti non si misura espressamente con l'ipotesi del decreto di omologazione emesso in assenza di opposizione altre decisioni, tra cui quelle di cui subito si darà conto, danno invece per presupposta la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato fallimentare adottato in assenza di opposizioni . È difatti sufficiente rammentare che, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo -nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo -tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente proprio a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo , il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango privilegiato o chirografario di questi ultimi, nè sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste Cass. 21 dicembre 2018, numero 33345, con la giurisprudenza ivi richiamata . Occorre in altri termini considerare che nell'ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto della L.Fall., articolo 176. La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze , intende rappresentare non solo che le determinazioni assunte al riguardo possono essere superate da una diversa determinazione del Tribunale in fase di omologa, ma soprattutto che le stesse hanno la limitata efficacia prevista e non sono idonee a compromettere in alcun modo l'accertamento in merito all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dal comma 1, u.c. dell'articolo in parola . Ne discende che l'ente ricorrente non ha interesse ad attaccare il provvedimento impugnato, che non contiene alcuna statuizione altrimenti intangibile sia in ordine all'esistenza del credito previdenziale vantato dall'INPS, sia in ordine al grado del suo privilegio. 6. - Le spese tra l'ente ricorrente controricorrente adesivo vanno compensate. Nulla per le spese per il resto. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra ricorrente e controricorrente. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.