L'esistenza di un'associazione di tipo mafioso organicamente costituita non rappresenta un presupposto necessario ai fini della applicazione dell'aggravante del c.d. “metodo mafioso”, essendo a tale scopo invece sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste mafiosa.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6035, depositata il 21 febbraio 2022. Una scorribanda da “Far West” al centro di Napoli. Tre ragazzi poco più che ventenni vengono portati in giudizio in quanto ritenuti i concorrenti di una vera e propria scorreria armata messa in atto tra le popolose vie dei Quartieri Spagnoli di Napoli. La modalità è ormai ben nota alle cronache scooter dalla ripresa fulminea serpeggiano tra le strade, mentre uno dei due occupanti, arma in pugno, esplode colpi d'arma da fuoco all'impazzata contro vetrine, portoni e saracinesche. Scopo della spedizione motorizzata, secondo quanto leggiamo nella sentenza, era quello di restituire un'intimidazione subìta in precedenza per mano di un gruppo rivale. È evidente, a questo punto, che ci muoviamo nell'ambito di uno scontro tra clan camorristici, sempre impegnati nell'affermare il proprio dominio su questa o quella zona. Per la prodezza degna del più abusato cliché cinematografico i tre giovani, che nell'occasione avevano fornito il proprio supporto logistico e operativo ad altri sodali, rimediavano – tra primo e secondo grado - pene detentive notevoli, anche tenuto conto dell'aggravante del metodo mafioso. Tutti e tre gli imputati ricorrevano per Cassazione, sollevando diverse doglianze avverso la decisione d'appello si va dal difetto di motivazione sul concorso di persone al travisamento della prova captativa, passando per la ritenuta illegittimità dell'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. La seconda e la terza questione sono quelle che destano maggiore interesse. L'aggravante del metodo mafioso i presupposti indispensabili. L'argomento più interessante affrontato nella sentenza che commentiamo riguarda la circostanza aggravante del c.d. “metodo mafioso”. Introdotta con un decreto-legge nel 1991 è stata “calata” all'interno del codice penale nel 2018. A sorreggerne l'applicazione non è necessario che si dia prova dell'esistenza di una consorteria criminale organizzata sul modello della mafia, della camorra o di qualsiasi altra realtà associativa di analogo stampo. È invece sufficiente che sussistano nei fatti le modalità tipiche delle organizzazioni criminali mafiose. L'intimidazione e la creazione di uno stato di terrore diffuso tale da scoraggiare la collaborazione testimoniale per ricostruire gli avvenimenti sono, ad esempio, due classiche conseguenze dell'agire mafioso. A ciò si accosta, come nel caso che ci occupa, l'azione armata diretta ad esprimere un'egemonia su un determinato territorio. Ciò che conta, per consentire il riconoscimento dell'aggravante, è la veste mafiosa che si conferisce ad una determinata azione criminosa, mentre sfugge allo spirito dell'elemento circostanziale la prova dell'appartenenza del soggetto attivo ad un gruppo criminale organizzato. La ratio di questa aggravante – sostengono i Giudici – è molto chiara punire più severamente chi si comporta da mafioso. Anche nel caso in cui non lo fosse. Il travisamento delle intercettazioni si può portare all'attenzione della Cassazione? La risposta a questo interrogativo non è niente affatto semplice. Lo sfondo nel quale ci troviamo è molto chiaro in che modo è possibile sottoporre al vaglio di legittimità il governo del materiale captativo effettuato nel corso del giudizio di merito? La premessa della Suprema Corte lascia spazio a pochi dubbi il vizio di motivazione – questa è la doglianza sollevata da chi ha censurato il modo nel quale le intercettazioni sono state valutate in sentenza – riguarda esclusivamente il controllo «della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi» che compongono la motivazione stessa. Non può sfociare, invece, in una terza e non consentita rivalutazione del fatto storico questa costituirebbe un vero e proprio giudizio di merito che esula dai compiti della Cassazione. Ora, pur considerando possibile invocare il travisamento della prova e gli effetti deleteri che questo può comportare nell'economia del tessuto motivazionale , non ci si può spingere fino a rivalutare il contenuto probatorio ricavabile, ad esempio, dal materiale captativo. Questa operazione, come hanno affermato anche le Sezioni Unite nel 2015, costituisce indubbiamente una questione di fatto «rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito». Il travisamento della prova, invece, riguarda la diversa ipotesi della prova inesistente o il cui risultato probatorio sia obiettivamente diverso da quello reale, tanto da poter dire che esso, per come risulta dal testo della sentenza impugnata, non possiede quei determinati connotati.
Presidente Sandrini – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 28/11/2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava gli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C. colpevoli dei reati ascrittigli ai capi A articolo 110 c.p. , articolo 112 c.p. , commi 1 e 4, articolo 81 c.p. , comma 2, articolo 61 c.p. , comma 1, numero 1, L. 14 ottobre 1974, numero 497, articolo 10 e articolo 12, comma 2, lett. a , articolo 14, articolo 416-bis.1 c.p. , B articolo 110 c.p. , articolo 81 c.p. , comma 2, articolo 635 c.p. , articolo 61 c.p. , comma 1, numero 1, articolo 416-bis.1 c.p. e C articolo 110 e 703 c.p. , unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito, condannava Ap. e P. alla pena di cinque anni, otto mesi di reclusione e 16.000,00 Euro di multa, A. alla pena di tre anni di reclusione e 6.000,00 Euro di multa. Gli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C., inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 27/10/2020 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto dagli imputati, in riforma della decisione impugnata, esclusa l'aggravante di cui all' articolo 61 c.p. , comma 1, numero 1, rideterminava la pena nei confronti di Ap.Ra. e P.C. in cinque anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e 15.200,00 Euro di multa, nei confronti di Fabio A. in due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 5.200,00 Euro di multa. Nel resto, la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che nella notte del omissis , tra le ore 1.35 e le ore 1.45, due soggetti a bordo di un ciclomotore transitando nella zona dei omissis di Napoli e passando da omissis e da omissis , esplodevano, durante il tragitto, numerosi colpi di arma da fuoco in direzione degli ingressi di alcuni esercizi commerciali e dei soggetti occasionalmente presenti. L'azione di danneggiamento condotta dai due soggetti coinvolgeva la Gioielleria D.S., ubicata in omissis il omissis , ubicato in omissis il omissis , ubicato in omissis . La scorreria armata veniva registrata dalle telecamere installate presso alcuni esercizi commerciali dell'area coinvolta dall'azione dei due individui - che, nel prosieguo delle indagini, venivano individuati in B.A. e P.C. -, che attingevano con numerosi colpi di pistola, esplosi in sequenza, una gioielleria e due caffetterie dopo avere effettuato il danneggiamento, i soggetti si allontanano dal luogo del delitto, a bordo del ciclomotore con cui vi erano giunti. Nell'immediatezza dei fatti, gli agenti del Commissariato di Napoli Chia raccoglievano la testimonianza di Pe.Ge., il titolare del omissis , che, unitamente alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati a protezione degli esercizi commerciali ubicati nella zona dove si verificava la rappresaglia armata, consentivano di ricostruire la dinamica dei fatti reato contestati ai capi A, B e C e il comportamento degli individui che avevano effettuato i danneggiamenti, mentre, a bordo di un ciclomotore, percorrevano omissis e omissis due aree ubicate nel centro urbano partenopeo. Tuttavia, la ricostruzione degli accadimenti criminosi traeva il suo fondamento soprattutto dal contenuto delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nella prima fase delle indagini preliminari, nelle date del omissis - che venivano registrate, tra gli altri, tra B.A., C.A., P.C., A.F., P.C., Ap.Ra., S.A., N.A., B.R. e Bi.Ma. -, che venivano passate analiticamente in rassegna nella sentenza di primo grado. Le captazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, in particolare, venivano attivate sulle utenze cellulari usate all'epoca dei fatti da B.A. e dal suo uomo di fiducia, P.C., nonché all'interno dell'autovettura Fiat Panda, targata omissis , che era intestata allo stesso P Gli esiti di queste intercettazioni, infatti, consentivano di ricondurre la scorreria armata alla sfera di operatività del clan D.L.B.- M. di Napoli e di accertare che l'azione di danneggiamento verificatasi nelle prime ore del omissis era stata eseguita da B.A., P.C., A.F., Ap.Ra. e P.C., allo scopo di vendicare l'intimidazione subita da B.A. - che i Giudici di merito ritenevano un esponente di spicco della citata consorteria camorristica -, contro la cui abitazione, ubicata nella zona dei omissis di Napoli, qualche tempo prima, D.V. aveva fatto esplodere, a scopo minatorio, alcuni colpi di arma da fuoco. In questa cornice, si accertava che i colpi contro i tre esercizi commerciali ubicati in omissis e in omissis erano stati esplosi, con una pistola calibro 9x21, da B.A., che si trovava a bordo di un ciclomotore guidato da P.C. i due esecutori materiali della rappresaglia armata, a loro volta, erano coadiuvati da A.F., Ap.Ra. e P.C., che si trovavano nella stessa zona della scorreria, svolgendo compiti di supporto logistico e operativo a tali attività di sostegno, inoltre, partecipava la minore C.A., che, all'epoca dei fatti, era legata sentimentalmente a B Si accertava, al contempo, che la rappresaglia armata, in un primo momento, doveva riguardare la sola abitazione di D.V., ma, constatata la sua assenza, che veniva comunicata agli esecutori materiali della scorreria dai soggetti che avevano eseguito i sopralluoghi preparatori, si riteneva di coinvolgere nell'azione i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima predestinata, sparando contro alcuni esercizi commerciali ubicati tra omissis e omissis . Si accertava, ancora, che, prima di eseguire la rappresaglia armata, erano stati effettuati due sopralluoghi preparatori il primo, svolto da C.A. e P.C., nel pomeriggio del omissis il secondo, svolto da B.A., P.C. e P.C., nella prima parte della serata dello stesso giorno. Si ritenevano, infine, prive di plausibilità le ipotesi alternative prospettate dai difensori di A.F., Ap.Ra. e P.C., che apparivano fondate su un'incongrua interpretazione delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e smentite dalla sequenza cronologica con cui le captazioni si succedevano tra i vari colloquianti, che, al contrario, corroboravano la ricostruzione accusatoria. Ne' era possibile nutrire dubbi sull'individuazione dei ricorrenti quali soggetti coinvolti dalle attività di intercettazione, atteso che gli esiti delle captazioni si orientavano univocamente in senso sfavorevole agli imputati, correttamente identificati nelle decisioni di merito, in linea con le indicazioni fornite dagli investigatori partenopei. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C. venivano condannati alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C. ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati, di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. L'imputato A.F., a mezzo dell'avvocato Fabrizio Rondino, proponeva ricorso per cassazione, che veniva articolato in quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che giustificavano il giudizio di colpevolezza nei confronti di A.F., che si riteneva formulato sulla base di un compendio probatorio privo di univocità, attribuendo rilievo decisivo a fattori estranei alla struttura delle fattispecie di reato contestate, costituiti dalle frequentazioni personali del ricorrente, le quali, di per sé sole, non potevano essere utilizzate come prova del suo coinvolgimento nelle vicende criminose oggetto di vaglio. Si deduceva, in proposito, che il travisamento probatorio nel quale era incorsa la Corte di appello di Napoli conseguiva al fatto che si faceva derivare il coinvolgimento di A.F. nella scorreria armata eseguita nella notte del omissis dalla circostanza che l'imputato nelle ore che precedevano la rappresaglia si trovava in compagnia di P.C., con cui era legato da rapporti di amicizia rapporti dai quali si faceva discendere irragionevolmente la prova del collegamento, personale e concorsuale, indimostrato, tra il ricorrente e B.A Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere A.F. responsabile, a titolo di concorso, nell'azione criminosa commessa nelle prime ore del omissis , non consentendo gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento del ricorrente nella rappresaglia armata commessa in danno degli esercizi commerciali napoletani di omissis e di omissis , contro i quali si muovevano B.A. e P.C Secondo la difesa del ricorrente, la condotta posta in essere da A. doveva essere ricondotta a un'ipotesi di connivenza non punibile, essendosi concretizzata in un atteggiamento passivo, circoscritto a un'adesione esclusivamente psicologia al progetto di scorreria armata pianificato da B. e P L'atteggiamento meramente connivente di A. era reso evidente dal fatto che l'imputato non era presente sul luogo del delitto e non aveva fornito alcun apporto, morale o materiale, agli esecutori della scorreria armata, essendosi limitato ad accompagnare l'amico P. la sera del omissis , senza avere alcuna consapevolezza delle modalità con cui l'azione criminosa pianificata da B. si sarebbe sviluppata. Con il terzo motivo di ricorso, prospettato in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'apporto fornito da A. causalmente efficiente rispetto alla concretizzazione degli accadimenti criminosi, non consentendo gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nella rappresaglia armata del omissis , alla cui esecuzione l'imputato era estraneo, avendo mantenuto rispetto alla scorreria un atteggiamento passivo. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della circostanza aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie, che non consentivano di ricondurre la scorreria armata, né direttamente né indirettamente, alla sfera di operatività del clan D.L.B.- M. e alle modalità tipiche di una consorteria camorristica. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. L'imputato Ap.Ra., a mezzo dell'avvocato A.R., ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all' articolo 110 c.p. e L. numero 497 del 1974, articolo 10,12 e 14, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Ap.Ra. responsabile, a titolo di concorso, della detenzione e del porto dell'arma utilizzata per eseguire la rappresaglia armata del omissis , così come contestati al capo A, che non potevano ritenersi dimostrati sulla base degli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti. Si deduceva, in proposito, che, a fronte delle specifiche censure difensive, la Corte di appello di Napoli si limitava a richiamare assertivamente il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, evidenziando che il coinvolgimento dell'imputato nelle condotte contestategli al capo A derivava dagli esiti dell'intercettazione numero 13 del omissis , registrata alle ore 1.42 tra N.A. e C.A., nella quale la prima avvisava la seconda di non chiamarla, perché il fidanzato, Ap.Ra., era impegnato nello svolgimento di un'attività importante. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p. e articolo 533 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della circostanza aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie che lo riguardavano, che non consentivano di ricondurre la vicenda criminosa in esame alle dinamiche e alle modalità operative del clan D.L.B.- M Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all' articolo 62-bis c.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto apporto che era stato fornito da Ap.Ra. alla loro concretizzazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.3. L'imputato P.C., a mezzo dell'avvocato Antonio Iavarone, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all' articolo 110 c.p. e articolo 192 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere P.C. responsabile, a titolo di concorso, della rappresaglia armata commessa il omissis , non consentendo gli elementi probatori acquisiti di affermare il coinvolgimento del ricorrente nella scorreria di B.A. e P.C., essendosi arrestato il suo intervento alla fase preliminare del progetto, concretizzandosi in un'attività di mera ricognizione dei luoghi dove D.V. viveva. Si deduceva, in proposito, che, secondo quanto affermato nelle decisioni di merito, il piano criminoso originariamente progettato dai ricorrenti era radicalmente differente da quello attuato concretamente in danno degli esercizi commerciali di omissis e di omissis , tanto è vero che P.C. si limitava a eseguire i sopralluoghi svolti nel pomeriggio del omissis nei pressi dell'abitazione di D.V., allo scopo di realizzare un'azione intimidatoria, che costituiva l'obiettivo del progetto di cui aveva conoscenza. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p. e articolo 533 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della circostanza aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie che riguardavano P.C., che non consentivano di ricondurre la rappresaglia armata del omissis alla sfera di operatività e alle modalità esecutive del clan D.L.B.- M., con cui il ricorrente non era collegato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni di A.F., Ap.Ra. e P.C. devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni ai ricorsi proposti degli imputati, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte. 1.2. La prima questione ermeneutica di carattere comune su cui occorre soffermarsi riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto ex articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento - con varietà di posizioni argomentative - tutti gli atti di impugnazione. Occorre premettere che sul compendio probatorio costituito dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari si incentrava una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle ipotesi di reato ascritte agli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C., prospettate nell'interesse dei ricorrenti allo scopo di censurare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di appello di Napoli. In tale ambito, occorre concentrarsi sul compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che venivano richiamate nella sentenza di primo grado, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle ipotesi di reato contestate ai capi A, B e C. Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, attivate sulle utenze cellulari di B.A. e del suo uomo di fiducia, P.C., nonché all'interno dell'autovettura Fiat Panda targata, targata omissis , intestata allo stesso P A questi elementi probatori, infatti, fanno riferimento tutte le parti ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuito alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate con i ricorsi in esame. Tanto premesso, osserva il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma soltanto stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01 . Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale Sez. 1, numero 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 Sez. 4, numero 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01 Sez. 4, numero 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01 . 1.1.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , da parte della L. 20 febbraio 2006, numero 46, articolo 8, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nell'ipotesi in cui il giudice di merito fondi il suo convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano Sez. 3, numero 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 Sez. 2, numero 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01 Sez. 6, numero 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01 . In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una quaestio facti, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente Sez. 2, numero 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01 Sez. 6, numero 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401 Sez. 6, numero 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01 . Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite Sez. 2, numero 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, numero 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01 Sez. 1, numero 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01 . In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione Sez. 3, numero 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01 Sez. 5, numero 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01 Sez. 1, numero 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01 . Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nei ricorsi degli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C., in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate nelle sentenze di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito napoletani sui risultati delle intercettazioni, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione Sez. 6, numero 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, numero 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01 Sez. 6, numero 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01 . Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. U, numero 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01 . 1.2 La seconda questione ermeneutica sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Tale questione interpretativa, ai presenti fini processuali, assume rilievo in ragione del fatto che le sottostanti decisioni di merito - fatta eccezione per esclusione dell'aggravante di cui all' articolo 61 c.p. , comma 1, numero 1, disposta con la sentenza di appello - risultano tra loro concordanti. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di Napoli - laddove conforme, per punti e capi, alla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 28/11/2019 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito Sez. 5, numero 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01 Sez. 6, numero 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01 Sez. 1, numero 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01 . Questi provvedimenti decisori, nei termini processuali che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa dei ricorrenti allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata Sez. 3, numero 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, numero 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01 Sez. 3, numero 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01 . Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 28/11/2019 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 27/10/2020, componendo i due provvedimenti decisori, limitatamente alle ipotesi di conformità delle statuizioni giurisdizionali delle decisioni, un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale degli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, numero 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01 Sez. 1, numero 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01 . In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado Sez. 6, numero 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827-01 Sanna, Sez. 2, numero 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01 Sez. 1, numero 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01 . Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Napoli per relationem, nelle ipotesi di conformità, per punti e capi, della decisione, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti - certamente ricorrenti nel nostro caso canonizzati dal seguente principio di diritto La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione Sez. 6, numero 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, numero 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01 Sez. 4, numero 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674-01 . 1.3. Nella cornice ermeneutica descritta nei paragrafi precedenti, occorre esaminare gli atti di impugnazione proposti nell'interesse degli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C., allo scopo di verificare se il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Napoli è conforme ai parametri giurisprudenziali che si sono richiamati. 2. Occorre, quindi, passare a considerare i singoli atti di impugnazione proposti nell'interesse degli imputati, prendendo le mosse da quello presentato da A.F., a mezzo dell'avvocato Fabrizio Rondino, che veniva articolato in quattro censure difensive. 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che giustificavano il giudizio di colpevolezza nei confronti di A.F., che si riteneva formulato sulla base di un compendio probatorio privo di univocità, attribuendo rilievo decisivo a fattori estranei alla struttura delle fattispecie di reato contestate, costituiti dalle frequentazioni personali del ricorrente, le quali, di per sé sole, non potevano essere utilizzate come prova del suo coinvolgimento nelle vicende criminose oggetto di vaglio. Secondo la difesa del ricorrente, il travisamento probatorio nel quale era incorsa la Corte di appello di Napoli era dimostrato dal fatto che, nella decisione censurata, si faceva derivare il coinvolgimento di A.F. nella rappresaglia armata eseguita nella notte del omissis dalla circostanza che il ricorrente nelle ore che precedevano la scorreria era in compagnia di P.C., con cui era legato da rapporti esclusivamente personali, dei quali non si era, irragionevolmente, tenuto conto. Deve, in proposito, rilevarsi che tale censura difensiva si fonda su una ricognizione critica del contenuto delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che - così come effettuata dalla Corte territoriale napoletana - non consentiva di ritenere il ricorrente coinvolto nella rappresaglia armata effettuata nelle prime ore del omissis in danno di alcuni esercizi commerciali, ubicati, a Napoli, tra omissis e omissis . Questa censura processuale costituisce una riproposizione del motivo di appello sul quale la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, si soffermava diffusamente e con argomenti immuni da censure, giungendo a conclusioni ineccepibili in ordine al coinvolgimento di A. nella rappresaglia armata eseguita da B. e P. in danno degli esercizi commerciali partenopei di cui al capo B. Tale scorreria, in particolare, coinvolgeva la Gioielleria D.S., ubicata in omissis il omissis , ubicato in omissis il omissis , ubicato in omissis . L'assunto difensivo, invero, risulta contraddetto dalle risultanze probatorie, espressamente richiamate nelle pagine 16-18 del provvedimento in esame, dalle quali emergeva il coinvolgimento diretto del ricorrente nello svolgimento delle attività preparatorie dell'azione criminosa svolta nelle prime ore del omissis e delle attività di supporto logistico alla rappresaglia armata eseguita da B.A. e P.C Tali risultanze emergevano in termini univoci dalle intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato, dalle