La videosorveglianza attivata dai soggetti privati non può essere mai rivolta verso gli spazi pubblici, i marciapiedi, gli altri esercizi commerciali e neppure verso luoghi istituzionali come la caserma dei Carabineri.
Anche se è frequente vedere telecamere private rivolte verso le strade solo i Comuni e le forze di polizia possono, infatti, legittimamente posizionare sistemi di videosorveglianza negli spazi aperti al pubblico, ma anche in questo caso andranno sempre osservati tutti i principi previsti dal regolamento europeo in materia di corretto trattamento dei dati personali. E segnalare adeguatamente gli impianti mettendo a disposizione degli interessati informative di primo e secondo livello. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione numero 20 del 27 gennaio 2022. Un circolo privato ha posizionato dispositivi di ripresa sia all'interno che all'esterno della struttura senza installare alcun cartello informativo . All'esito di una verifica richiesta dai Carabineri, la Polizia Locale ha segnalato all'Autorità una serie di irregolarità commesse dal circolo tra cui l' errato puntamento delle telecamere verso le strade ed in particolare il posizionamento di un dispositivo di ripresa verso la caserma dei Carabinieri , prossima alla sede del circolo. Il Garante ha quindi adottato un provvedimento sanzionatorio per l'errato angolo di visuale delle telecamere e per la mancanza di una idonea informativa. La necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un soggetto privato, specifica l'interessante provvedimento, «si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree». Nel caso sottoposto all'esame del collegio, prosegue l'Autorità centrale, «risulta accertato che il circolo ha effettuato un trattamento di dati personali , per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 5, par. 1, lett. a e c e in assenza di idonea informativa in spregio a quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento. Spetta al titolare del trattamento, nel caso di specie da individuarsi nel circolo, valutare la liceità dello stesso posto in essere mediante le videocamere e informare gli interessati della presenza delle stesse, mediante l'apposizione di idonei cartelli recanti l'informativa, da cui risulti l'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento. Il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc. ».
Ordinanza ingiunzione del Garante Privacy del 27 gennaio 2022, numero 20