La Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance in un concorso pubblico, specifica che « … l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole».
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 5231/2022, proposto da R.F. contro un'azienda italiana di servizi postali e un'Università campana, per il risarcimento dei danni subiti, a causa di un ritardo, con il quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall'Istituto universitario per la partecipazione ad un concorso. La ricorrente, si era rivolta al Giudice di Pace, sostenendo che il ritardo nella consegna della comunicazione, le avesse impedito la partecipazione a detto concorso, provocando pertanto un danno da perdita di chance. Nonostante il Giudice di Pace, avesse riconosciuto la colpa dell'azienda postale e discolpato l'Università, aveva comunque rigettato la domanda della studentessa R.F., rilevando che l'attrice non avesse fornito alcuna prova sulle reali possibilità di vincere il suddetto concorso e che pertanto non sussistesse la reale perdita di chance. Confermata la decisione anche della Corte d'Appello, R.F. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza, ossia l'error in iudicando e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Sostiene infatti, la ricorrente, che la chance persa, consisterebbe nell'effettiva mancata possibilità di conseguire un bene della vita, avendo l'Università accettato la sua partecipazione al concorso e non averne preso parte, sarebbe per R.F. la prova dell'occasione perduta. Il motivo non è fondato. Nonostante, la giurisprudenza di questa Corte sia unanime nel riconoscere che la perdita di chance costituisca un danno patrimoniale risarcibile, sottolinea però anche il fatto che ciò sia evidenziabile quando solo sussista un pregiudizio certo. Nella specifica materia concorsuale, il Collegio aveva già avuto modo di specificare che « … l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole» Cass. numero 11165/2018, numero 25727/2018 . Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi certi allo scopo di dimostrare la fondatezza della sua richiesta, situazione che non è di fatto avvenuta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Presidente Amendola - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. R.F. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Sant'Anastasia, l'Università degli studi omissis di omissis e la s.p.a. omissis , chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo col quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall'Università. Espose, a sostegno della domanda, che il ritardo nella consegna le aveva impedito di partecipare alle prove del concorso bandito dall'Università per il conseguimento di un dottorato di ricerca. Si costituirono in giudizio entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace ritenne che l'Università fosse esente da colpa, avendo inviato la raccomandata nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti la data fissata nel bando di concorso mentre la s.p.a. omissis era da considerare unica responsabile del ritardo la lettera era arrivata in data omissis , mentre la data dello scritto era fissata per il omissis . Ciò nonostante, il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova delle sue reali possibilità di vincere il concorso, non indicando nè provando il numero dei candidati e il risultato finale delle prove. Per cui non era stato dimostrato il c.d. danno da perdita di chance. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e il Tribunale di Nola, con sentenza dell'8 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. Ha osservato il Tribunale che la sentenza del Giudice di pace meritava integrale condivisione, perché la R. non aveva provato in alcun modo la fondatezza della chance perduta, cioè non aveva dimostrato di avere qualche effettiva possibilità di vincere il concorso al quale non aveva potuto partecipare a causa del disguido postale. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Nola ricorre R.F. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la s.p.a. omissis con controricorso. L'Università degli studi omissis non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articolo 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta error in iudicando e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sul rilievo che la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria. Sostiene la ricorrente che la chance consiste nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un bene della vita. Nella specie, la ricorrente ricorda che l'Università l'aveva ammessa alle prove del concorso, riconoscendole il possesso dei requisiti richiesti dal bando, per cui l'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali era di per sé ragione idonea a determinare la perdita di una possibilità ed il conseguente diritto al risarcimento del danno. Quanto, poi, alla mancata indicazione del numero dei partecipanti alla prova e del contenuto della stessa, la ricorrente rileva trattarsi di dati ai quali ella non aveva la possibilità di accedere. 1.1. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo anche se non nel suo ammontare consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza sentenza 30 settembre 2016, numero 19604 ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito sentenza 29 novembre 2016, numero 24295 . Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole sentenza 9 maggio 2018, numero 11165 in argomento v. pure l'ordinanza 15 ottobre 2018, numero 25727 . La sentenza impugnata, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la R. avrebbe dovuto fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo. La sentenza ha osservato che tale prova non era stata fornita, nè il ricorso aggiunge qualcosa al quadro probatorio già esaminato in sede di merito. La censura si limita, in pratica, a sostenere che la semplice mancata partecipazione conseguente al tardivo recapito della lettera sarebbe motivo sufficiente a giustificare il risarcimento del danno, in tal modo dimostrando, tra l'altro, di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.