quali si evinceva che, alle ore 22.15, A. accompagnava P., a bordo di un'autovettura condotta da quest'ultimo, per effettuare alcuni spostamenti propedeutici alla successiva azione di B. e P. alle ore 23.53, si registrava il passaggio dello stesso mezzo per le arterie urbane dove si sarebbe verificata la rappresaglia armata alle ore 0.36, B., prima di dare inizio alla scorreria, si raccordava telefonicamente con P., invitandolo a utilizzare l'utenza telefonica di A. per contattarlo, laddove necessario. Non possono, pertanto, non condividersi le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 17 della sentenza impugnata, evidenziava che e' certo e neppure contestato dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia che l' A., estraneo alla fase del primo sopralluogo e, dunque, all'iniziale programmazione del delitto, ha successivamente versato un contributo consapevole intervenendo in una fase successiva per segnalare al B. l'eventuale presenza in casa del bersaglio, di tal che non può escludersi il suoi pieno coinvolgimento . . Le censure difensive, dunque, sono smentite dal compendio probatorio, univocamente orientato in senso sfavorevole a Fabio A., che il ricorso in esame si limita a confutare in termini generici, proponendo un'operazione di ermeneutica processuale, incentrata sulla reinterpretazione delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, per le ragioni sulle quali ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, cui occorre rinviare Sez. U, numero 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit. Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit. . Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere A.F. responsabile, a titolo di concorso, nell'azione criminosa commessa nelle prime ore del omissis , non consentendo gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento del ricorrente nella rappresaglia armata commessa in danno degli esercizi commerciali napoletani di omissis e di omissis , contro i quali si muovevano B.A. e P.C Osserva il Collegio che il coinvolgimento concorsuale di A.F. nella scorreria eseguita da B.A. e P.C. nelle prime ore del omissis discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Napoli nei confronti dell'imputato, sul quale ci si è soffermati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare. Questa ricostruzione consentiva di ritenere dimostrato che l'azione armata di B. e P. si concretizzava grazie alle attività di supporto fornite dal ricorrente alla preparazione della rappresaglia, svolte, tra l'altro, unitamente a P.C., nell'arco temporale compreso tra le ore 22.15 del omissis e le ore 0.36 del omissis . Ne' è possibile dubitare del fatto che, nell'arco temporale sopra richiamato, A. si trovasse in compagnia di P. e fosse intento a svolgere le attività preparatorie, concordate con i complici, funzionali all'esecuzione della rappresaglia armata che, di lì a breve, si sarebbe svolta con le modalità descritte ai capi A, B e C. In questa cornice, si ritiene utile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 18 del provvedimento impugnato, in cui, a proposito del coinvolgimento di A.F. nella realizzazione della scorreria eseguita nelle prime ore del omissis , si evidenziava che A., messo al corrente del piano criminoso, non solo non ha desistito, ma ha fornito un consapevole ed apprezzabile contributo alla riuscita dell'impresa, acconsentendo ad accompagnare B. sul luogo progettato per dare attuazione al proposito delittuoso, spostandosi su un altro veicolo per evitare ogni avvistamento, fornendo il proprio cellulare al P. per consentire di dialogare in sicurezza con il B. . . La Corte di appello di Napoli, pertanto, formulava un giudizio di colpevolezza nei confronti di A.F. rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall' articolo 110 c.p. , con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà Sez. U, numero 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01 . Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 2.3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, prospettato in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'apporto fornito da A. causalmente efficiente rispetto alla concretizzazione degli accadimenti criminosi, non consentendo gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nella rappresaglia armata in esame, alla cui esecuzione l'imputato era estraneo, avendo mantenuto rispetto alla scorreria un atteggiamento passivo. Non può, invero, non ribadirsi che il contributo di A.F. si inseriva in un progetto criminoso articolato in varie fasi organizzative, differenti ma collegate, relativamente alle quali non è possibile distinguere, se non in modo artificioso, il momento preparatorio dell'azione armata - nel quale il coinvolgimento del ricorrente deve ritenersi incontroverso, per le ragioni esposte nei paragrafi 2.1 e 2.2, cui si rinvia -, il ruolo svolto dai diversi concorrenti che partecipavano alla rappresaglia e il segmento operativo in cui ciascuno di loro interveniva. Non e', dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell'assenza di rilevanza eziologica del comportamento di A.F., sostenuta dal suo difensore, la natura estemporanea o comunque assolutamente marginale del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per prefigurare un siffatto contributo, occorreva che la sua condotta si fosse presentata come occasionale rispetto alla programmazione della rappresaglia armata eseguita da B.A. e P.C. connotazione, questa, che non è certamente ravvisabile nel ruolo di supporto, preparatorio e logistico, svolto dal ricorrente, che deve essere inserito in un piano, accuratamente predisposto e articolato in una pluralità di fasi operative, rispetto alle quali la scorreria - laddove D.V. non fosse stato trovato nella sua abitazione - costituiva l'epilogo inevitabile della sequenza criminosa. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 2.4. Deve, invece, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della circostanza aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie, che non consentivano di ricondurre la scorreria armata, né direttamente né indirettamente, alla sfera di operatività del clan D.L.B.- M. e alle modalità tipiche di una consorteria camorristica. Osserva il Collegio che le emergenze probatorie impongono di ritenere incontroverso che la rappresaglia armata posta in essere da B.A. e P.C. era finalizzata a vendicare l'affronto subito dallo stesso B. - che si riteneva un esponente di spicco del clan D.L.B.- M. contro la cui abitazione, ubicata nella zona dei omissis di Napoli, qualche tempo prima, D.V. aveva fatto esplodere a scopo intimidatorio alcuni colpi di arma da fuoco. Ne conseguiva che la scorreria attuata nelle prime ore del omissis si inseriva nel più ampio contesto delle dinamiche del clan D.L.B.