La tutela di soggetti incapaci ed il decreto che riconosce al tutore un'equa indennità

«In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un’equa indennità ex articolo 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l’intera durata della stessa le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell’importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicché tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex articolo 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica»

Il giudice tutelare, con decreto del 24 gennaio 2017, rimuoveva l'avvocato V.L. dall'incarico di tutore di D.C.A.M., disponendo la pubblicazione di un precedente decreto, pronunciato nel 2015, con cui aveva riconosciuto alla stessa l'equa indennità per gli anni dal 2011 al 2014. Successivamente, l'avvocato presentava istanza al medesimo giudice, chiedendo, tra le altre cose, che fosse rideterminata l'equa indennità per i suddetti anni. L'istanza, però, veniva rigettata e quindi V.L. proponeva reclamo, avverso quest'ultima decisione, che veniva a sua volta dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano, in considerazione del giudicato formatosi sul decreto del 2015. V.L. ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, violazione e falsa applicazione degli articolo 739, comma 2, 741 e 742 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile il reclamo per effetto del giudicato formatosi sul provvedimento liquidatorio del 2015, non essendo esso mai stato impugnato. Secondo la ricorrente, infatti, tale decisione è viziata, in quanto il suddetto decreto, non essendo mai stato depositato o notificato nel rispetto delle norme processuali, non è mai stato portato formalmente a conoscenza dell'avvocato. La doglianza è infondata. È pacifico che il provvedimento in esame non sia stato pubblicato al momento della sua emissione, ma che la pubblicazione sia avvenuta successivamente, con un ulteriore decreto del 2017. Ne consegue che, dal momento della pubblicazione, la ricorrente era in grado di impugnare entrambi i provvedimenti, quello del 2015 e quello del 2017. I decreti, però, non sono mai stati impugnati e tale circostanza risulta confermata proprio dal fatto che la stessa ha affermato di aver domandato al giudice tutelare la modifica e/o revoca del secondo provvedimento. La ricorrente, quindi, «ha inteso avvalersi di rimedi tipologicamente diversi, per caratteristiche e giudice competente a deciderli, dal reclamo». Come ricorda la Suprema Corte, infatti, è il reclamo lo strumento di impugnazione previsto contro i decreti resi dal giudice tutelare e serve «per rendere operante il principio del cd. doppio grado anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione». La questione, quindi, riguarda se, «attraverso il rimedio della revoca/modifica richiesta dall'odierna ricorrente con riguardo al solo provvedimento del giudice tutelare di Milano del 24 gennaio 2017, potesse essere invocata, o non, anche la “rideterminazione” dell'equa indennità ex articolo 379, comma 2, c.c., sancita nel precedente decreto del medesimo giudice del 4 giugno 2015, ma la cui pubblicazione era stata disposta solo per effetto di quello del 24 gennaio 2017, benché il primo di questi non fosse stato reclamato». Secondo la Suprema Corte, la risposta a tale interrogativo deve essere negativa. Il Collegio, infatti, afferma che «in tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex articolo 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicché tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex articolo 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica». Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Genovese – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con decreto reso il 24 gennaio 2017, il Giudice Tutelare di Milano rimosse l'Avv. V.L. dall'incarico di tutore di D.C.A.M. , altresì disponendo la pubblicazione di un proprio precedente decreto, pronunciato il 4 giugno 2015, con cui, tra l'altro, aveva riconosciuto alla prima, ai sensi dell'articolo 379 c.p.c., comma 2, l'equa indennità per gli anni omissis , nella misura di Euro 3.600,00, oltre iva e c.p.a 2. Successivamente, il 3 febbraio 2017, il suddetto avvocato presentò un'istanza al medesimo Giudice Tutelare in cui, dopo aver fornito ulteriori spiegazioni in merito alle contestazioni di cui al menzionato decreto di rimozione, chiese a la rideterminazione dell'equa indennità per gli anni omissis b il riconoscimento della stessa per gli anni omissis c la compensazione delle somme riconosciute a titolo di equa indennità con quelle oggetto del prelievo di cui al decreto di rimozione del 24 gennaio 2017. 