Rapina ai danni di una donna anziana: la mancanza di un lavoro legittima l’applicazione degli arresti domiciliari

Respinte le obiezioni difensive. Confermata dai Giudici della Cassazione la valutazione compiuta in Tribunale in merito alla pericolosità dell’uomo finito indagato per avere sottratto una borsa a una signora.

La mancanza di un lavoro rende plausibile che l'uomo accusato di rapina ai danni di una anziana donna possa replicare l'azione criminosa. Legittima perciò l'applicazione a suo carico della custodia cautelare agli arresti domiciliari. Concordi GIP e Tribunale sulla necessità degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo «indagato per i reati di rapina e di lesioni personali» commessi ai danni di una anziana donna. Evidenti, secondo i giudici, le esigenze cautelari, soprattutto tenendo presenti le modalità del fatto e la mancanza di occupazione dell'uomo. Secondo il difensore, però, non vi sono i presupposti per ritenere «probabili per il futuro analoghe condotte», anche perché «l'azione addebitata all'uomo era diretta soltanto a sottrarre la borsa alla vittima, non anche ad adoperare violenza contro di lei». Il legale aggiunge poi in ottica difensiva un richiamo al «contesto familiare dell'uomo» poiché «sta per nascergli un figlio» e quindi «potrebbero presentarsi emergenze tali da esigere il suo allontanamento dal domicilio», e infine ritiene illogico collegare «il rischio di reiterazione alla mancanza di occupazione, quando proprio la misura restrittiva preclude all'uomo di lavorare lecitamente». Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive non hanno alcun fondamento, mentre sono evidenti «le esigenze cautelari» che legittimano l'applicazione degli arresti domiciliari. Innanzitutto, i magistrati sottolineano «le modalità del fatto, poiché la rapina è stata posta in essere ai danni di una donna anziana, superando la resistenza da lei opposta alla sottrazione della borsa» e ciò «anche a costo di provocarle, come poi è accaduto, lesioni personali». Indiscutibile, quindi, «la particolare pericolosità» dell'uomo, e logico ritenere «concreto il rischio di reiterazione» dell'azione criminosa. In questa ottica è corretto, secondo i Giudici, anche il richiamo all'« assenza di una occupazione lavorativa » per l'uomo, mentre è inutile il richiamo difensivo secondo cui «stare agli arresti domiciliari impedisce di trovare lavoro», poiché «nulla osta a che l'uomo chieda all'autorità giudiziaria il permesso di allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa». Irrilevante, infine, anche «la nascita di un figlio», poiché «si può provvedere alle relative esigenze con specifiche istanze di allontanamento», concludono i Giudici.

Presiente Diotallevi – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza in data 22/07/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del GIP di REGGIO CALABRIA in data 7/07/2021 nei confronti di B.S., indagato per i reati di rapina e di lesioni personali, commessi il omissis ai danni di L.M.I.M. . B. propone ricorso per cassazione, per il tramite dl difensore, e deduce come unico motivo anzitutto la carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla stregua dell' articolo 274 c.p.p. , lett. c . Poiché esse sono state ravvisate dal TRIBUNALE nelle modalità del fatto, tali da rendere probabili per il futuro analoghe condotte, il ricorrente censura che la sua azione era diretta soltanto a sottrarre la borsa alla vittima, non anche ad adoperare violenza contro di lei - che non si sia tenuto conto del contesto familiare dell'indagato, al cui interno sta per nascere un figlio, sì che potrebbero presentarsi emergenze tali da esigere l'allontanamento dal domicilio - che il rischio di reiterazione sia stato correlato alla mancanza di occupazione, quando proprio la misura restrittiva preclude all'indagato di lavorare lecitamente. 2. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato. Motivazione congrua e logica sostiene la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sulle modalità del fatto, poiché la rapina è stata posta in essere ai danni di una donna anziana, superando la resistenza da lei opposta alla sottrazione della borsa, anche a costo di provocare lesioni personali, come è poi accaduto, e quindi ponendo in evidenza una particolare pericolosità che rende concreto il rischio di reiterazione. Altrettanto logico è ritenere, come ha fatto il riesame, l'incidenza negativa dell'assenza di una occupazione lavorativa al fine di attenuare il rischio è una osservazione non superabile dalla replica difensiva secondo cui stare agli arresti domiciliari impedisce di trovare lavoro il TRIBUNALE ha invero spiegato che nulla osta a che B. chieda all'a.g. il permesso di allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa. Del pari non rilevante è la nascita del figlio, prospettata nel ricorso, potendosi provvedere alle relative esigenze con specifiche istanze di allontanamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, numero 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.