In materia bancaria, l’onere di provare le violazioni è a carico dell’amministrazione, ma se si tratta di illecito omissivo di pura condotta per mancata vigilanza, grava sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
Si tratta di un'ordinanza numero 5344 del 2022 di ben settantaquattro pagine, emessa dalla Seconda Sezione della Suprema Corte, nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 e depositata il successivo 18 febbraio 2022. L'ordinanza, dato che il Collegio ha dovuto esaminare ben sedici motivi di ricorso, e che la questione riveste grande importanza, riporta un'ampia e articolata motivazione a sostegno del rigetto del ricorso. Il caso. La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava l'appello proposto da un ex consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, le cui vicende sono ben note, avverso più deliberazioni della CONSOB, con cui gli erano state erogate diverse sanzioni per svariate violazioni che sarebbero state commesse appunto nelle sue funzioni di amministratore del suddetto Istituto di credito. Dette violazioni riguardavano, tra l'altro, la mancata valutazione di adeguatezza delle operazioni, l'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della banca, la gestione degli ordini dei clienti, la procedura di pricing delle azioni della banca e infine la mancata vigilanza informativa alla Consob. Al ricorrente veniva applicata una sanzione complessiva di euro 150.000, peraltro aumentata per effetto del cumulo giuridico. L'appello veniva rigettato, dopo la costituzione della CONSOB che ne aveva chiesto appunto il rigetto. La sentenza, dopo aver disatteso una serie di questioni preliminari, ribadiva la competenza della Consob ad irrogare le sanzioni riportate nella delibera opposta, in quanto si trattava di violazioni rientranti nella sua competenza e non in quella della Banca d'Italia. Infine, reputava corretta l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del consistente e complesso materiale istruttorio raccolto della Consob nella fase ispettiva. In quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d' A ppello rilevava che non erano state conferite deleghe nell'ambito del consiglio di amministrazione e che quindi tutti i consiglieri fossero onerati di verificare che la società fosse munita di un controllo efficace dei rischi, esercitando una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, controllo che nel caso di specie era mancato dando così luogo alla responsabilità del ricorrente. Questi proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di ben sedici motivi. La Consob resisteva con controricorso, ed entrambe le parti depositavano memorie nei termini prima dell'udienza. Nel caso di illecito omissivo di pura condotta, per mancata o insufficiente vigilanza, per affermare la responsabilità del consigliere di amministrazione in mancanza di specifiche deleghe ad alcuni consiglieri, essendo obbligo di tutti vigilare sul comportamento dell'Istituto, è sufficiente la dimostrazione del comportamento omissivo, mentre resta a carico del sanzionato la prova di aver agito in assenza di colpevolezza. Riaffermata la competenza del g iudice ordinario a decidere sulle opposizioni avverso le sanzioni emesse dalla Consob, la Suprema Corte ha esaminato tutti i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili o infondati nel merito. L'ordinanza, tra l'altro, ha ricordato che gli amministratori di società per azioni devono agire in modo informato, pur quando non siano titolari di deleghe. Questo comporta il loro dovere di attivarsi per prevenire o eliminare o comunque attenuare le situazioni di criticità aziendale e di informarsi attivamente sulle operazioni in corso e sullo svolgimento dell'attività societaria, a maggior ragione se la società opera sul mercato del credito. Tale obbligo, infatti, diventa particolarmente incisivo, secondo la Suprema Corte, per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, data la loro responsabilità non solo nei confronti dei clienti e dei soci della società, ma anche quella di natura pubblicistica nei confronti dell'autorità di vigilanza. Proprio le caratteristiche particolari del settore bancario, secondo l'ordinanza in commento, portano ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare importanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e quindi anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e ad ostacolare l'eventuale evento dannoso, e quindi rispondono automaticamente in caso di mancata utile attivazione, salvo prova contraria che rimane a loro carico. Ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori anche se non esecutivi ad attivarsi, e - principio ribadito dalla Suprema Corte - spetta sempre a quest'ultimi provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta o comunque tesa a scongiurare il danno. Avuto quindi riguardo al caso in esame, e anche i sensi dell'articolo3 della legge numero 689 del 1981, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori e i sind a ci avrebbero dovuto svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza, sussistendo il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché delle operazioni messe in atto e quindi l'obbligo di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformasse a un comportamento diligente, corretto e trasparente. Secondo la Suprema Corte, nel caso che, come questo, configuri illecito omissivo di pura condotta, per il giudizio di colpevolezza è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della condotta omissiva, mentre grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. L'ordinanza ha ribadito come la Corte d' A ppello abbia ben giudicato, nel non ritenere raggiunta detta prova e di conseguenza nel rigettare il gravame. Applicando tali principi, ha quindi rigettato il ricorso confermando le sanzioni applicate al ricorrente dalla Consob.
Presidente Manna – Relatore Varrone Ragioni in fatto della decisione I. F.G., proponeva opposizione avverso la Delib. 30 marzo 2017, numero 19935, con cui CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dal D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 195, ha applicato al ricorrente la sanzione pecuniaria di Euro 150.000. In particolare, CONSOB ha contestato all'opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Vicenza a partire dal 21/04/2007, le seguenti violazioni 1 articolo 21, comma 1, lett. d , t.u.f. e articolo 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. a , t.u.f. e degli articolo 39 e 40 Regolamento Intermediari numero 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni periodo 1.4.2011-22.4.2015 2 articolo 21, comma 1, lett. a , t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca periodo 1.1.2012-22.4.2015 3 articolo 21, comma 1, lett. d , t.u.f. e articolo 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché articolo 21, comma 1, lett. a , t.u.f. e articolo 49, commi 1 e 3, Regolamento Intermediari in relazione alla gestione degli ordini dei clienti periodo 1.4.2011-22.4.2015 4 articolo 21, comma 1, lett. d , t.u.f. e articolo 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché degli articolo 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca periodo 1.4.2011-22.4.2015 5 articolo 8, comma 1 t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob periodo 23.5.2014-22.4.2015 . Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 150.000, pari a Euro 80.000 per la violazione numero 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 15.000 per la violazione numero 1, di Euro 15.000 per la violazione numero 3, di Euro 25.000 per la violazione numero 4 e di Euro 15.000 per la violazione numero 5. II. Si costituiva in giudizio Consob, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. III. La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. La sentenza ribadiva la competenza della Consob ad irrogare le sanzioni di cui alla Delibera opposta, trattandosi di violazioni rientranti nelle attribuzioni di tale autorità e non della Banca d'Italia e reputava corretta l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. In particolare, il giudice del merito disattendeva tutte le questioni preliminari relative - alla applicabilità del favor rei anche nell'ambito delle sanzioni amministrative in virtù del D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6, e della natura non penale della sanzione sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità - alla violazione del principio di specialità delle sanzioni amministrative L. numero 689 del 1981, ex articolo 8, per la diversità delle condotte contestate con le Delib. numero 19932, Delib. numero 19933, Delib. numero 19934 e Delib. numero 19935, quest'ultima oggetto del presente giudizio, che rendevano insussistente il presupposto per l'applicazione del concorso formale omogeneo o eterogeneo tra le violazioni contestate - alla violazione dell'articolo 7 del regolamento sul procedimento sanzionatorio Consob perché la suddetta norma configura solo un potere discrezionale della Consob nell'operare una riunione dei procedimenti, come tale insuscettibile di determinare la nullità della Delibera in caso di mancata riunione - alla violazione del principio del contraddittorio, perché tutti i documenti su cui si era fondata la contestazione erano stati messi a disposizione del F. mentre i restanti da un lato risultavano indicati quanto all'oggetto nei verbali della relazione ispettiva a lui consegnati e dall'altro non risultavano richiesti in copia alla Banca nonostante la valutazione di irrilevanza della Consob - alla violazione del diritto di difesa per il poco tempo a disposizione per approntare le difese in replica alla relazione dell'Ufficio sanzioni amministrative di seguito USA non avendo il ricorrente neppure adombrato argomenti difensivi che potevano essere proposti in replica - alla violazione della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie per l'adesione acritica alle proposte dell'ufficio sanzioni essendo ammessa la motivazione per relationem con riferimento ad un atto dell'amministrazione a disposizione della parte - alla violazione del termine per formulare le contestazioni perché la stessa doveva invece ritenersi tempestiva non potendosi accogliere la tesi secondo la quale il dies a quo per formulare le contestazioni doveva individuarsi in data 17 settembre 2015 essendo a quella data ancora in corso l'indagine della Consob che aveva acquisito solo 1509 dei 2801 documenti complessivamente raccolti tra cui alcuni rilevanti ai fini dell'accertamento delle violazioni - alla mancanza di tempestività della comunicazione della relazione USA avendo il termine di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio solo natura acceleratoria e non perentoria ed essendo stato anche rispettato. IV. Quindi, riassunte le vicende del gruppo Banca Popolare di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla Consob nella fase ispettiva. Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d'Appello, richiamato il contenuto della L. numero 689 del 1981, articolo 3, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che dal 7 ottobre 2011 sino al 12 dicembre 2015 non erano state conferite deleghe nell'ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Ne' poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, e ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del CdA, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall' articolo 13 t.u.f. . Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l'attenzione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nnumero 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nnumero 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al numero 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPV, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. Inoltre, già nel 2014 la Consob aveva sollecitato la banca a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche l'opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del CdA. Quanto alla violazione numero 4 non assumeva alcuna rilevanza la nomina di un esperto indipendente, in quanto l'incarico professionale conferito dalla banca aveva ad oggetto profili solo tecnici ed era riconducibile a un rapporto di consulenza professionale correlato a funzioni ritenute non essenziali. L'assenza di formalizzazione dei flussi informativi con l'esperto indipendente avrebbe potuto e dovuto essere rilevata anche dal ricorrente che in qualità di componente dell'organo amministrativo era tra i principali destinatari di tali flussi riguardante la stima del valore delle azioni della banca. Basti considerare che il consiglio di amministrazione aveva deliberato la proposta di prezzo delle azioni della banca nelle sedute del 1 aprile 2014 e dell'8 aprile 2015, dopo aver esaminato la relativa documentazione solo nel brevissimo tempo prima dell'inizio delle sedute. Quanto alla violazione numero 5, la circostanza che la risposta alla Consob fosse frutto dell'attività dolosa e mendace del Direttore Generale all'uopo delegato non esimeva l'opponente da responsabilità, in quanto avrebbe dovuto in ogni caso vigilare sul contenuto dell'informativa, e ciò anche in ragione dell'importanza dell'operazione di aumento di capitale cui si correlava. V. F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sedici motivi. VI. La Consob ha resistito con controricorso. VII. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. Diritto RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva il Collegio che deve essere dichiarata l'inammissibilità, e quindi l'inutilizzabilità ai fini della decisione, della produzione depositata in prossimità dell'udienza ed in particolare la richiesta di archiviazione formulata dal PM preso il Tribunale di Vicenza per i reati di cui all' articolo 81 c.p. , comma 2 e articolo 110 c.p. , articolo 2637 e 2638 c.comma , e D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 173 bis , trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all' articolo 372 c.p.comma . 1. Il primo motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell' articolo 195, commi 4-8 t.u.f. , nella parte in cui attribuisce al G.O. la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli articolo 111 e 113 Cost. , nonché dell'articolo 47, par. 1 della Carta Europea dei diritti fondamentali CDFUE e dell'articolo 6 CEDU . Si sostiene che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'articolo 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. Del pari sarebbe illegittima la previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione e', invece, riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente è consapevole che la Corte Costituzionale con la sentenza numero 162/2012 ha dichiarato incostituzionale il D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 4, comma 1, numero 19, all. 4, che disponeva l'abrogazione dell'articolo 195, commi da 4 ad 8, in punto di giurisdizione della Corte d'Appello quanto alle sanzioni irrogate dalla Consob, ma evidenzia che successivamente, il D.Lgs. numero 160 del 2012, articolo 3, ha soppresso il citato numero 19, sicché a seguito di tale soppressione è restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 133, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. Sussisterebbe, quindi, il difetto di giurisdizione del G.O. sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'Appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio Cass. 13150/2020 . Ciò premesso, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza Cass. numero 16714/2003 nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc. non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente conf. Cass. numero 12190/1999 , dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. Ciò trova ulteriore giustificazione nella peculiare natura di questo tipo di giudizio di opposizione devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte d'Appello, sicché si aggiunge anche l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito sebbene non costituzionalizzato per le diverse pretese scaturenti da un eventuale accoglimento che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio. Peraltro, la non cumulabilità di un'eventuale azione risarcitoria con sacrificio del principio di economia processuale si verifica anche in tutti gli altri giudizi di opposizione a sanzioni amministrative D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 6 e 7, soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario e si giustifica per l'oggetto del giudizio incentrato sulla sussistenza dei profili oggettivi e soggettivi dell'illecito e sulla responsabilità dell'opponente. Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina alcuna violazione del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo Corte Cost. 251/2003 Cass. 124/2005 . Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del G.O., ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale numero 162 del 2012 , che ha dichiarato l'illegittimità del D.Lgs. 2 luglio 2010, numero 104, articolo 133, comma 1, lett. l , articolo 135, comma 1, lett. c e articolo 134, comma 1, lett. c , Attuazione della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo , nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del g.a. con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di OMISSIS , le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa Consob , e del medesimo D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 4, comma 1, numero 19 , all. numero 4, ritenendo che tali norme violino l' articolo 76 Cost. , in quanto, trattandosi di una delegazione di mero riassetto normativo i principi debbono essere interpretati in senso restrittivo. La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione ha da sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, devono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e, quindi, sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, numero 13703 nello stesso senso 11 febbraio 2003, numero 1992 11 luglio 2001, numero 9383 . Il legislatore delegato, era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nella L. numero 69 del 2009, articolo 44, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie de quibus . Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti. L'effetto è stato, quindi, quello del ripristino, e con efficacia ex tunc della giurisdizione del G.O., e senza che possa assumere alcuna rilevanza la previsione di cui al D.Lgs. numero 160 del 2012, articolo 3, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza del giudice delle leggi. In tal senso depone anche la successiva sentenza della Corte Costituzionale numero 94 del 2014 , ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell' articolo 76 Cost. , D.Lgs. 2 luglio 2010, numero 104, articolo 133, comma 1, lett. l , articolo 134, comma 1, lett. c , e articolo 135, comma 1, lett. c , nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. La Corte Costituzionale, infatti, nel dare atto che il D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 4, comma 1, numero 19 , all. 4, era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza numero 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni CONSOB, ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal legislatore delegato, con il D.Lgs. correttivo 14 settembre 2012, numero 160 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, numero 104 , recante codice del processo amministrativo , a norma della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 44, comma 4 , con effetti però solo per il futuro. Di conseguenza era necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale del D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 4, comma 1, numero 19 , all. 4, nella parte in cui abrogava