2.1. Il Giudice Tutelare adito, con decreto pronunciato il 20 febbraio 2017 i rigettò l'istanza tesa a rideterminare l'equa indennità riconosciuta per gli anni dal omissis ii respinse la domanda di liquidazione dell'analoga indennità per gli anni omissis , in quanto, all'epoca, era ancora in corso l'attività di verifica relativa al contenuto del rendiconto presentato dall'Avvocato V. per il periodo di riferimento iii accolse la formulata richiesta di compensazione nei limiti di cui al decreto pronunciato il 4.6.2015. 3. Il reclamo promosso dall'Avv. V. , ex articolo 739 c.p.c., avverso il descritto decreto del 20 febbraio 2017, volto ad ottenere la rideterminazione dell'equa indennità attribuitale per gli anni dal omissis , è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano con decreto del 4 maggio 2017. 3.1. In particolare, quest'ultimo ha opinato che correttamente . il Giudice tutelare ha rigettato l'istanza tesa a rideterminare l'equa indennità riconosciuta per gli anni dal omissis , avendo già provveduto in merito con un decreto, quello pronunciato il 4.6.2015, che non è stato impugnato e che pertanto è divenuto definitivo. Nè vale a ritenere il contrario la circostanza che il provvedimento pronunciato ha la forma del decreto e che, trattandosi di volontaria giurisdizione, lo stesso sarebbe sempre modificabile dall'autorità giudiziaria. Difatti, la revoca del decreto presuppone la possibilità di rivalutare le circostanze poste a fondamento della decisione laddove nel caso di specie, trattasi di equa indennità, di una valutazione, cioè, discrezionale dell'autorità giudiziaria, in merito ad una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente. Sicché il Giudice procedente non può rivalutare la stessa una volta che si sia pronunciato sull'equa indennità. La decisione in tema di equa indennità deve ritenersi suscettibile di divenire definitiva atteso, quindi, l'oggetto della pronuncia che non è relativo ad una deliberazione in merito al luogo di vita, in ipotesi modificabile con il mutare delle circostanze, ma al riconoscimento di una somma di denaro con riferimento ad un periodo circoscritto di attività, paragonabile, quanto agli effetti, ad una pronuncia sulle spese. Ne consegue che, non essendo stato impugnato il decreto con il quale è stata disposta la rimozione del quale si chiede la revoca ma che non risulta essere stato impugnato nei termini di legge , nè quello con il quale è stata riconosciuta l'equa indennità . il reclamo deve essere dichiarato inammissibile . 4. Avverso questo provvedimento, ricorre per cassazione, ex articolo 111 Cost., comma 7, l'Avv. V. , affidandosi a tre motivi. La Procedura di tutela di D.C.A.M. , in persona del tutore P.R.M.G. , non svolge difese in questa sede. Ragioni della decisione 1. Posta la sicura ammissibilità, ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7 dell'odierno ricorso cfr. Cass. numero 7355 del 1991 Cass. numero 4755 del 1983 , i formulati motivi denunciano, rispettivamente I Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 739 c.p.c., comma 2, articolo 741 e 742 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , per avere il Tribunale di Milano dichiarato l'inammissibilità del reclamo, assumendo il decorso dei termini per l'impugnazione dei decreti del Giudice Tutelare datati 24 gennaio 2017 e 4 giugno 2015, in quanto di essi l'avvocato V. ha avuto conoscenza, come risulta dalla documentazione in atti, nonché dal contenuto stesso del reclamo . La ricorrente afferma che mai ha avuto formale conoscenza del decreto del 4 giugno 2015, essendo stata solo verbalmente notiziata del contenuto del medesimo in occasione della convocazione, in data 24 gennaio 2017, davanti al Giudice Tutelare. Infatti, il suddetto provvedimento mai è stato depositato in cancelleria, nè le è stato comunicato e/o notificato, laddove i termini per proporre impugnazione dei decreti del Giudice Tutelare decorrono non dalla conoscenza del contenuto dell'atto, bensì dalla data della loro formale comunicazione ex articolo 136 c.p.c., articolo 739 c.p.c., comma 2, se vi è una sola parte , ovvero dalla data della notifica del provvedimento se vi sono più parti II Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 739 c.p.c., comma 2, articolo 741 e 742 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , per aver dichiarato, il Tribunale di Milano, l'inammissibilità del reclamo, assumendo che, in ogni caso, l'istante tuttavia non risulta aver impugnato alcuno dei decreti sopra citati che sono pertanto divenuti definitivi . Si afferma, in proposito, che nessuno dei decreti del Giudice Tutelare di Milano è mai divenuto definitivo. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione l'Avv. V. aveva chiesto al Giudice Tutelare la modifica e/o revoca, ex articolo 742 c.p.c., del provvedimento 24 gennaio 2017, alla luce delle argomentazioni dedotte e della documentazione versata agli atti. All'esito, avuta formale comunicazione del provvedimento del Giudice Tutelare del 17 febbraio 2017, depositato il 20 febbraio 2017, l'interessata lo aveva impugnato in data 28 febbraio 2017, e quindi nei termini, con rituale reclamo al Collegio III Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 739 c.p.c., comma 2, articolo 741 e 742 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , per aver dichiarato, il Tribunale di Milano, l'inammissibilità del reclamo assumendo che Correttamente, quindi, il Giudice Tutelare ha rigettato l'istanza tesa a rideterminare l'equa indennità riconosciuta per gli anni dal omissis , avendo già provveduto in merito con un decreto, quello del 4.6.2015 che non è stato impugnato e che pertanto è divenuto definitivo . Si deduce che la decisione del tribunale di dichiarare inammissibile il reclamo, per effetto di un giudicato formatosi sul provvedimento liquidatorio del 4 giugno 2015, è viziata perché quest'ultimo mai è stato formalmente portato a conoscenza dell'Avv. V. , mai essendo stato depositato, nè comunicato e/o notificato nel rispetto delle norme processuali. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano insuscettibili di accoglimento per le dirimenti ragioni di cui appresso. 2.1. È assolutamente pacifico che il decreto del 4 giugno 2015 del Giudice Tutelare di Milano, recante la liquidazione dell'equa indennità, ex articolo 379 c.c., comma 2, in favore dell'Avv. V. per gli anni dal omissis , non venne pubblicato al momento della sua emissione. Di esso, infatti, - come espressamente si legge nel provvedimento oggi impugnato - fu disposta la pubblicazione con il successivo decreto pronunciato il 24 gennaio 2017, dal medesimo Giudice Tutelare di Milano. 2.1.1. Da tanto consegue, innegabilmente, che, almeno dal momento della pubblicazione del decreto del 24 gennaio 2017, l'Avv. V. era in condizione di impugnare sia quest'ultimo provvedimento che il precedente decreto del 4 giugno 2015 di cui, tramite la pubblicazione disposta dal primo, aveva avuto formale conoscenza , fino ad allora, invece, mai pubblicato. 2.2. Il Tribunale di Milano, poi, ha dato espressamente atto che nessuno dei menzionati provvedimenti è stato impugnato dalla odierna ricorrente. Tale circostanza, peraltro, è confermata proprio dall'Avv. V. , la quale cfr. pag. 3 del ricorso ha affermato di aver domandato, allo stesso Giudice Tutelare di Milano, in data 3 febbraio 2017, la modifica e/o revoca del decreto del 24 gennaio 2017 la stessa, cioè, ha inteso avvalersi di rimedi tipologicamente diversi, per caratteristiche e giudice competente a deciderli, dal reclamo. 2.2.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che i il reclamo è lo strumento di impugnazione che l'articolo 739 c.p.c. prevede contro tra gli altri i decreti resi dal giudice tutelare, la cui decisione è affidata al tribunale in composizione collegiale vale a dire al giudice immediatamente superiore al primo, di cui quest'ultimo non può fare parte . Esso serve per rendere operante il principio del cd. doppio grado anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tra cui rientrano quelli riguardanti lo svolgimento della tutela delle persone incapaci ii la revoca e/o la modifica dei decreti resi dal giudice tutelare, invece, riflettono una delle caratteristiche tipiche di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, da individuarsi nella regola enunciata dall'articolo 742 c.p.c., a tenore del quale i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati salvi soltanto i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca . Peraltro, a differenza del reclamo, che si chiede al giudice superiore, la revoca e/o la modifica competono al giudice che ha emanato il provvedimento. 2.3. Nella specie, poi, la decisione adottata dal Giudice Tutelare di Milano, il 20 febbraio 2017, sulla menzionata istanza di modifica e/o revoca dell'Avv. V. è stata fatta oggetto di reclamo ex articolo 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale. 2.3. La questione che sostanzialmente si pone, dunque, è se, attraverso il rimedio della revoca/modifica richiesta dall'odierna ricorrente con riguardo al solo provvedimento del Giudice Tutelare di Milano del 24 gennaio 2017, potesse essere invocata, o non, anche la rideterminazione dell'equa indennità ex articolo 379 c.c., comma 2, sancita nel precedente decreto del medesimo giudice del 4 giugno 2015, ma la cui pubblicazione era stata disposta solo per effetto di quello del 24 gennaio 2017, benché il primo di questi non fosse stato reclamato. 