- M., nel quale gravitava B. - che aveva fatto del controllo dell'area dei omissis di Napoli, dove si verificavano i fatti di reato, uno dei suoi obiettivi -, che imponeva l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., in linea con quanto affermato nelle sentenze di merito. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 19 della decisione censurata, richiamando le modalità, tipicamente intimidatorie, con cui la scorreria armata per il centro urbano partenopeo veniva eseguita, osservava che lo scopo della scorreria armata, ossia quello di affermare il controllo criminale del territorio da parte di un esponente del clan D.L.B.- M. . e, al contempo, di reagire in modo plateale a un affronto subito, in tal modo ristabilendo la propria posizione di potere e di supremazia appare immediatamente evocativo dell'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. numero 203 del 1991 , articolo 7 . A ulteriore conferma della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., contestata a A.F., si richiamava il clima di terrore diffuso che ha ingenerato l'azione dimostrativa e scoraggiato contributi testimoniali, tanto che alla ricostruzione degli accadimenti si è pervenuti solo grazie alle operazioni tecniche di intercettazione ed alla visione delle immagini registrate dalle telecamere posizionate sul luogo teatro dei fatti . Ne discende che le modalità con cui veniva attuata la rappresaglia armata posta in essere da B.A. e P.C., con il contributo di C.A., A.F., Ap.Ra. e P.C., appaiono inscindibilmente collegate alle dinamiche e all'operatività del clan D.L.B.- M. nella zona dei omissis e costituiscono un elemento idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui al D.L. numero 152 del 1991, articolo 7, risultando l'attività posta in essere dai soggetti coinvolti nell'azione criminosa funzionalmente e metodologicamente collegata al sodalizio camorristico. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso , prevista dal D.L. 13 maggio 1991, numero 152, articolo 7 conv. in L. 12 luglio 1991, numero 203 , non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa Sez. 2, numero 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, numero 21350 dell'08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01 Sez. 2, numero 27548 del 17/05/2019, Galelli, Rv. 276109-01 . Non può, invero, non rilevarsi che avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Questa aggravante, infatti, è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime, che sono forzate ad accontentare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura che gli proviene dal milieu consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui. La struttura della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, dunque, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex articolo 416-bis c.p., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, certamente riscontrabile nel caso in esame. Ne consegue che, come affermato da questa Corte fin da epoca risalente, la ratio della disposizione di cui al D.L. numero 152 del 1991, articolo 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata Sez. 6, numero 49090 del 19/02/1998, Primasso, Rv 210405-01 . Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dal D.L. numero 152 del 1991, articolo 7 con la formulazione dell'articolo 416-bis.1 c.p., così come introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21, articolo 5, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, numero 152, articolo 7, convertito in L. 12 luglio 1991, numero 203 , abrogata dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21 , e la disposizione contenuta nell'articolo 416-bis.1 c.p., comma 1 Sez. 1, numero 39542 del 10/04/2018, Di Natale, Rv. 273863-01 . Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 2.5 Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avvocato Fabrizio Rondino nell'interesse dell'imputato A.F 3. Deve ritenersi infondato il ricorso presentato dall'imputato Ap.Ra., a mezzo dell'avvocato A.R., che veniva articolato in tre censure difensive. 3.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all' articolo 110 c.p. , L. numero 497 del 1974, articolo 10,12 e 14, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Ap.Ra. responsabile, a titolo di concorso, della detenzione e del porto dell'arma utilizzata per eseguire la rappresaglia armata del omissis , così come contestati al capo A, che non potevano ritenersi dimostrati sulla base degli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che questa censura difensiva si fondava su una ricognizione critica del contenuto delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che - così come effettuata dalla Corte di appello di Napoli - non consentiva di ritenere Ap.Ra. coinvolto nella gestione delle armi impiegate per eseguire la scorreria effettuata, nelle prime ore del omissis , in danno di alcuni esercizi commerciali, ubicati, a Napoli, in omissis e in omissis . Questa censura processuale costituisce una riproposizione del motivo di appello sul quale la Corte territoriale napoletana, nella decisione impugnata, si soffermava analiticamente e con argomenti immuni da censure, giungendo a conclusioni ineccepibili in ordine al coinvolgimento di Ap. nella rappresaglia armata eseguita da B. e P. in danno degli esercizi commerciali di cui al capo B. L'assunto difensivo, invero, risulta contraddetto dalle risultanze probatorie, costituite dalle attività di captazione richiamate nelle pagine 15 e 16 del provvedimento censurato, dalle quali emergeva il coinvolgimento diretto di Ap.Ra. nello svolgimento delle attività preparatorie dell'azione criminosa svolta nelle prime ore del omissis e delle attività di sostegno alla scorreria armata eseguita da B.A. e P.C., di cui il ricorrente era pienamente consapevole. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro particolare rilevanza probatoria rispetto alla posizione di Ap.Ra., seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione numero 7 del omissis , ore 1.42, registrata tra B.A. e N.A., citata a pagina 15 l'intercettazione numero 13 del omissis , ore 1.47, registrata tra C.A. e N.A., citata a pagina 15 l'intercettazione numero 15 del omissis , ore 2.46, registrata tra B.A. e N.A., citata a pagina 16. In questa cornice, il ruolo di supporto logistico e operativo svolto da Ap.Ra. si riteneva soprattutto dimostrato dagli esiti della captazione numero 15, sopra citata, da cui si evinceva che N.A. contattava B.A. per avere notizie del fidanzato, Ap.Ra., venendo rassicurata dal suo interlocutore, che le diceva che R. era con loro . . Secondo i Giudici di merito napoletani, l'esito di tali captazioni imponeva di affermare che il contributo di Ap.Ra. si inseriva in un progetto criminoso, articolato in varie fasi organizzative, collegato al proposito di vendicare l'intimidazione subita da B.A. per mano di D.V., relativamente alle quali non è possibile distinguere in alcun modo le fasi preparatorie della scorreria armata, il ruolo svolto dai diversi concorrenti che partecipavano alla rappresaglia e il segmento in cui ciascuno dei concorrenti interveniva, del cui coinvolgimento il ricorrente era consapevole. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 18 del provvedimento impugnato, a proposito del coinvolgimento di Ap. nelle operazioni di supporto alla rappresaglia armata eseguita nelle prime ore del omissis , evidenziava che risultava provata la sua partecipazione alla scorreria compiuta in omissis con il compito di svolgere funzioni di supporto logistico agli autori materiali della sparatoria . . Queste conclusioni appaiono rispettose del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui ci si è riferiti nel paragrafo 2.2 Sez. U, numero 45276 del 30/10/2003, Andreotti, cit. , che occorre ulteriormente ribadire, richiamando il seguente principio di diritto In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall' articolo 110 c.p. , con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà Sez. 1, numero 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, numero 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295-01 Sez. 1, numero 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849-01 . La censura difensiva, pertanto, è smentita dal compendio probatorio acquisito nei confronti di Ap.Ra., che l'atto di impugnazione in esame si limita a confutare in termini obiettivamente assertivi, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale, incentrata sulla rivisitazione delle captazioni acquisite durante le indagini preliminari, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati analiticamente nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali occorre rinviare ulteriormente Sez. U, numero 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit. Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit. . Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p. e articolo 533 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della circostanza aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie che lo riguardavano, chenon permettevano di ricondurre la vicenda criminosa in esame alle dinamiche e alle modalità operative del clan D.L.B.- M Si tratta, invero, di una censura difensiva prospettata in termini sovrapponibili a quella proposta dall'avvocato Fabrizio Rondino nell'interesse di A.F. nel quarto motivo del suo ricorso, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.4, al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che il compendio probatorio impone di ritenere incontroverso che l'obiettivo criminoso perseguito con la rappresaglia armata posta in essere da B. e P., con il contributo di C., A., Ap. e P., appare inequivocabilmente collegato alle dinamiche consortili e al modus operandi del clan D.L.B.- M. nell'area urbana dei omissis , rendendo evidente la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 2.4, che occorre ribadire ulteriormente Sez. 2, numero 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, cit. Sez. 2, numero 27548 del 17/05/2019, Galelli, cit. Sez. 5, numero 21350 dell'08/02/2018, Spada, cit. . Queste considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3.3. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all' articolo 62-bis c.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto apporto che era stato fornito da Ap.Ra. alla loro concretizzazione. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Ap.Ra. risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi A, B e C, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare, sotto il profilo invocato, la pena irrogata. Queste conclusioni discendevano da una verifica, immune da censure motivazionali, che teneva conto dell'elevato disvalore del reati contestati ad Ap., della gravità delle vicende criminose sottoposte alla cognizione della Corte di appello di Napoli e dell'allarme sociale provocato dalla scorreria armata eseguita il omissis , nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente la riconducibilità dei fatti di reato in esame alla sfera di operatività del clan D.L.B.- M., nel cui contesto consortile maturava la decisione di eseguire una rappresaglia nel quartiere nel quale gravitava D.V., che si riteneva responsabile di un'azione intimidatoria commessa in danno di B.A Ne discende che, tenuto conto della condizione soggettiva dell'imputato e del disvalore dei fatti di reato contestati ai capi A, B e C, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall' articolo 133 c.p. , nel considerare la quale non si può non rilevare che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa di Ap.Ra. - il trattamento sanzionatorio, quantificato in cinque anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 Euro di multa, risulta congruo rispetto al numero e alla gravità delle ipotesi criminose oggetto di vaglio. Si consideri ulteriormente che le circostanze attenuanti generiche, così come prefigurate dall' articolo 62-bis c.p. , rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a Ap.Ra. delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal seguente principio di diritto Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell' articolo 133 c.p. , che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena Sez. 6, numero 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, numero 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01 Sez. 6, numero 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01 . Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale concessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente articolo 62 c.p. , che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'articolo 133 ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto Sez. F, numero 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01 . Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 3.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avvocato A.R. nell'interesse dell'imputato Ap.Ra 4. Deve, infine, ritenersi infondato il ricorso presentato dall'imputato P.C., a mezzo dell'avvocato Antonio Iavarone, che veniva articolato in due censure difensive. 4.