del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 187-septies , commi da 4 a 8 e articolo 195, commi da 4 a 8, che attribuivano alla Corte d'Appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. E' evidente, quindi, che già la Corte Costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione opposta a quella proposta con il motivo in esame. Si è ritenuto, infatti, che la suddetta norma abbia ripristinato la giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, ma che tale ripristino operi solo per il futuro. Ciò ha comportato per le sanzioni della Banca d'Italia la necessità di un'altra pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 4, comma 1, numero 19, all. 4, ancora in vigore nella fase intermedia prima del definitivo ritorno alla giurisdizione ordinaria dei suddetti giudizi di opposizione. Va, infine, ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del G.O. sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione Cass. S.U. numero 4362/2021 , che ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla Banca d'Italia D.Lgs. numero 385 del 1993, ex articolo 145, per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della Banca d'Italia, si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni Consob per le sanzioni Consob e nel medesimo senso si veda anche Cass. S.U. numero 25476/2021 . Le superiori considerazioni, che hanno già trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva o omissiva e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto perfetto Cass. S.U. 4 febbraio, 2005 numero 2205 . D'altra parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio ex plurimis Cass. 13150/2020 . Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto Sez. U., Sent. numero 18040 del 2008 . Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può porsi al più in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l' articolo 103 Cost. , nel prevedere la giurisdizione esclusiva in particolari materie indicate dalla legge , legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico Ord. numero 19 del 2016, Sent. numero 191 del 2006 e numero 204 del 2004 . Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di blocchi di materie , ma di materie determinate e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio Corte Cost. sentenza numero 35 del 2010 . La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella invocata nel caso in esame. Si è detto infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l' articolo 103 Cost. , comma 1, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza numero 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata Corte Cost. sentenza numero 259 del 2009 . Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dai ricorrenti è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a ricomprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della CONSOB e di conseguenza della Banca d'Italia . Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all' articolo 103 Cost. , laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le particolari materie nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta. 2. Il secondo motivo di ricorso, preceduto da una premessa volta ad illustrare il carattere sostanzialmente penale delle sanzioni applicate al ricorrente, denuncia la violazione del D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 5, come interpretato alla luce dell'articolo 7 Cedu e dell'articolo 49, par. 1 e articolo 52, par. 5 della CDFUE, nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto non fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6 e della ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a presunti illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come, a seguito della novella del 2015, fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore . Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. Il ricorrente cita la sentenza della Corte Costituzionale numero 193 del 2016 dove si afferma che i procedimenti amministrativi che rispondono ai requisiti della sentenza Engel devono osservare le prescrizioni sostanziale procedurali previste dalla CEDU . L'afflittività delle sanzioni Consob sarebbe fuori discussione, tanto più se si considera la consolidata giurisprudenza di Strasburgo che reputa penali anche misure sanzionatorie di limitata entità economica. E' prevista anche la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel bollettino ufficiale Consob con conseguente discredito del sanzionato. Pertanto, era dovere della stessa Corte d'Appello esaminare la questione di costituzionalità della norma transitoria che limita l'applicazione della disciplina più favorevole agli illeciti compiuti in un momento successivo. Il ricorrente pertanto sottolinea il dubbio di costituzionalità del D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6, comma 2, per irragionevolezza rispetto all'indicazione della Legge Delega numero 154 del 2014 , oltre che per la violazione dell'articolo 6 CEDU e dell'articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea . Nella legge delega, infatti, si era demandato al governo di valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui viene commessa la violazione. Altri motivi di ragionevolezza discenderebbero dall'aver rimesso l'entrata in vigore delle nuove norme alla emanazione delle norme attuative dalla parte delle autorità di vigilanza con tempi imprevedibili rimesse alla scelta di un'amministrazione indipendente. 2.1 Il motivo è infondato, in quanto per le sanzioni oggetto di causa, deve escludersi la natura penale anche sotto un profilo sostanziale. Deve premettersi che il D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6, comma 2, stabilisce che Le modifiche apportate alla parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58, articolo 196 bis . Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente D.Lgs. . In base alla sopra riportata disciplina transitoria, pertanto, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob continua ad applicarsi la precedente disciplina del TUF e, dunque, non possono trovare applicazione le norme introdotte dal medesimo D.Lgs. numero 72 del 2015 , anche se più favorevoli. Nel caso di specie è pacifico che le violazioni contestate siano state commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni che la Consob era deputata ad emanare, essendo tutte avvenute non oltre l'aprile del 2015. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la riforma di cui al D.Lgs. numero 72 del 2015 , avrebbe comportato, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, una disciplina più favorevole degli illeciti contestati, in quanto l'assoggettabilità a sanzione oggi è subordinata al ricorrere di ipotesi eccezionali, dunque, la norma transitoria sopra indicata si porrebbe in contrasto con parametri costituzionali e sovranazionali primo fra tutti l'articolo 49, comma 1, CDFUE. La nuova disciplina di cui al D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 190 bis , infatti, prevede che Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articolo 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila fino a Euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza ricorrono alcune condizioni, tra le quali, principalmente che la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Di conseguenza, secondo il ricorrente, essendo più favorevole la disciplina di cui al D.Lgs. numero 58 del 1998, nuovo articolo 190 bis , la stessa dovrebbe trovare applicazione anche per le condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, in virtù dell'articolo 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, visto il carattere sostanzialmente penale della sanzione. Peraltro, a seguito della sentenza numero 63 del 2019 della Corte Costituzionale , dovrebbe oramai essere pacifica la violazione del principio di retroattività della lex mitior nel caso in esame. Osserva il collegio che la censura proposta dal ricorrente, investe, la sussistenza dei presupposti per sollevare incidente di costituzionalità in relazione al D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6, comma 2, o per un'eventuale disapplicazione della norma suddetta, in quanto in contrasto con l'articolo 49, comma 1, della Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione. L'articolo 49, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione è sostanzialmente corrispondente all'articolo 7 CEDU come interpretato dalla Corte dei diritti dell'Uomo, ed assicura la massima espansione del principio della retroattività della norma penale più favorevole, prevedendo espressamente che Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima . L'articolo 49 CDFUE non si limita ad enunciare un principio , ma riconosce un vero e proprio diritto individuale, e lo fa in termini incondizionati e perfettamente definiti. Tale principio, pertanto, è suscettibile di produrre un effetto di diretta applicazione nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione come nel caso di specie, in quanto il D.Lgs. numero 72 del 2015 , è stato espressamente emanato per dare attuazione alla direttiva 2013/36/UE che ha modificato la direttiva 2002/87/CE e ha abrogato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Alla luce dell'articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali e dell'articolo 7 CEDU come interpretato dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, pertanto, deve ritenersi pienamente operante nel nostro ordinamento il principio della retroattività della sanzione più favorevole e, dunque, questa Corte dovrebbe disapplicare il D.Lgs. numero 72 del 2005, articolo 6, comma 2, qualora riscontrasse un contrasto con l'articolo 49 CDFUE, oppure sollevare questione di costituzionalità in relazione all' articolo 117 Cost. , comma 1, o in caso di dubbio interpretativo, disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE , come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L. 