Nuova stabile relazione per l’ex moglie: questo dato non basta per negarle l’assegno divorzile

Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici d’appello. Necessario un approfondimento per pesare il contributo offerto dalla donna alla conduzione familiare e alla realizzazione del patrimonio della famiglia e dell’ex marito.

Il dato della nuova stabile relazione intrapresa dalla donna non è sufficiente, da solo, per negarle l’assegno divorzile. Necessario però che ella, in posizione di debolezza dal punto di vista economico rispetto all’ex marito, dia prova di avere fornito un concreto contributo alla comunione familiare e di avere concordato con l’uomo, all’inizio del matrimonio, la scelta di dedicarsi alla casa e ai figli e di rinunciare a lavoro e crescita professionale. Comune linea di pensiero per i giudici di merito. Sia in primo che in secondo grado, difatti, viene negato alla donna il diritto a percepire l’ assegno divorzile . E ciò alla luce della « relazione more uxorio » da lei intrapresa con un uomo «in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale». Questa decisione viene fortemente censurata dai magistrati della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni della donna, ritengono ancora plausibile riconoscerle la possibilità di percepire un sostegno economico dall’ex marito. Fondamentale, in questa ottica, il richiamo al principio secondo cui «l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione , nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso» col nuovo partner e «dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano», ma tale relazione, precisano i Giudici, « non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’ assegno ». Difatti, l’ex coniuge che è più debole dal punto di vista economico, e che ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner, «può mantenere il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa , se risulta essere privo, anche nell’attualità, di mezzi adeguati o impossibilitato per motivi oggettivi a procurarseli». Impossibile, quindi, condividere il ragionamento compiuto dai Giudici di secondo grado, i quali hanno negato l’assegno divorzile alla donna solo sulla base della nuova stabile relazione da lei intrapresa. Necessario invece un approfondimento ulteriore in appello in quel contesto la donna «dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia – concordata con l’allora marito – ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, e, infine, dell’apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge».

Presidente Bisogni – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - C.I. ricorre per due mezzi, nei confronti di R.P.A., contro la sentenza del 5 marzo 2019, con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria. 2. - R.P.A. resiste con controricorso. Considerato che 3. - Il primo mezzo denuncia violazione dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, in relazione alla L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ed altresì in relazione agli articolo 143, 148, 159 e 179 c.c. , violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto. Il secondo mezzo denuncia violazione delle medesime norme, difformità dalla giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che 4. - La Corte d'appello di Torino ha negato il diritto della R. all'assegno divorzile in ragione della sussistenza di una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale, conformandosi all'insegnamento di Cass. 3 aprile 2015, numero 6855 . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però affermato il diverso principio che segue L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio Cass., Sez. Unite, 5 novembre 2021, numero 32198 . Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Torino che provvederà sulla domanda di assegno conformandosi al principio indicato, nonché sulle spese di questo giudizio di legittimità. Si dispone l'oscuramento dei dati. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione dispone l'oscuramento dei dati. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.