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all' articolo 110 c.p. e articolo 192 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere P.C. responsabile, a titolo di concorso, della rappresaglia armata commessa il omissis , non consentendo gli elementi probatori acquisiti di affermare il coinvolgimento del ricorrente nella scorreria di B.A. e P.C., essendosi arrestato il suo intervento alla fase preliminare del progetto, concretizzandosi in un'attività di mera ricognizione dei luoghi dove D.V. viveva. Osserva il Collegio che questa censura difensiva si incentra su una ricognizione critica del contenuto delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che, secondo la difesa del ricorrente, non consentiva di ritenere P.C. coinvolto nell'organizzazione della scorreria armata effettuata nelle prime ore del omissis , in danno di alcuni esercizi commerciali, ubicati, a Napoli, tra omissis e omissis . Deve, in proposito, evidenziarsi che l'assunto difensivo è contraddetto dalle risultanze probatorie, costituite dalle attività di captazione richiamate nelle pagine 9-13 del provvedimento censurato, dalle quali emergeva il coinvolgimento diretto di P.C. nello svolgimento delle attività preparatorie dell'azione criminosa svolta nelle prime ore del omissis e delle attività di supporto alla rappresaglia armata eseguita da B.A. e P.C., della quale il ricorrente aveva piena consapevolezza. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare, per la loro rilevanza probatoria rispetto alla posizione di P.C., seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione numero 2678 del omissis , ore 3.55, registrata tra P.C. e C.A., citata a pagina 9 l'intercettazione numero 88 del omissis , ore 17, registrata tra P.C. e C.A., citata nelle pagine 9 e 10 l'intercettazione numero 91 del omissis , ore 20.46, registrata tra P.C., B.A. e P.C., citata a pagina 11 l'intercettazione numero 399 del omissis , ore 1.16, registrata tra C.A. e N.A., citata a pagina 13 l'intercettazione numero 15 del omissis , ore 2.46, registrata tra B.A. e C.A., citata a pagina 13. Secondo i Giudici di merito napoletani, gli esiti di tali captazioni consentivano di affermare che P.C. era in compagnia di A.F., nella serata tra il omissis e il omissis - alle ore 22.15, alle ore 23.53 e alle ore 0.36 -, allo scopo di predisporre le attività di preparazione e di supporto logistico, su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare, funzionali a consentire ad B.A. e P.C. di eseguire la rappresaglia armata per le vie del centro storico partenopeo, commessa tra le ore 1.35 e le ore 1.45. Gli esiti di queste captazioni, dunque, inducevano la Corte di appello di Napoli ad affermare che il contributo di P.C. all'organizzazione della scorreria armata del omissis era incontroverso e si inseriva in un progetto criminoso articolato in varie fasi organizzative, collegato al proposito di vendicare l'affronto subito da B.A Ne consegue che, anche in questo caso, analogamente a quanto si è rilevato per le posizioni di A.F. e Ap.Ra. nei paragrafi 2.2 e 3.1, cui si rinvia, non è possibile distinguere, se non artificiosamente, le varie fasi della scorreria armata, il ruolo svolto dai diversi concorrenti che partecipavano alla rappresaglia e il segmento operativo in cui ciascuno dei concorrenti interveniva, dei quali il ricorrente era pienamente consapevole. Ne' è possibile affermare che, nel caso di specie, la segnalazione della vittima da parte di P.C. rappresentasse un compito secondario rispetto alla pianificazione dell'agguato in danno di D.V., presupponendo tale incarico un rapporto fiduciario con gli esecutori materiali dell'attentato - B.A. e P.C. -, il cui intervento traeva origine proprio dall'indicazione effettuata dal ricorrente. Il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, al contempo, consentiva di ritenere provato che l'imputato fosse pienamente consapevole del fatto che la comunicazione dell'assenza di D. dalla sua abitazione avrebbe avuto come conseguenza l'esecuzione della rappresaglia armata in danno degli esercizi commerciali di omissis e di omissis , contestata al capo B, ai sensi dell' articolo 110 c.p. , articolo 81 c.p. , comma 2, articolo 635 c.p. , articolo 61 c.p. , comma 1, numero 1 e articolo 416-bis.1 c.p In questa cornice, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 13 del provvedimento impugnato, a proposito del coinvolgimento di P.C. nelle attività di supporto alla scorreria armata eseguita nelle prime ore del omissis da B.A. e P.C., osservava La lettura delle conversazioni riportate . dimostra in modo eloquente la piena consapevolezza del P. dell'intero programma delittuoso preannunciato dal B. e della funzione strategica di cui egli era investito, tant'e' che l'imputato condivideva con il B. ed il P. le modalità organizzative del piano relative ai veicoli da utilizzare, ai travisamenti ed alla migliore strategia per metterlo a segno . La censura difensiva, pertanto, è smentita dal compendio probatorio acquisito nei confronti di P.C., che il ricorso in esame si limita a confutare genericamente, postulando il compimento di un'operazione di ermeneutica processuale, incentrata sulla rivisitazione del significato delle captazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali occorre rinviare ulteriormente Sez. U, numero 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit. Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit. . Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'articolo 416-bis.1 c.p. e articolo 533 c.p.p. , conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento derivava dal travisamento delle emergenze probatorie riguardanti P.C., che non consentivano di ricondurre la rappresaglia armata del omissis alla sfera di operatività e alle modalità esecutive del clan D.L.B.- M., con cui il ricorrente non era collegato. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini sostanzialmente sovrapponibili a quella proposta dall'avvocato Fabrizio Rondino, nell'interesse di A.F., nel quarto motivo del suo ricorso, e a quella proposta dall'avvocato A.R., nell'interesse di Ap.Ra., nel secondo motivo del suo ricorso, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.4 e 3.2, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla infondata, dovendosi ribadire che le modalità con cui la rappresaglia armata, così come contestata al capo B della rubrica, veniva eseguita, non lasciavano alcuno spazio per dubitare della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 c.p Non si può, in ogni caso, non ribadire, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata nei paragrafi 2.4 e 3.2 Sez. 2, numero 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, cit. Sez. 2, numero 27548 del 17/05/2019, Galelli, cit. Sez. 5, numero 21350 dell'08/02/2018, Spada, cit. , cui occorre rinviare ulteriormente, che la circostanza aggravante prevista dall'articolo 416-bis.1 c.p. non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex articolo 416-bis c.p., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo Sez. 1, numero 41722 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01 . Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso presentato dall'avvocato Antonio Iavarone nell'interesse dell'imputato P.C 5. Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti discende conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati A.F., Ap.Ra. e P.C., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 in quanto imposto dalla legge.