2 agosto 2008, numero 130 . Il dovere del giudice comune, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta , infatti, è stato riaffermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza numero 117 del 2019 , p. 2 del Considerato in diritto. Ciò premesso e venendo più strettamente al caso di specie, deve richiamarsi l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 190 cd. TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle inflitte ai sensi dell' articolo 187-ter del TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime ex plurimis Sez. 2, Sent. numero 8855 del 2017, Sez. 1, Sent. numero 13433 del 2016 . fr. Cass. Sez. 1, 30/06/2016, numero 13433 Cass. Sez. 1, 02/03/2016, numero 4114 Cass. Sez. 2, 24/02/2016, numero 3656 . Una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di Euro 2.500 ed il massimo edittale di Euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. Una volta esclusa la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in oggetto, viene meno la prospettata violazione dell'articolo 49 del CDFUE da parte del D.Lgs. numero 72 del 2015, citato articolo 6, comma 2, così come appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità rispetto agli altri parametri evocati. L'articolo 6, comma 2, del medesimo D.Lgs., è stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità numero 63 del 2019 citata dai ricorrenti. La declaratoria di incostituzionalità di tale ultima norma, tuttavia, è stata espressamente limitata dalla Corte Costituzionale alle sanzioni sostanzialmente penali, quali quelle previste del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 187 bis e ter . Nel caso di specie, pertanto, deve farsi applicazione del tradizionale principio del tempus regit actum che tradizionalmente opera nel campo delle sanzioni amministrative. L'indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 1, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all' articolo 2 c.p. , commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente previsti dal legislatore ex plurimis Sez. 2, Sent. numero 24850 del 2019, Sez. 6-2, Ord. numero 29411 del 2011 . A tal proposito deve richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale numero 193 del 2016 che ha ritenuto il suddetto principio, consacrato nella L. numero 689 del 1981, articolo 1, non in contrasto con l' articolo 3 Cost. e articolo 117 Cost. , comma 1, quest'ultimo in relazione agli articolo 6 e 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , corrispondente sostanzialmente all'articolo 49 CDFUE. Con tale ultima pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ribadito in relazione al parametro di cui all' articolo 117 Cost. , comma 1, che la giurisprudenza della Corte Europea, nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. La Corte Costituzionale ha altresì precisato che non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU , come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Inoltre, sempre nella citata pronuncia, con riferimento all' articolo 3 Cost. , la Corte Costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina ordinanze numero 245 del 2003, numero 501 e numero 140 del 2002 . Si legge nella sentenza numero 193 del 2016 che la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati. Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili dalla Corte Costituzionale solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il D.Lgs. numero 72 del 2015, articolo 6, comma 2, non si pone in contrasto con l'articolo 49 CDFUE e, la questione di costituzionalità per violazione dell' articolo 117 Cost. , comma 1, in relazione all'articolo 7 CEDU o di altri parametri costituzionali è manifestamente infondata. Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del D.Lgs. numero 58 del 1998 , apportate dal D.Lgs. numero 72 del 2015 , non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, poiché in tal senso dispone il D.Lgs. numero 72 cit., articolo 6, né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione, il principio cd. del favor rei , di matrice penalistica. 3. Il terzo motivo di ricorso, denuncia la falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 8, comma 1, nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato l'applicabilità del principio di specialità in considerazione della moltiplicazione della sanzioni amministrative irrogate da Consob per gli stessi fatti nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ex articolo 132 c.p.comma , numero 4, per avere la Corte d'Appello circoscritto la propria statuizione ad un enunciato meramente apodittico sulla diversità di condotte, corroborato da un'analisi della fattispecie che conferma, anziché smentire, l'unicità degli addebiti che pur comportano la violazione di una pluralità di norme. Con il motivo si lamenta che al ricorrente sia stato reiteratamente addebitato un unico evento naturalistico, concretantesi nella colpa omissiva di non aver apprezzato sedicenti elementi di allarme. La Corte d'Appello avrebbe violato manifestamente la norma sul concorso formale avendo reputato applicabile a questa colpa omissiva unica diverse violazioni amministrative e con mere affermazioni apodittiche e immotivate. L'inaccettabile parcellizzazione della condotta posta in essere dal ricorrente violerebbe anche principio del ne bis in idem che si trae dall'articolo 6 CEDU . 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha correttamente evidenziato che con la Delib. numero 19932, si è contestata la violazione della disciplina sull'offerta al pubblico di cui all' articolo 94, comma 2, TUF e precisamente le omissioni informative nei prospetti pubblicati in occasione dei due aumenti di capitale realizzati nel corso del 2004, mentre con quella 19933 l'omessa informazione in merito alla sussistenza, all'entità e agli effetti del capitale finanziato nei prospetti pubblicati in occasione delle emissioni obbligazionarie realizzate tra il 2014 e il 2015. La Delib. numero 19934, invece, ha ad oggetto la mancata pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall' articolo 94, comma 1, TUF relativo ad un'offerta al pubblico di azioni BPVI presenti nel fondo acquisto azioni proprie negoziate in contropartita diretta dalla banca. La condotta sanzionata con la Delibera in esame, invece, attiene a plurime omissioni distinte e ben individuate di obblighi procedurali e di comportamento nei confronti dei clienti, nei vari atti di contestazione, sicché è del tutto infondata la tesi secondo la quale tutte le omissioni sarebbero riconducibili ad un unico evento naturalistico dell'aver sottovalutato sedicenti elementi di allarme. Risulta evidente, pertanto, che la condotta omissiva contestata con la Delib. numero 19935, è del tutto distinta da quelle citate dal ricorrente. Infatti, sotto il profilo naturalistico l'unico dato in comune tra le varie condotte è che si tratta in tutti i casi di comportamenti omissivi ma in riferimento a obblighi di condotta diversi in riferimento alla doverosa attività del consiglio di amministrazione della banca. Peraltro, rispetto alle condotte contestate con la Delibera in questa sede impugnata è stato applicato il cumulo giuridico ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 8, mentre rispetto alle altre delibere risulta del tutto evidente che si tratta di condotte omissive del tutto diverse e non assimilabili. Deve ribadirsi, pertanto che in tema di sanzioni amministrative, la L. numero 689 del 1981, articolo 8, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale omogeneo od eterogeneo tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex articolo 81 c.p. , sia perché il citato articolo 8, contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi vedi anche Sez. 2, Ord. numero 10890 del 2018 Nella specie, per quanto detto, deve escludersi la natura penale delle sanzioni e, dunque, anche l'applicabilità dell' articolo 81 c.p. . 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 6 CEDU , dell'articolo 47 CDFUE, della L. numero 689 del 1981, articolo 15, dell' articolo 195, comma 7 t.u.f. per avere la Corte d'appello negato la pur patente violazione del contraddittorio insita sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte della ricorrente, sia nella scansione dell'iter procedimentale. Si lamenta che sia stata disattesa la deduzione del ricorrente che si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla P.A. procedente, avendo avuto visione di soli 364 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Inoltre, si lamenta che l'ufficio sanzioni amministrative abbia comunicato la corposa relazione, dopo moltissimo tempo, lasciando come per regolamento, solo 30 giorni per replicare. A fronte di circa 400 pagine la difesa si è trovata a dover replicare sinteticamente in non più di 15 pagine, rendendo quinti del tutto sproporzionato il rapporto tra la contestazione è la replica. La Corte di appello ha immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. La giurisprudenza sovranazionale imporrebbe secondo il ricorrente la più ampia acquisizione documentale e non consentirebbe una comunicazione selettiva. La prova doveva essere assunta con le garanzie del contraddittorio come stabilito dalla L. numero 689 del 1981, articolo 15, per le prove irripetibili e dalla L. numero 287 del 1990, articolo 12 e 14 . Si aggiunge che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si impone la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato. 4.1 Il quarto motivo è infondato. La Corte d'Appello ha evidenziato essere pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituivano il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla Consob, cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa. La Corte d'Appello ha rimarcato che l'incolpazione si è fondata su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. L'irrilevanza ai fini dell'incolpazione della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, ne giustifica la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la Corte costituzionale abbia indicato nella sentenza numero 460 del 2000 un criterio di rilevanza legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dalla L. 7 agosto 1990, numero 241, articolo 25 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni cfr. Corte Cost. numero 460 in motivazione . La Corte d'Appello ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della Consob in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla Consob. In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 4.2 Ciò premesso, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa Corte ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa Cass. S.U. numero 20935/2009 . Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui Cass., numero 8046/2019 le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla CONSOB prima delle modifiche introdotte dalla Delib. 29 maggio 2015, numero 29158, della medesima CONSOB sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza numero 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB né la sua personale audizione conf. Cass. numero 20689/2018 . Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, ai sensi dell' articolo 195 TUF , non viola l' articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo , perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell' accusa penale a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello Cass. numero 25141/2015 , che richiama anche Corte Europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri comma Italia Cass. numero 9371/2020 Cass. numero 16517/2020 , per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli articolo 24 e 111 Cost. , invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della Delibera impugnata. In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale sentenza 460/2000 , evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di rilevanza legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'articolo 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dalla L. 7 agosto 1990, numero 241, articolo 25 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni cfr. Corte Cost. numero 460 in motivazione . In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla CEDU nella sentenza del 30/6/2011 Euro 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della Convenzione, osservando cfr. punto 61 che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che cfr. punto 63 che fosse stata validamente allegata l'offesa al contraddittorio ed alla giustizia della procedura. Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 15, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'articolo 6 CEDU , un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'articolo 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia Cass. numero 16517/2020 , dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative . La sentenza gravata nella parte finale ha poi dato adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto superflui i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, ragioni le quali non appaiono adeguatamente attinte dal motivo in esame. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 6 CEDU , dell'articolo 47 carta dei diritti fondamentali UE, L. numero 689 del 1981, articolo 13 , L. numero 241 1990, articolo 3, comma 3, per avere la corte negato la pur patente nullità del provvedimento abrogativo della sanzione insita nell'essersi la commissione adagiata sulla tecnica della motivazione tramite integrale rinvio ad altro atto. Secondo il ricorrente il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo per la mancata distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie come dedotta in sede di opposizione. Tale mancata distinzione emergerebbe con evidenza dalla tecnica della motivazione che rinvia integralmente all'atto di accertamento. Vi sarebbe invece un dovere di esaminare in contraddittorio le informazioni e le prove raccolte nella fase pre-istruttoria dalle unità ispettive dell'amministrazione procedente. La compatibilità di un provvedimento sorretto da una motivazione esterna sarebbe ammissibile solo nei procedimenti amministrativi non sanzionatori. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dal provvedimento risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio. Questa Corte ha avuto modo di affermare in plurime occasioni che tale principio vale anche nella materia in esame e che ai fini della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie è sufficiente che venga effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato con la precisazione che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa articolo 24 Cost. e il giusto processo articolo 111 Cost. riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi cosicché l'incompleta equiparazione dei procedimento amministrativo a quello giurisdizionale non viola in alcun modo la Costituzione. Sulla base di tali considerazioni deve confermarsi che il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'interessato la tutela dei suoi diritti. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto anche quando la Delibera sanzionatoria rimanda per relationem alla proposta dell'USA purché questo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia stato reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione. L'organo decidente, pertanto, ove condivida le argomentazioni illustrate nella proposta non è tenuto a ripetere e ribadire le stesse argomentazioni Cass. 312-2013 numero 27038 . . Anche con riferimento alla questione posta dal ricorrente circa l'imparzialità dell'organo decidente deve ribadirsi quanto sopra riportato, ovvero che tale garanzia nel procedimento amministrativo non è pari a quella prevista per l'organo giurisdizionale, dove si realizza la tutela piena ed effettiva. Infatti, il controllo giurisdizionale pieno, realizzato attraverso l'opposizione, garantisce la osservanza nel procedimento sanzionatorio di diritto nazionale dei principi della Convenzione EDU come intesi dal Giudice Europeo e questo anche a prescindere dalla natura penale o meno della sanzione ex articolo 6 CEDU non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice cfr. Cass. Sez. Unumero 4429 del 2014 . 6. Il sesto motivo denuncia la falsa applicazione dell' articolo 195, comma 1, t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte d'appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento, omettendo di verificare la presunta complessità dello stesso. Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni. La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17/9/2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti acquisiti nel febbraio del 2016 ma non utilizzati ai fini della contestazione, in particolare i documenti dal numero 2742 al numero 2801. 6.1 Il sesto motivo è infondato. La sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che Nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Banca d'Italia o la Consob in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura costatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l' accertamento nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo . cfr. Cass. civ., sez. II, 3010-2017 , numero 25730, in motivazione . Il giudice del merito ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal numero 1510 al numero 1886 , del 20.1.2016 all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal numero 1887 al numero 2741 e del 24.2.2016 all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal numero 2742 al numero 2801 . Risulta ex actis che alla data del 17 settembre 2015 l'indagine della Consob era in pieno svolgimento è tutt'altro che conclusa, avendo sino a quel momento gli ispettori acquisito solo 1509 dei 2801 documenti complessivamente raccolti. La relazione ispettiva era stata depositata il 25.2.2016, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data 01.04.2016 risultava tempestiva. La Corte d'Appello ha infine aggiunto che anche a voler prendere in esame come dies a quo la data del 17/9/2015, la spedizione della contestazione era avvenuta il 14/2016 e cioè appena 13 giorni dopo la scadenza del termine di 180 giorni, termine che deve ritenersi congruo per il tempestivo esercizio del potere di valutazione e deliberazione. 6.2 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni Cass. numero 21171/2019 , competendo cfr. Cass. numero 27405/2019 al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. Infatti, cfr. Cass. numero 8687/2016 solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che Cass. numero 21171/2019 la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , restando irrilevante la loro inutilità ex post conf. Cass. numero 9254/2018 . La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente ad una valutazione di merito riservata alla Corte d'Appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre la connessione delle violazioni da contestare alla luce di quanto appunto era emerso solo in occasione di una successiva acquisizione documentale che aveva imposto la necessità proprio di maggiori approfondimenti. Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. Quanto poi alla deduzione del vizio di cui dell' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5, va evidenziato trattandosi di considerazioni che risulteranno utili anche in vista dell'esame dei successivi motivi di ricorso che l'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, numero 134 , abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. Sez. U., 07/04/2014, numero 8053 . Costituisce, pertanto, un fatto , agli effetti dell' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5, non una questione o un punto , ma un vero e proprio fatto , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante Cass. Sez. 1, 04/04/2014, numero 7983 Cass. Sez. 1, 08/09/2016, numero 17761 Cass. Sez. 5, 13/12/2017, numero 29883 Cass. Sez. 5, 08/10/2014, numero 21152 Cass. Sez. U., 23/03/2015, numero 5745 Cass. Sez. 1, 05/03/2014, numero 5133 . Non costituiscono, viceversa, fatti , il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5 le argomentazioni o deduzioni difensive Cass. Sez. 2, 14/06/2017, numero 14802 Cass. Sez. 5, 08/10/2014, numero 21152 gli elementi istruttori una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa Cass. Sez. L, 21/10/2015, numero 21439 le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell' articolo 112 c.p.comma , il che rende ravvisabile la fattispecie di cui dell' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 4 e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge Cass. Sez. 2, 22/01/2018, numero 1539 Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, numero 21257 Cass. Sez. 3, 29/09/2017, numero 22799 Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, numero 6835 . 7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 3, come interpretato alla luce della CEDU nonché del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 10, per essere stato disatteso il principio della presunzione di innocenza. Si deduce che la sentenza gravata, nell'esaminare il profilo soggettivo dell'illecito contestato, ha disatteso le censure dell'opponente che assumeva l'assenza di colpa ed in ogni caso il ricorrere di situazioni esimenti. Si lamenta che la Corte d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, ha però escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la Costituzione appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all' articolo 27 Cost. . Si tratterebbe di conclusione erronea, che non si confronta con il dettato del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 10, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, avrebbe erroneamente applicato l'articolo 3 citato. Inoltre, si deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. Anche in applicazione dei principi generali in tema di prova nel processo civile dovrebbe ritenersi erronea la decisione della Corte d'Appello non potendosi desumere la colpa dalla semplice difformità della condotta se non quando siano reperibili prescrizione carattere specifico e non quando ci siano clausole di principio quali ad esempio la predisposizione di un adeguato sistema di controllo. La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e, quindi, l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 8. L'ottavo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte d'Appello deciso sulla base della cd. presunzione di colpevolezza ritraibile dalla L. numero 689 del 1981, articolo 3, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, connesso alla circostanza - pacifica in casu dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della Direzione Generale e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. Si rileva che il limite alla colpa, anche presunta, è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie dovrebbe ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. In altri termini l'illecito da parte dei titolari delle funzioni, frutto di una macchinazione deliberatamente di efficacemente occultata, varrebbe come sufficiente prova contraria idonea a scalfire la presunzione di colpa. Il ricorrente cita una serie di acquisizioni avvenute anche nel corso dell'indagine della Procura della Repubblica di Vicenza ed evidenza che solo l'acquisizione di corrispondenza personale ha reso possibile svelare condotte illecite non altrimenti percepibili. La stessa relazione Consob darebbe atto della responsabilità dolosa quantomeno dell'amministratore delegato e di alcuni collaboratori e con il ricorso ad espedienti utili a sviare le funzioni di controllo interno. Vi sarebbe, pertanto, l'inconfutabile prova di una convincente seria e ben organizzata messa in scena di liceità non individuabile mediante gli ordinari flussi informativi. 8.1 I motivi settimo e ottavo che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13/2/2015 di un comitato esecutivo, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. In precedenza, non erano state conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della Consob e della Banca d'Italia era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento. Ne deriva che, avendo il D.Lgs. numero 58 del 1998 , individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, il giudizio di colpevolezza, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 3, è ancorato a parametri estranei al dato puramente psicologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. Quindi ha proceduto ad esaminare le violazioni di carattere procedurale di cui ai nnumero 1, 3 e 4, evidenziando che alcuna rilevanza poteva avere la condotta dolosa dell'alta dirigenza della banca, in quanto anche la dimostrazione di un disegno doloso, volto ad occultare le numerose irregolarità operative riscontrate poteva supplire alla colpevole inerzia mostrata dai componenti nel CdA per far fronte alle pur rilevabili lacune ed irregolarità. Lo stesso era a dirsi quanto alle violazioni comportamentali di cui ai nnumero 1 e 3 che apparivano strettamente connesse con le violazioni procedurali riscontrate, dovendosi escludere ogni incolpevolezza nel convincimento circa la liceità della campagna di finanziamento finalizzata all'acquisto delle azioni, alla opportunistica gestione della profilatura della clientela ed alla irregolare gestione degli ordini di rivendita delle azioni impartiti dai clienti. La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall' articolo 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. Quanto alla violazione numero 1 è stato rilevato che una volta incluse le azioni della banca nel perimetro della disciplina delle prestazioni di investimento, erra evidente la vistosa carenza dei presidi procedurali, così come del pari macroscopica era la modalità di registrazione delle richieste dei clienti di procedere alla vendita delle azioni, non avendo mai la banca in concreto dati attuazione alle regole di policy approvate dallo stesso CdA nel 2013. Anche tale omissione sarebbe stata immediatamente percepibile ove il ricorrente non fosse rimasto colpevolmente inerte. Quanto alla violazione numero 4, la sentenza ha sottolineato come fossero del tutto assenti i flussi di informazione tra il CdA e l'esperto indipendente chiamato a fissare il pricing delle azioni della banca, essendo anche tale carenza immediatamente percepibile. Le violazioni comportamentali di cui agli illeciti nnumero 1 e 3 sono stati poi ritenute diretta conseguenza delle violazioni procedurali, il tutto in un contesto temporale nel quale l'componenti del CdA erano perfettamente consapevoli della pressante necessità di procedere al collocamento, con modalità anche illecite, delle azioni proprie presso la clientela. Quanto invece alla violazione numero 2, la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti delle azioni era perfettamente percepibile dal CdA che oltre ad approvare le richieste di acquisto e cessione delle azioni, poteva deliberare direttamente le pratiche di fido, avendo quindi cognizione delle correlazioni tra le due operazioni. Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri in particolare di quella di Z. che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento. Inoltre era stata la Consob già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della Consob del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014 . 8.2 Così sinteticamente riassunte le motivazioni della Corte d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento. Questa Corte ha anche di recente ribadito che Cass. numero 24081/2019 la L. numero 689 del 1981, articolo 3, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi del D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 190, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore . Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia Cass. numero 9546/2018 , si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suità della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. numero 689 del 1981, articolo 3, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ne consegue che Cass. numero 1529/2018 sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della suità della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento conf. Cass. S.U. numero 20930/2009 . Così intesa la presunzione di colpa non si pone in contrasto con l'articolo 6 CEDU e articolo 27 Cost E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa Cass. numero 11777/2020 . La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'articolo 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia , non costituiscono norme punitive in bianco , né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dalla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 1 Cass. numero 18683/2014 . Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob. Cass. numero 1602/2021 cnf. Cass. numero 6037/2016 . Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall' articolo 2381 c.comma , u.c., agli amministratori delle società per azioni di agire in modo informato , pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza Cass. numero 19556/2020 . Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell' articolo 2392 c.comma , comma 2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose Cass. numero 24851/2019 conf. Cass. numero 5606/2019 . Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno Cass. numero 22848/2015 . Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente Cass. numero 2620/2021 . Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito . 9. Il nono motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte d'Appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della banca ad escludere la colpa in capo al ricorrente con riguardo alla violazione di carattere procedurale contestata sub numero 1. Si lamenta che in realtà la stessa relazione ispettiva aveva evidenziato come il sistema dei controlli era risultato adeguato, avendo percepito le condotte scorrette da parte dei componenti della rete, ma che tale scoperta non venne messa a conoscenza del CdA, in quanto il dirigente della struttura ispettiva interna preferì metterne al corrente il solo Direttore Generale che dolosamente tacque al CdA l'informazione ricevuta. Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la Banca aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle prescrizioni dell'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob. 9.1 Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina dei precedenti motivi, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del CdA, e ribadito che cfr. Cass. numero 30072/2017 , come già condivisibilmente statuito da Cass. S. U. numero 20933/2009 , tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società ovvero l'amministratore delegato unico , chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi della L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 6, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente , la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall' articolo 2381 c.comma , e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente. Ne' deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente . Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale. 10. Il decimo motivo denuncia la violazione degli articolo 2727 e 2729 c.comma , per avere la sentenza contravvenuto al divieto del praesumptum de praesumpto là dove - con riferimento alle violazioni comportamentali numero 1 e 2 - ha ritenuto di presumere l'elemento soggettivo della colpa del ricorrente già in sé presunta sulla base di un'ulteriore presunzione e' verosimile che la condotta dolosa dell'alta dirigenza della Banca sia stata agevolata dalle violazioni procedurali, e che ciò rientrasse nella sfera di rappresentabilità dei Consiglieri di amministrazione. Deduce il ricorrente che, dalla presunzione di colpa la sentenza trae un'ulteriore presunzione per innestarvi il riscontro dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente anche per ciò che attiene alle violazioni comportamentali di cui agli illeciti nnumero 1 e 2. La sentenza ha ritenuto che pur essendo il ricorrente ignaro della condotta dolosa del Gruppo dirigenziale, la avrebbe agevolata omettendo di fare quanto dallo stesso doveva attendersi, dovendo invece raffigurarsi l'ineluttablità degli accadimenti verificatisi, alla luce del complessivo quadro fattuale posto a sua disposizione. Si sostiene in ricorso, in senso contrario, che il materiale probatorio evidenziava come le modalità operative con le quali avveniva il finanziamento alla clientela era attuativa di indicazioni fornite dal direttore generale e che ciò era emerso solo dall'esame delle caselle di posta elettronica dei soggetti coinvolti, in seguito all'attività ispettiva della Consob. 10.1 Il motivo è inammissibile. La censura oltre a non confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata, sollecita nella sostanza anche in tal caso una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio, al fine di pervenire ad un esito più soddisfacente rispetto a quello cui è pervenuto il giudice di merito. Va quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite Cass. S.U. numero 20930/2009 , secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58, articolo 195, dà luogo, non diversamente da quella di cui della L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 22 e 23, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto. La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della Consob ha riscontrato l'oggettiva ricorrenza delle condotte illecite contestate, delle quali ha attribuito la paternità nella forma omissiva al ricorrente, in ragione della carica societaria rivestita, che lo impegnava, in presenza di significativi indici di anomalia procedurale e comportamentale, ad attivarsi, senza potersi accontentare delle rassicurazioni offerte da altri organi societari, anche avvalendosi di documenti in possesso della società, di cui avrebbe dovuto chiedere visione. L'inerzia serbata dal ricorrente è stata ritenuta contraria ai doveri impostigli dalla funzione, escludendosi che l'attività dolosa della dirigenza potesse assurgere al rango di causa di inesigibilità della condotta invece doverosa. 11. l'undicesimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza ha pretermesso circostanze dirimenti ai fini dell'esclusione della colpa con riferimento alle violazioni comportamentali numero 2 e 5. La sentenza ha ritenuto che fosse facilmente rilevabile la prassi degli illeciti finanziamenti correlati alle operazioni di acquisto delle azioni della banca, trascurando che ciò presupponeva il possesso delle liste delle cessioni o d'acquisto e di quelle dei soggetti che richiedevano affidamenti alla banca, liste però rimaste occultate al ricorrente. Si soggiunge che però l'operazione di incrocio non sarebbe stata in ogni caso agevole perché molte operazioni avvenivano in liste che non passavano per il CdA, e che dall'incrocio emergerebbe un solo nominativo che avrebbe potuto ingenerare l'allarme. Ancora doveva ritenersi non esaminato il fatto decisivo rappresentato dalla mancata sottoscrizione del ricorrente dell'informativa inviata alla Consob oggetto della violazione numero 5, e ciò in ragione dell'assenza di delega. 11.1 Anche di tale motivo deve predicarsi l'inammissibilità in quanto volto a sollecitare un complessivo riesame delle emergenze probatorie, onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, attività questa però riservata al giudice di merito. La Corte d'Appello, con apprezzamento adeguatamente motivato ha in primo luogo esaminato i fatti oggetto della censura, pervenendo però all'affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base della valorizzazione di altri elementi circostanziali che invece deponevano per l'obiettiva rilevabilità delle anomalie procedurali e comportamentali. La censura si risolve nell'intento di svalutare gli elementi invece posti a supporto della decisione impugnata, sulla pretesa, insuscettibile di trovare seguito in sede di legittimità, di attribuire maggiore pregnanza ad altri elementi probatori, che non hanno però fatto breccia nella ricostruzione operata dalla Corte d'Appello. 12. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2392 c.comma , comma 1, nonché dell' articolo 53, comma 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla Banca d'Italia con le circolari nnumero 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una Banca. Si deduce è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del CdA, essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie. La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza enciclopedica che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla Banca d'Italia che confermerebbero come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del CdA. 12.1 Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa Corte secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno Cass. numero 22848/2015 Cass. numero 18846/2018 , non massimata Cass. numero 2737/2013 Cass. numero 17799/2014 . Ne' può condividersi l'interpretazione delle circolari della Banca d'Italia richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi. In disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare numero 285/2013 della Banca d'Italia abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l' articolo 2381 c.comma . In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria in particolare la direttiva 2013/36/UE CDR IV , ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il Regolamento UE numero 575/2013 , con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del CdA. Pur ad ammettere che la circolare della Banca d'Italia abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l' articolo 2381 c.comma , comma 3, suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della Banca d'Italia, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze . Ed è sempre la Circolare particolo I, titolo IV, capitolo I, sezione III, p. 2, lett. b ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca , nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca circolare numero 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, p.1 . Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l' articolo 2381 c.comma , comma 6. D'altronde è la stessa Circolare della Banca d'Italia che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo Circomma 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, p.2.2 . Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. Cass. numero 2620/2021 Cass. numero 24851/2019 , non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno Cass. numero 5606/2019 , relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento . A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame. 13. Il tredicesimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. a del t.u.f., degli articolo 39 e 40 del Regolamento Intermediari e dell' articolo 2381 c.comma , comma 1, per avere la Corte d'Appello confermato una sanzione irrogata per la violazione di obblighi facenti capo ad altri soggetti della struttura aziendale e per essere stato così disatteso il principio di presunzione di innocenza per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza delle operazioni con riferimento alla prima sanzione. Si deduce che si era contestata l'applicabilità della prima sanzione sul presupposto che la stessa fosse ascrivibile a condotte tenute da appartenenti alla rete commerciale non impedite dal sistema organizzativo della banca. Non poteva quindi attribuirsi ad un amministratore privo di delega la responsabilità per il fatto che la rete commerciale disattendeva le prescrizioni in ordine all'astensione alla sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni di BPV. Le violazioni sono da addebitare agli autori materiali delle condotte illecite e non può imputarsi al ricorrente una responsabilità per fatti che non poteva ragionevolmente conoscere. La segretezza delle operazioni poste in essere dalla rete commerciale su impulso dell'alta dirigenza non consentiva quindi di inferire una responsabilità anche del ricorrente. 