Se da una parte è vero che spetta al contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il guasto causato dal rifornimento di gasolio debba essere dimostrato dal compratore.
La Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'impugnazione di M.G. avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda al risarcimento del danno promossa nei confronti del gestore di una stazione di rifornimento a seguito di un guasto alla sua autovettura dovuta al carburante. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, mancava la prova del nesso di causalità, cioè che il guasto del mezzo di trasporto fosse dipeso proprio dal rifornimento, oltre che la prova della presenza di acqua nel gasolio erogato. M.G. ricorre in Cassazione, denunciando, tra i vari motivi, violazione e falsa applicazione di diversi articoli, tra cui gli l'articolo 2909 c.c. e 2697 c.c. commi 1 e 2, per avere la Corte d'Appello ritenuta non provata la circostanza che nel serbatoio della vettura fosse stata riscontrata la presenza di acqua. Secondo il ricorrente, infatti, tale circostanza era stata accertata dal Tribunale, sul cui punto si era formato il giudicato. Inoltre, egli ritiene che la Corte d'Appello abbia sbagliato a porre a carico dell'acquirente l'onere di provare che nel gasolio fosse presente dell'acqua, spettando invece al venditore provare l'esatto adempimento. La doglianza è infondata. Per quanto riguarda la prima questione, deve escludersi la formazione di un giudicato sulla ricostruzione del fatto, «stante che la convenuta, risultata totalmente vincitrice, non aveva interesse alcuno a impugnare il passaggio motivazionale del giudice di primo grado, privo di utile attitudine alla definitività. Passaggio, il quale, non costituiva, comunque, “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico Cass. numero 16853/2018 . La sentenza impugnata, inoltre, escludeva fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità in vista di diverse considerazioni, in primis che la presenza di acqua nel serbatoio non poteva ricavarsi da nessuna delle testimonianze e che una tale presenza sarebbe stata indispensabile per l'accoglimento della domanda, considerando che «il guasto avrebbe potuto ugualmente prodursi per effetto di un lento processo di accumulo dell'acqua nel filtro del gasolio derivante da plurimi e diversi rifornimento [ ]». L’impianto, inoltre, aveva erogato carburante senza inconvenienti nei giorni precedenti e successivi a quello del ricorrente. Non risulta quindi esserci stata nessuna violazione dell'onere probatorio, considerando che se da una parte è vero che spetta al contraente, e, quindi, al venditore, «dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell'adempimento nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio deve essere dimostrato dall'altra parte nella specie il compratore ». Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso Fatto e diritto La vicenda venuta all'esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti - il Tribunale rigettò la domanda con la quale M.G. aveva chiesto condannarsi la omissis s.numero c., gestore di una stazione di rifornimento carburanti, al risarcimento del danno, che, secondo la prospettazione, era derivato alla propria autovettura a causa della presenza di acqua nel gasolio pompato nel serbatoio del mezzo - la Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'impugnazione dello sconfitto attore, per non essere costui riuscito a dimostrare il nesso di causalità era rimasto provato il rifornimento e il successivo guasto del mezzo ma non v'era prova che esso guasto fosse dipeso dal rifornimento in parola e non piuttosto da un lento accumulo nel filtro del gasolio di un quantitativo di acqua, divenuto nel tempo fonte di danno meccanico, nè che vi fosse presenza d'acqua nel gasolio erogato. M.G. ricorre avverso la decisione d'appello sulla base di due motivi e l'intimata resiste con controricorso. Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 329 c.p.c., comma 1, articolo 1218,1223,1473,1490,1494 c.c., articolo 2697 c.c., commi 1 e 2, articolo 163 c.p.c., comma 5, articolo 183,184 c.p.c., articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., assumendo in sintesi che - la Corte d'appello aveva reputata non provata la circostanza che nel serbatoio dell'autovettura fosse stata riscontrata la presenza di acqua, poiché una tale circostanza era stata, invece, accertata dal Tribunale I sul punto si era formato il giudicato, che la sentenza d'appello aveva violato - aveva errato a porre a carico dell'acquirente l'onere di provare che il gasolio comprato presentasse la presenza di acqua, mentre era il venditore che avrebbe dovuto dare la prova dell'esatto adempimento, prova che non era stata data - l'asserto secondo il quale quell'impianto nei giorni precedenti e lo stesso giorno nel quale il ricorrente si era rifornito, aveva erogato 293 litri di gasolio, senza registrare contestazione alcuna, tratto dalla copia del registro di carico e scarico acquisita dal c.t.u., era frutto di errore, poiché trovava fondamento in un documento generico e ininfluente, che non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto non espressamente versato in atti al fine, con la conseguenza