2.4. Ad avviso di questo Collegio la risposta ad un tale interrogativo deve essere negativa. 2.4.1. Invero, è opportuno ricordare che per revoca del decreto si intende il suo ritiro per motivi di legittimità o di opportunità diversamente, la modifica include tanto la revoca parziale che l'integrazione del provvedimento. Entrambi i rimedi, quindi, presuppongono chiaramente l'esistenza del potere del giudice di rivalutare le circostanze già poste a fondamento della sua decisione, perché evidentemente suscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, e rispondono all'esigenza di rendere il provvedimento adottato quanto più possibile adeguato alla concreta situazione fattuale come successivamente sviluppatasi. Laddove, invece, una tale esigenza non sia configurabile, nemmeno può considerarsi possibile l'esistenza e/o l'esercizio del potere suddetto. 2.5. Orbene, la vicenda oggi all'attenzione di questa Corte va ricondotta proprio a questa seconda tipologia di fattispecie. 2.5.1. In questa sede, infatti, si discute della quantificazione dell'equa indennità ex articolo 379 c.c., comma 2, vale a dire di quello strumento che consente al giudice - pur mantenendo l'ufficio tutelare il carattere della gratuità, oltre che della doverosità, in ragione dell'alto valore sociale insito nella cura degli incapaci - di assegnare al tutore, in rapporto alla entità del patrimonio ed alle difficoltà di amministrazione dell'incapace, appunto una equa indennità come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione affatto discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente. Ciò induce, quindi, a ritenere che il giudice procedente non possa rivalutare rectius rimeditare la decisione sulla stessa una volta che si sia pronunciato sull'equa indennità. 2.5.2. Ne consegue, allora, che quella decisione, in quanto riferita ad un periodo circoscritto di attività del tutore ed a puntuali circostanze fattuali ivi esaminate per la effettuata liquidazione, deve ritenersi suscettibile di divenire definitiva ove non fatta oggetto di tempestivo reclamo ex articolo 739 c.p.c., quest'ultimo essendo, come si è detto, l'unico strumento di impugnazione previsto contro tra gli altri i decreti resi dal giudice tutelare al fine di assicurare, anche in questi casi, il cd. doppio grado di merito. Del resto, una siffatta conclusione trova conferma proprio nella riconosciuta ricorribilità, ex articolo 111 Cost., comma 7, del decreto camerale che su di essa statuisca cfr. Cass. numero 7355 del 1991 , certamente inipotizzabile ove, al contrario, si ritenesse trattarsi di un provvedimento sempre modificabile. 2.6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, mai avendo l'Avv. V. tempestivamente reclamato - pur dopo averne avuto conoscenza formale, almeno con il decreto del 24 gennaio 2017 del Giudice Tutelare di Milano, che ne aveva disposto la pubblicazione fino ad allora non avvenuta - il precedente provvedimento del medesimo giudice del 4 giugno 2015, avendo solo domandato la revoca e/o la modifica dell'appena menzionato decreto del 2017, affatto correttamente il tribunale di quella stessa città, pronunciandosi sul reclamo promosso dalla odierna ricorrente avverso il diverso provvedimento reso il 20 febbraio 2017 dal citato Giudice Tutelare sulla predetta istanza di revoca e/o modifica di quest'ultimo, ha ritenuto inammissibile, in quella sede, ogni altra statuizione circa l'equa indennità relativa agli anni omissis de quibus. 2.7. Va enunciato, quindi, il seguente principio di diritto In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex articolo 379 c.c., comma 2, può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicché tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex articolo 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica . 3. Il ricorso, pertanto, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Procedura di tutela di D.C.A.M. rimasta solo intimata, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. numero 5955 del 2014 Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, numero 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto , mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . 4. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.