Carabiniere dà una mano nella gestione della circolazione dopo un incidente, viene investito da un’auto e rimane invalido: legittimo considerarlo vittima del dovere

Riprende vigore la richiesta avanzata dal militare dell’Arma. Per i Giudici è evidente come egli sia stato investito mentre era impegnato in un’attività volta alla tutela della pubblica incolumità.

Legittimo catalogare come vittima del dovere il carabiniere rimasto invalido dopo essere stato investito da una vettura mentre stava dando supporto a una pattuglia della Polizia stradale sul luogo di un incidente stradale, occupandosi, in sostanza, di gestire il traffico e di far riprendere la circolazione. Ricostruito nei dettagli il drammatico episodio, verificatosi negli ultimi giorni del 2007, i giudici di merito respingono l'ipotesi che il carabiniere possa essere considerato vittima del dovere. Di conseguenza, viene esclusa l'attribuzione dei benefici assistenziali previsti dalla normativa del 2005. Il militare dell'Arma ripropone però la propria richiesta in Cassazione, ponendo in rilievo la dinamica dell'incidente che l'ha visto vittima. A questo proposito egli sottolinea che «era stato chiamato in supporto da una pattuglia della Polizia stradale e, intervenuto sul luogo di un grave sinistro stradale col compito di gestire il traffico e rendere possibile la circolazione – complicata da una fitta nebbia –, era stato investito da una vettura che procedeva a forte velocità e della quale il conducente aveva perso il controllo». A fronte delle gravissime lesioni riportate che lo hanno reso invalido, il militare rivendica la condizione di «vittima del dovere», poiché l' investimento da lui subito si è verificato, sottolinea, « durante un'attività funzionalizzata ad adiuvare il soccorso e a tutelare la pubblica incolumità». Prima di esaminare il caso, i Giudici di terzo grado richiamano «le definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità» rilevanti nell'ottica «delle provvidenze previste per le vittime del dovere» e sottolineano che non è prevista «la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità». In questa ottica va letto l'incidente subito dal carabiniere, poiché quest'ultimo, osservano i Giudici, «è rimasto invalido dopo essere stato investito gravemente da una vettura mentre coadiuvava le attività di soccorso, a seguito di un sinistro stradale, mediante gestione della circolazione, resa difficoltosa anche dalla nebbia». Per i Giudici della Cassazione non ci sono dubbi «l'attività prestata» in quei momenti dal carabiniere «era volta alla tutela della pubblica incolumità ». Ciò significa che egli va considerato vittima del dovere, preso atto delle gravi conseguenze riportate a seguito dell'investimento subito.

Presidente Doronzo – Relatore Piccone Rilevato che - La Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Imperia che aveva respinto la domanda di D.R. volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e del conseguente diritto all'inserimento nell'elenco D.P.R. numero 243 del 2006, ex articolo 3, comma 3, ai fini dell'attribuzione dei benefici assistenziali di cui alla L. numero 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564 all'origine della controversia vi era l'incidente stradale occorso al D. , il quale, chiamato in supporto da una pattuglia della polizia stradale ed intervenuto sul luogo di un grave sinistro con il compito di gestire il traffico e rendere possibile la circolazione - complicata da una fitta nebbia - era stato investito egli stesso da un'auto che procedeva a forte velocità, della quale il conducente aveva perso il controllo, riportando lesioni gravissime che lo avevano reso invalido la Corte, condividendo l'assunto del primo giudice, ha ritenuto che l'invalidità del ricorrente non potesse ritenersi verificata per nessuno dei casi di cui alla L. numero 226 del 2005, articolo 1, comma 563 per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, D.R. , affidandolo ad un motivo resiste, con controricorso, il Ministero dell'Interno. Considerato che Nell'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, parte ricorrente deduce la violazione ed errata interpretazione della L. numero 266 del 2005, articolo 1, comma 563 la Corte territoriale non avrebbe considerato che la condizione di vittima del dovere cui conseguono i benefici riconosciuti in sede di merito sussiste anche nel caso di infortunio occorso nello svolgimento di una attività, come quella posta in essere dal ricorrente, funzionalizzata ad adiuvare il soccorso e a tutelare la pubblica incolumità il motivo è fondato questa Corte di legittimità v., fra le altre, Cass. nnumero 24592, 9322 del 2018 Cass., Sez. U., numero 15484 del 2017 e numerose successive conformi ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono la L. 23 dicembre 2005, numero 266, all'articolo 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, numero 466, articolo 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi a nel contrasto ad ogni tipo di criminalità b nello svolgimento di servizi di ordine pubblico c nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari d in operazioni di soccorso e in attività di tutela della pubblica incolumità f a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità all'articolo 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L. numero 266 del 2005, articolo 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, numero 243 , il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'articolo 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento a per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, numero 466 , 20 ottobre 1990, numero 302 , 23 novembre 1998 , numero 407 , e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, numero 206 b per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente c per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. numero 266, articolo 1, commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere elencando, nel comma 564, i soggetti equiparati , ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a alla f sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali così premessa la cornice normativa ed escluso che si versi nella previsione aperta dettata dal comma 564, non ravvisandosi, nella specie, i requisiti previsti da detta disposizione e analiticamente indicati precedentemente, è necessario procedere alla verifica della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contraddistinta dal comma 563, come ritenuto dalla Corte territoriale invero, le definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risultano acquisite e consolidate nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità v., in particolar modo, Cass., Sez. U., numero 10791 del 2017 , V., altresì, Cass. numero 16571 del 2020 nel caso in esame, tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico e, nondimeno, ha escluso che l'ipotesi di specie fosse riconducibile al contrasto alla criminalità, alla prestazione di soccorso ovvero allo svolgimento di una funzione di ordine pubblico nelle previsioni di cui all'articolo 563, invece, rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, era stato investito gravemente ritiene il Collegio che l'attività prestata, in quanto volta alla tutela della pubblica incolumità, estrinsecandosi in prestazioni di ausilio alle operazioni di soccorso debba reputarsi contemplata dalla norma ed induca, quindi, a riconoscere al D. lo status di vittima del dovere alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.