13.1 Il motivo è infondato. La censura, anche in questo caso parte dal presupposto smentito in sentenza e non adeguatamente contestato con il motivo di ricorso secondo cui, in mancanza di deleghe, tutti i componenti del CdA fossero investiti del dovere di assicurare l'adozione dei presidi procedurali imposti per legge. Inoltre, si risolve in una inammissibile censura di merito, in quanto, valorizzando delle circostanze di fatto, però considerate dal giudice di merito e ritenute però irrilevanti, pretende di escludere la propria responsabilità sul presupposto che la condotta dolosa altrui avrebbe escluso l'esigibilità del dovere di agire informato, la cui violazione gli è stata imputata. La sentenza ha però evidenziato come a monte sussistesse l'evidente carenza di presidi in merito alla corretta prestazione del servizio di investimento, e che le violazioni di cui al numero 1 sono proprio conseguenza delle regole procedurali, che ha obiettivamente agevolato la proliferazione delle condotte contra legem emerse in sede ispettiva. La scorretta profilazione della clientela, che ha permesso poi la collocazione di titoli con fattori di rischio non corrispondenti all'effettiva tipologia dell'acquirente o del sottoscrittore, è appunto conseguenza di una violazione che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno attribuito anche al ricorrente per non avere verificato la puntuale adozione delle regole procedurali che avrebbero impedito anche le successive violazioni comportamentali. 14. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. d del t.u.f. e dell'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29/10/2007, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. a del t.u.f. e dell'articolo 49, commi 1-3 del Regolamento Consob numero 16190 del 29/10/2007 e della L. numero 689 del 1981, articolo 1, comma 1, là dove si postula la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza o di procedure adeguate con riferimento al riacquisto di azioni proprie, erroneamente inquadrando queste operazioni tra i servizi d'investimento con riferimento alla sanzione numero 3. In sede di opposizione si era dedotto che non potesse esigersi che la banca fosse tenuta a rispettare l'ordine di presentazione per il riacquisto delle proprie azioni. La sentenza ha disatteso la deduzione ritenendo che la prassi seguita dalla banca fosse in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari, in quanto gli ordini non recavano l'orario al fine di stabilire una oggettiva regola di priorità, non erano sottoposti al comitato soci secondo una lista frutto di un database suscettibile di modifica da parte di ogni soggetto impiegato nell'apposita unità operativa. La deroga al criterio cronologico, peraltro nemmeno del tutto garantito, in ragione dell'assenza dell'indicazione dell'orario, risultava poi frequente, in ragione dello specifico bisogno del cliente o della situazione dell'ordinante, senza che però le situazioni legittimanti fossero consacrate in una specifica disciplina formale, lasciando in tal modo un'eccessiva ed ingiustificata discrezionalità all'emittente. Inoltre, è stata sottolineata la carenza delle scelte in merito al periodo di sospensione degli acquisti cd. blocking period , in quanto non accompagnate da precisi criteri oggettivi e predefiniti, tali da consentire un'ordinata trattazione delle richieste e di individuare le effettive ipotesi di deroga al criterio dell'ordine di presentazione. Tale conclusione sarebbe però inficiata da un duplice errore di diritto, e ciò perché l'attività di riacquisto delle azioni non può essere fatta rientrare in una forma di servizio di investimento ai sensi dell' articolo 1, comma 5 del t.u.f. , essendo estranea alla funzione di facilitare la circolazione di prodotti finanziari. Inoltre, l'ordine deve essere eseguito, mentre nella specie, in forza di apposita previsione statutaria, la banca avrebbe anche potuto esimersi dal riacquistare l'azione. Una volta esclusa la ricorrenza di un servizio di investimento, ne deriva l'erronea applicazione della sanzione, stante l'inapplicabilità a tale attività di un sistema rigidamente predeterminato per la gestione delle richieste di riacquisto. 14.1 Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che la banca riteneva che l'attività di compravendita di azioni proprie mercato secondario in contropartita diretta con la clientela, costituisse attività di negoziazione in conto proprio, rientrante quindi nella previsione di cui all'articolo 1, comma 5, lett. a t.u.f. La riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell'articolo 1, comma 1 bis, lett. a t.u.f. si veda in questo senso anche Cass. numero 8590/2018 , e ciò anche per le azioni delle banche popolari, consente di ricondurre la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l'articolo 1, comma 5 bis, lett. a del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento in tal senso si veda Cass. numero 11876/2016 , secondo cui la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nel D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 1, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente conf. Cass. numero 28432/2011 . Deve quindi reputarsi incensurabile la riconduzione dell'attività di esecuzione degli ordini di rivendita delle azioni proprie impartiti dai clienti alla banca nel novero dei servizi di investimento, senza che possa rilevare in senso contrario il margine di discrezionalità che la banca si sia riservata per dare esecuzione a siffatti ordini imponendosi peraltro l'obbligo di munirsi di procedure di recepimento degli ordini improntate a criteri di trasparenza, proprio in ragione dell'esigenza di giustificare nei conforti della clientela le modalità con le quali si era data esecuzione agli ordini, nell'ipotesi in cui la banca avesse acceduto alla richiesta di riacquisto , dal che ne consegue che appare incontestabile l'applicazione delle norme primarie e regolamentari, la cui violazione ha giustificato l'adozione della Delibera sanzionatoria. 15. Il quindicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. d t.u.f. e dell'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29/10/2007, nella parte in cui la Corte d'Appello ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata per il pricing dell'azione della BPV, desumendo tale necessità da una indicazione Consob riferita a prodotti di investimento OTC, obbligazioni strutturate, etc. del tutto diversi in Relazione alla quarta sanzione irrogata. Si deduce che con l'opposizione si era contestata la necessità di una preventiva regolamentazione del processo di selezione e definizione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, ma la censura è stata disattesa, assumendosi che, pur in assenza di una norma positiva che preveda la proceduralizzazione della selezione degli esperti chiamati alla stima dello strumento finanziario, erano l'articolo 21, comma, lett. d t.u.f. e l'articolo 15 del regolamento congiunto ad imporre una procedura di pricing massimamente oggettiva ed esaustiva. Nel motivo si contesta tale affermazione sul rilievo che la determinazione del sovrapprezzo è un'operazione interna che esula dalla prestazione di servizi di investimento. Inoltre, si è desunta l'esistenza di un'obbligazione comportamentale, la cui violazione ha determinato l'applicazione della sanzione, da una mera comunicazione della Consob che non può fondare la creazione di un illecito in assenza di una prescrizione normativa. 15.1 Anche tale motivo va disatteso. La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un'operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della Corte d'Appello che ha attribuito alla Comunicazione della Consob DIN/9019104 del 2.3.2009, nella parte in cui ribadisce che la deteminazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente. L'adozione della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob. 16. Il sedicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell' articolo 91 c.p.comma , nella parte in cui la Corte d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Consob, nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari per la difesa in giudizio. Si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari cfr. Cass. numero 17674/2004 Cass. numero 12232/2003 . Poiché la Consob è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 16.1 Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dal R.D. numero 1578 del 1933, articolo 3, comma 4, lett. B, ed oggi dalla L. numero 247 del 2012, articolo 15, lett. C . Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti si veda Cass. S.U. numero 19547/2010 , secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la esclusività dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa conf. Cass. S.U. numero 3733/2002 , risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. Va quindi ribadito il principio secondo cui, qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli articolo 82 e 87 c.p.comma , il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex articolo 91 c.p.comma , comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico Cass. numero 19274/2006 Cass. numero 4970/1999 . 17. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. 18. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7300,00, più Euro 200,00 per esborsi Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.