Il diniego della prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva

«In tema di bilanciamento tra circostanze, deve essere annullata la sentenza che abbia fondato il diniego di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva ex articolo 99, comma 4, c.p. soltanto sul divieto “obbligato” previsto dall’ultimo comma dell’articolo 69 c.p., dichiarato incostituzionale dalla sentenza numero 73/2020 della Corte Costituzionale, con rinvio al giudice della cognizione affinchè riesamini il motivo di appello dedicato ad invocare il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente».

La Corte d'Appello di Genova confermava la pronuncia del Tribunale di Savona con cui G.P.R. era stato condannato per il reato di furto aggravati, commessi all'interno di un PS nei confronti dei pazienti ricoverati o in attesa di essere visitati o assistiti. L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge, inerente il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente, motivato sul divieto derivante dall'articolo 69, ultimo comma, c.p. «in relazione al condannato nei cui confronti venga ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva ex articolo 99, comma 4, c.p.». La doglianza è fondata alla luce della sentenza numero 73/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'articolo 69, comma 4, c.p. La Consulta ha avuto modo di ribadire, infatti, che «il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, che dipende in maniera determinante sia dal contenuto della volontà criminosa dolosa o colposa e dal grado del dolo o della colpa, sia dalla eventuale presenza di fattori che pur abbiano influito sul processo motivazionale dell'autore» anche Cass. numero 9163/2005 . Nel caso di specie, è evidente la necessità di annullare la pronuncia impugnata, al fine di consentire al giudice del rinvio di adeguarsi al principio di individualizzazione concreta della sanzione determinata nei confronti del ricorrente, sulla base dei parametri costituzionali corretti, indicati dalla citata sentenza. Ne consegue l'affermazione, da parte del Collegio, del seguente principio di diritto «in tema di bilanciamento tra circostanze, deve essere annullata la sentenza che abbia fondato il diniego di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva ex articolo 99, comma 4, c.p. soltanto sul divieto “obbligato” previsto dall'ultimo comma dell'articolo 69 c.p., dichiarato incostituzionale dalla sentenza numero 73/2020 della Corte Costituzionale, con rinvio al giudice della cognizione affinchè riesamini il motivo di appello dedicato ad invocare il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente».

