La riliquidazione della pensione in godimento

«In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale».

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 4858/2022, proposto da alcuni ex lavoratori contro l'INPS, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento. Nel 2018, la Corte d'Appello di Venezia, aveva accolto l'appello dell'INPS, rigettando per ritenuta decadenza triennale, ai sensi del d.l. numero 98/2011 articolo 38 , le domande proposte in primo grado dai ricorrenti, riguardanti la riliquidazione della pensione in godimento, prendendo a riferimento l'80% della base pensionabile secondo il d.lgs. numero 562/1996 ex articolo 3, comma 2 . Gli ex lavoratori, proponevano ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo di doglianza. I ricorrenti, lamentavano l'erronea pronuncia di decadenza, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. Questa Corte, a seguito dell'ordinanza interlocutoria numero 17618/2019, era già intervenuta sulla questione, specificando che il termine di decadenza, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione. Questo convincimento, trova, secondo il Collegio, anche applicazione con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrate in vigore del d.l. del 6 luglio 2011. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 2966 c.c., la decadenza non è impedita, se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge. Nello specifico, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, nel quale il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso della domanda volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa, resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza. Nel caso di specie, si deve specificare che con la successiva pronuncia della Corte di Cassazione Cass. numero 17431/2021 , sia stato negato che, la detta decadenza dei termini, fosse valida anche in relazione alle differenze rivendicabili dal pensionato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta sui ratei della pensione maturati successivamente a quelli per i quali il termine triennale risulta decorso. Pertanto, il Collegio ha pronunciato il seguente principio di diritto «in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale».

Presidente Esposito - Relatore Calafiore Rilevato in fatto La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza numero 130/2018, accogliendo l'appello dell'Inps e in riforma delle sentenze impugnate che le avevano accolte nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda amministrativa, ha rigettato per ritenuta decadenza triennale ai sensi del D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, le domande proposte in primo grado da G.B., D.S.C. e C.L. aventi ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento prendendo a riferimento l'80% della base pensionabile D.Lgs. numero 562 del 1996, ex articolo 3, comma 2 contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.B., D.S.C. e C.L. con un motivo, successivamente illustrato con memoria, al quale ha resistito l'Inps con controricorso pure illustrato da memoria la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all'esito dell'adunanza del 18 ottobre 2019 è stata poi depositata proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. Considerato in diritto con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970 numero 639, articolo 7, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, articolo 38, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, numero 111, articolo 1, comma 1, anche in relazione all'articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, e all'articolo 132 c.p.c., numero 4, essendo erronea la pronuncia di decadenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia questa Corte, a seguito dell'ordinanza interlocutoria numero 17618 del 2019, è già intervenuta sulla questione Cass. numero 28416 del 14/12/2020, Cass. numero 3580 del 2019, Cass. numero 16661 del 2018 Cass. numero 29754 del 2019, Cass. numero 7756 del 2016 Cass. numero 29754 del 2019 ed a tale orientamento occorre dare continuità in particolare, si è ribadito che, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 15352 del 2015, il termine di decadenza introdotto dal D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, comma 1, lett. d , numero 1 , convertito in L. numero 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito , decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte , trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione 6/7/2011 come già ritenuto dalla richiamata Cass. Sez. L, numero 28416/20, la decadenza ex articolo 47, è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa v. invece Cass. Sez. VI-L, numero 7756 del 2016 . infatti, ai sensi dell'articolo 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge e nella fattispecie l'atto previsto dalla legge è l'azione giudiziaria stante il tenore letterale dell'articolo 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione , così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento il motivo di ricorso, totalmente incentrato sulla pretesa inapplicabilità della decadenza introdotta dal D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, conv. in L. numero 211 del 2011, alle pensioni già in godimento, propone dunque una ricostruzione normativa non corretta ed il motivo risulta per tali aspetti infondato deve darsi tuttavia atto, in risposta alle osservazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti in vista della presente adunanza e riferite alla sorte dei ratei maturati successivamente al triennio anteriore alla data di presentazione della domanda giudiziaria, che in effetti con la successiva Cass. numero 17431 del 2021, si è negato che la detta decadenza determini effetti anche quanto alle differenze rivendicabili dal pensionato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta sui ratei della pensione maturati successivamente a quelli per i quali il termine triennale risulta decorso può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio ora riportato, deve per questo solo ultimo aspetto, essere cassata la causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.