UpP, sì all’assunzione anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall’Albo degli avvocati

Dopo le segnalazioni del CNF e di diverse associazioni forensi, arriva il chiarimento del Ministero della Giustizia sull'incompatibilità degli avvocati che saranno assunti presso l'Ufficio per il Processo.

  Nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2022 c.d. decreto bollette , in via di pubblicazione, è stato inserito l’articolo 34, che al comma 2 prevede «al decreto legge 9.6.2021 numero 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2021 numero 113, sono apportate le seguenti modificazioni  a all’articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente 2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio del processo».  E' quindi prevista l’incompatibilità, per gli avvocati e per i praticanti avvocati , tra libera professione e lavoro nell’Ufficio per il Processo, con la conseguente sospensione dalla stessa professione. Ma tale sospensione, ai fini previdenziali, per Cassa Forense, equivale a cancellazione. La norma che prevede la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, per gli avvocati assunti nell’Ufficio del processo, allo stato non sembra infatti richiamare l’articolo 20, l. numero 247/12. L’emananda norma dovrebbe poi coordinarsi con l’articolo 7-quater, d.l. numero 152/2021 che prevede che «i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103». Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, quindi, un avviso in ordine all’immissione in possesso degli addetti all’Ufficio per il Processo. In particolare, è prevista l'assunzione anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall'Albo da parte degli interessati. Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione specifica, infatti, che gli Uffici giudiziari devono dare corso alla presa di servizio degli addetti all'Ufficio per il processo, anche in assenza di richiesta di sospensione/cancellazione dall'Albo degli avvocati. L’avviso prevede altresì che ogni decisione in merito è di competenza della Direzione generale del Personale e della Formazione, che darà, in ogni caso, comunicazione agli Uffici e ai neo-assunti.