Presidente Catena – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 23.1.2019, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, R.G.P. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché 240 Euro di multa, perché accusato di plurimi, continuati reati di furto aggravati, commessi all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale di omissis nei confronti di pazienti ivi ricoverati e in attesa di essere visitati ed assistiti, sottraendo loro numerosi oggetti di valore che le vittime tenevano nei pressi dei loro letti e barelle sono state, pertanto, ritenute sussistenti le aggravanti dell'aver commesso i fatti all'interno di un edificio pubblico e dell'esposizione alla pubblica fede, nonché quella della condizione di minorata difesa in cui versavano le vittime stesse, circostanze che, unitamente alla riconosciuta recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, sono state ritenute equivalenti alle concesse attenuanti generiche equivalenti nonché all'attenuante del vizio parziale di mente. 2. Ha proposto ricorso in cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di violazione di legge avuto riguardo al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente, motivato sul divieto derivante dall'articolo 69 c.p., u.c., in relazione al condannato nei cui confronti venga ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4. Il ricorrente evidenzia che, dopo l'intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 c.p., u.c., nella parte in cui stabiliva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 c.p., su detta tipologia di recidiva intervento avutosi con la sentenza numero 73 del 2020 Corte Cost. , tale divieto di prevalenza non può più trovare applicazione. 3. Il PG B.L. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione del giudizio di bilanciamento ex articolo 69 c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato alla luce della sentenza numero 73 del 2020 della Corte costituzionale. 2. Con la sentenza numero 73, depositata il 24 aprile 2020, la Consulta, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in riferimento all'articolo 3, articolo 27, comma 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 c.p., comma 4, nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate con L. numero 251 del 2005 cd. ex Cirielli , prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'articolo 89 c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99 c.p., comma 4, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla violazione dell'ulteriore parametro invocato dell'articolo 32 Cost. . In continuità con le diverse pronunce di parziale illegittimità costituzionale tramite le quali, già in passato, si era riconsegnato al giudice il potere di bilanciare la recidiva con specifiche circostanze attenuanti cfr. le sentenze della Corte costituzionale nnumero 105/2014, 106/2014, 74/2016, 205/2017 , confermandosi il limite della manifesta irragionevolezza delle deroghe all'ordinario giudizio di bilanciamento discrezionalmente introdotte dal legislatore in proposito, il richiamo è alle pronunce numero 68/2012 e numero 88/2019 della Consulta , la sentenza in esame ha ricostruito, preliminarmente, la ratio dell'articolo 89 c.p., nella ridotta rimproverabilità soggettiva dell'autore così come delineata già nella sentenza numero 364 del 1988 , connessa al minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e alla minore capacità di controllo dei propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono. La Corte costituzionale ha poi ribadito, ancora una volta, che il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, da tempo affermato sulla base di una lettura congiunta dell'articolo 3 Cost. e articolo 27 Cost., comma 3 il richiamo è alle sentenze nnumero 343/1993, 236/2016, 223/2018, 233/2018, 40/2019 del giudice delle leggi , esige, in via generale, che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, che dipende in maniera determinante sia dal contenuto della volontà criminosa dolosa o colposa e dal grado del dolo o della colpa, sia dalla eventuale presenza di fattori che pur abbiano influito sul processo motivazionale dell'autore, tra i quali cui rientrano, evidentemente, patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato nei termini già stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione numero 9163 del 25/1/2005, Raso, Rv. 230317 . Ne deriva che, nonostante il carattere facoltativo dell'aggravante della recidiva, l'inderogabile divieto di prevalenza su di essa dell'attenuante, sia pur a effetto comune, del vizio parziale di mente - sebbene trovi fondamento sull'assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne - non può essere comunque ritenuto compatibile con quella particolare esigenza di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull'effettiva personalità del reo che, come già affermato nella sentenza numero 251 del 2012 Corte Cost., costituisce espressione di precisi equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale . Ciò in quanto tale divieto non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità oggettiva, ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalità psichica, e, dunque, pienamente capace - al momento del fatto - di rispondere all'ammonimento lanciato dall'ordinamento, rinunciando alla sua commissione con l'effetto di un'indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, da tempi ormai risalenti considerato di per sé contrario all'articolo 3 Cost. il richiamo, questa volta, della sentenza numero 73 del 2020 è alla propria pronuncia numero 26 del 1979 . Nè - aggiunge, infine, la Corte - tale conclusione comporta alcun sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l'accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, in quanto, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, resta ferma, previa valutazione del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 679 c.p.p., l'applicazione di una misura di sicurezza, da individuarsi secondo i criteri oggi indicati dal D.L. 22 dicembre 2011, numero 211, articolo 3-ter, comma 4, convertito con modificazioni nella L. 17 febbraio 2012, numero 9. 3. Le chiare e condivisibili affermazioni della Corte costituzionale rendono evidente la necessità di annullamento della sentenza impugnata, per consentire al giudice del rinvio di adeguarsi pienamente al principio di individualizzazione concreta della sanzione determinata nei confronti del ricorrente, sulla base dei parametri costituzionali corretti, indicati nella citata pronuncia numero 73 del 2020. Il Collegio rammenta, in proposito, che già in passato, in occasione di un'altra dichiarazione di incostituzionalità relativa al giudizio obbligato di bilanciamento previsto dal legislatore rispetto alla recidiva reiterata, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire come si imponga, non soltanto al giudice della cognizione, ma anche a quello dell'esecuzione - travalicando lo stesso limite del giudicato - di ricondurre la sanzione penale inflitta alla misura costituzionalmente legittima , riparametrando il suddetto giudizio di bilanciamento secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Il riferimento è alla sentenza Sez. U, numero 42858 del 29/5/2014, Gatto, Rv. 260698, con cui si è stabilito, aprendo la strada verso la declinazione di quello che potremmo definire un nuovo volto costituzionale del giudicato penale , che il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 251 del 2012 - con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 c.p., comma 4, nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'articolo 99 c.p., comma 4, può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta al Collegio, l'unica ratio decisoria individuata dal giudice per escludere la prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulle aggravanti contestate e, in particolare, anche su quella della recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, è stata proprio l'esistenza del divieto normativo disposto all'articolo 69 c.p., u.c., poi dichiarato incostituzionale con la pronuncia del giudice delle leggi già esaminata. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio affinché il giudice del rinvio, ispirandosi all'interpretazione costituzionalmente legittima indicata dalla sentenza numero 73 del 2020, riesamini il motivo di appello dedicato ad invocare il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente sulle contestate aggravanti, compresa la recidiva qualificata, così applicando la nuova dimensione normativa dell'articolo 69 c.p., u.c., seguita alla decisione di parziale incostituzionalità. Resta inteso che il giudice del rinvio potrà confermare il giudizio di equivalenza tra circostanze di tenore opposto, sulla base di argomentazioni diverse, scevre dall'automatismo obbligato imposto dalla disposizione normativa ed oggi eliminato dalla decisione della Corte costituzionale. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto In tema di bilanciamento tra circostanze, deve essere annullata la sentenza che abbia fondato il diniego di prevalenza della attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, soltanto sul divieto obbligato previsto dall'articolo 69 c.p., u.c., dichiarato incostituzionale dalla sentenza numero 73 del 2020 della Corte costituzionale, con rinvio al giudice della cognizione affinché riesamini il motivo di appello dedicato ad invocare il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.