che la decisione, violando l'articolo 163 c.p.c., comma 5, articolo 183 c.p.c., commi 4, 6, 7 e articolo 184 c.p.c., lo aveva posto a base della decisione - la sentenza non aveva tenuto conto del fatto decisivo che il ricorrente nella mattinata del omissis aveva rifornito di gasolio la propria autovettura presso la stazione gestita dalla convenuta, che gli aveva venduto gasolio frammisto ad acqua, la cui presenza era stata riscontrata nel serbatoio del veicolo, negli iniettori e nel filtro del gasolio, siccome avrebbe dovuto trarsi dalla svolta istruttoria il ricorrente riprende stralci testimoniali e delle relazioni peritali . L'insieme censuratorio non può essere accolto. È opportuno prendere le mosse dalla motivazione della sentenza impugnata. La Corte locale riporta che con il primo motivo l'appellante addebitava alla sentenza di primo grado di avere contraddittoriamente negato l'imputabilità del danno alla convenuta, nonostante avesse reputato acclarata la presenza di acqua nel serbatoio con il secondo motivo aveva invocato la concorrente responsabilità contrattuale dell'appellata, poiché il rifornimento di carburante aveva dato luogo a un contratto di compravendita, dal quale discendeva l'obbligo di garanzia del venditore con il terzo motivo aveva invocato la responsabilità solidale ex articolo 2055 c.c., del gestore con la omissis s.p.a. con il quarto motivo aveva evidenziato che la convenuta non aveva vinto la presunzione di colpa a suo carico, poiché dalla consulenza dell'ing. D.S. si ricavava che a la sedimentazione dell'acqua era avvenuta in 3/4 ore, il che era compatibile con il fatto che il mezzo non si era arrestato nell'immediatezza, ma solo dopo aver percorso un tratto di strada b il medesimo consulente aveva accertato che il controllo sull'impianto era stato effettuato solo dopo dieci giorni dall'occorso nonché, infine, era contestata, la consulenza dell'ing. I. , poiché costui non aveva effettuato nessuna ispezione e non aveva adeguatamente documentato che nei giorni precedenti l'erogatore numero X era stato regolarmente utilizzato senza inconvenienti. In punto di motivazione la sentenza, pur giudicando provato che, dopo il rifornimento, l'autovettura aveva avuto un guasto, esclude essere stata raggiunta la prova sul nesso di causalità, sulla base delle seguenti considerazioni da nessuna delle testimonianze poteva ricavarsi la presenza d'acqua nel serbatoio, ma solo nel filtro del gasolio e negli iniettori e una tale presenza sarebbe stata indispensabile al fine d'accogliere la domanda, posto che il guasto avrebbe potuto ugualmente prodursi per effetto di un lento processo di accumulo dell'acqua nel filtro del gasolio derivante da plurimi e diversi rifornimento, fino a raggiungere proporzioni intollerabili e danneggiare gli organi della distribuzione del carburante provocando i guasti lamentati dal M. l'impianto nei giorni precedenti e successivi a quello del omissis aveva erogato carburante senza inconvenienti richiama la copia del registro di carico e scarico allegata alla c.t.u. l'eccezione secondo cui i registri utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio sarebbero privi di rilevanza probatoria perché costituite da mere copie informali non poteva accogliersi, non essendone stata mai prima contestata la genuinità. Nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'articolo 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito cfr., da ultimo, S.U. numero 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, numero 16016/2021 ma già, ex multis, Sez. 6, numero 27000/2016 . Sotto altro profilo va ricordato che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente da ultimo, S.U. numero 25573, 12/11/2020, Rv. 659459 . Ancora sul punto è appena il caso di soggiungere che nessuna violazione dell'onere probatorio risulta essere stata consumata, stante che se è pur vero che spetta a contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell'adempimento nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio deve essere dimostrato dall'altra parte nella specie il compratore . Quanto ai documenti dal quali il Giudice ha tratto il convincimento del regolare utilizzo delle pompe nei giorni precedenti e successivi deve rilevarsi che il ricorrente, dalla narrazione della sentenza impugnata, non consta essersi doluto del profilo oggi evidenziato i documenti non erano stati sottoposti al giudice per far parte delle emergenze probatorie da utilizzare , nè oggi allega e documenta di aver in effetti proposto un simile motivo con l'atto d'appello. Pertanto il profilo di censura, proposto qui per la prima volta, non è scrutinabile. Infine, deve escludersi la formazione di un giudicato sulla ricostruzione del fatto, stante che la convenuta, risultata totalmente vincitrice, non aveva interesse alcuno a impugnare il passaggio motivazionale del Giudice di primo grado, privo di utile attitudine alla definitività. Passaggio, il quale, non costituiva, comunque, minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno , individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico per la nozione, si rinvia, da ultimo, ex multis, a Cass. numero 16853/2018 . Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.