I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, rimettono la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37, l. numero 161/2017, per contrasto con gli articoli 3 e 24 comma 1 della Costituzione. Pur essendo, la norma citata, disposizione di interpretazione autentica, la stessa individuerebbe un contenuto preventivamente “non prevedibile” con particolare riferimento alla disciplina dei termini di decadenza della facoltà di introdurre la domanda di tutela del credito inciso da confisca penale, istituto connotato e modellato, da sempre, sul principio di tassatività.
Il caso. La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione relativa alla tardività della domanda di tutela del credito ipotecario inciso da confisca ai sensi nell' articolo 1, comma 198, l. numero 228/2012 legge di stabilità 2013 . Nel provvedimento di inammissibilità del GIP, quale giudice dell'esecuzione penale, si legge che veniva disposto il sequestro preventivo di un immobile che, successivamente alla condanna dell'imputato, veniva confiscato. Questo immobile era già gravato da ipoteca, prima ancora dell'emissione del decreto di sequestro preventivo. Appurata l'esistenza del provvedimento di confisca , il creditore depositava la domanda di ammissione al pagamento. L'istanza veniva dichiarata inammissibile per tardività della sua presentazione. Trattandosi di confisca posteriore alla l. numero 228/2012 la normativa di riferimento, per il GIP, è quella di cui al comma 205 di detta legge che individua il termine di presentazione della domanda nei 180 giorni successivi alla definitività del provvedimento di confisca. Censure. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata erronea applicazione nell' articolo 1, comma 199 l. numero 228/2012 , così come interpretato autenticamente ai sensi dell' articolo 37, l. numero 161/2017 . Ed infatti, si dovrebbe attribuire alla disposizione citata una portata innovativa, e quindi, l'applicabilità al settore penale delle disposizioni introdotte con la l. numero 161/2017 andrebbe ricondotta al momento della vigenza della novella e non al momento di introduzione della norma interpretata , con la conseguenza che la domanda sarebbe dovuta risultare tempestiva. In altre parole, secondo il ricorrente il senso dell'interpretazione autentica della norma non è la diretta applicazione al settore penale già dal 1° gennaio 2013, ma a far data dall'entrata in vigore di questo nuovo testo legislativo. Normativa di riferimento. L'articolo 37 citato, rubricato “Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della l. numero 228/2012 ” dispone che «le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della l. numero 228/2012 , si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-l. numero 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 356/1992 , e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all' articolo 335 del c.p.p. prima del 13 ottobre 2011». Come è noto, la funzione delle disposizioni di interpretazione autentica è quella di risolvere eventuali dubbi interpretativi relativi ad una certa disciplina, così da rendere definitiva una «tra le possibili letture della medesima sin dal momento iniziale della vigenza della disciplina cui si opera riferimento». Come si ricava dall'ordinanza in commento, peraltro, una norma di interpretazione autentica non può mai essere considerata innovativa, perché ciò andrebbe in contrasto con la ratio ispiratrice propria della norma. Sulla base di quanto detto, dunque, la legge del 2017 farebbe ritenere applicabile, ai giudizi in corso, il termine decadenziale individuato all' articolo 1 comma 205 della l. numero 228/2012 , di 180 giorni dal momento in cui diviene definitiva la decisione che dispone la confisca. Sulla questione di legittimità costituzionale . Secondo la Corte, tuttavia, sebbene il GIP abbia correttamente applicato la norma di interpretazione autentica nel suo giusto significato, si pone una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata con riferimento all'articolo 37, in quanto l'eventuale accoglimento del dubbio di legittimità costituzionale porterebbe ad un esito diverso anche il procedimento sottostante. In ossequio a quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità , «una questione di legittimità costituzionale è rilevante se al suo esito è legato quello di un determinato motivo di impugnazione, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della eccezione possa tradursi nell'accoglimento del motivo di gravame» Cass. numero 4391/1993 . L'importanza di tale questione rileva in quanto la novella del 2017 avrebbe del tutto parificato la disciplina di tutela del credito inciso da una confisca emessa nel procedimento di prevenzione e quella emessa nel procedimento penale. Detta parificazione, sulla scorta di tale interpretazione, riguarderebbe anche i termini di decadenza per la proposizione di domande ad esso connesse, ai sensi dell'articolo 1 comma 199 e seguenti e dunque, sia con riguardo alle confische già divenute definitive al 1° gennaio 2013, sia, ai sensi del comma 205, con riguardo a quelle divenute irrevocabili successivamente a tale data. Le norme di interpretazione autentica. Importanza. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 133/2020 , ha precisato che le disposizioni di interpretazione autentica si rendono necessarie quando una certa disposizione, sin dall'origine, sia connotata dalla insita capacità di esprimere più significati possibili. In questi casi, la disposizione di interpretazione autentica fornisce alla disposizione originaria quel contenuto precettivo che era già sussistente fin dall'origine ecco perché, in questo senso, può dirsi retroattiva. Secondo i giudici, tra le due norme si crea un rapporto duale la norma interpretativa non sostituisce né fa venir meno la norma interpretata. Le due norme, infatti, diventano un'unica norma. Posizioni creditorie e decisioni di confisca. Sulla base di tali generali premesse in ordine alle norme di interpretazione autentica, la Corte evidenzia che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata poiché i contenuti della disposizione di interpretazione autentica possono essere, per così dire, imprevedibili, con specifico riferimento alla disciplina dei termini di decadenza relativi alla istanza di tutela del credito. Trattandosi, infatti, di una disciplina che riguarda l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, si impone una valutazione sulla sua legittimità costituzionale, attesa la possibilità che la disposizione di interpretazione autentica possa riportare un significato non originariamente prevedibile. Contrasto di interpretazione con la giurisprudenza di legittimità del periodo 2012/2017. Ed infatti, nell'ordinanza in commento si sottolinea come l'interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 194 e seguenti, operata dalla giurisprudenza di legittimità immediatamente dopo la emanazione nella legge di stabilità del 2012, avesse escluso l'estensione di queste regole alla confisca in sede di giudizio penale diversamente dalla norma di interpretazione autentica del 2017 . Secondo tale filone giurisprudenziale, l' articolo 1 comma 190 della l. numero 228/2012 ha reso applicabili le disposizioni del codice antimafia anche ai sequestri alle confische penali in ragione della variazione nell'articolo 12 sexies del d.l. numero 306/1992. Rilevano i giudici che, nell'ambito del procedimento penale, sono state estese anche le disposizioni relative alla tutela del credito del terzo in sede esecutiva, non essendo però applicabili al giudizio penale i commi dal 194 al 206 della l. numero 228/2012 , che riguardano dunque soltanto il giudizio di prevenzione. Infatti, tali sentenze hanno sempre tenuto distinto l'an della tutela dal quomodo , non applicando queste ultime disposizioni, relative alle modalità di tutela, al procedimento penale. Sulla base di questo orientamento interpretativo, l'articolo 37 citato costituirebbe dunque un novum che incide sulle aspettative di tutela delle posizioni dei terzi creditori e del loro conseguente diritto di agire in giudizio e, pertanto, appare evidente come debba ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di interpretazione autentica per contrasto con l' articolo 3 e 24, comma 1 cost. che deve necessariamente e preventivamente essere risolta dal giudice delle leggi.
Presidente Zaza – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Il GIP del Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione penale, con decisione emessa in data 6 novembre 2020, ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di tutela del credito ipotecario inciso da confisca, introdotta in data 8 maggio 2018 ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 198 e ss. da Italfondiario s.p.a 1.1 I fatti rievocati nella decisione sono i seguenti a nel corso del procedimento penale svoltosi a carico di Z.A. per delitti correlati al traffico di sostanze stupefacenti veniva disposto, in data OMISSIS , decreto di sequestro preventivo di un immobile sito in OMISSIS , meglio descritto in atti b in epoca posteriore alla condanna dell'imputato veniva emesso il decreto di confisca dell'immobile, con decisione divenuta definitiva in data 19 maggio 2016 c l'immobile era gravato da ipoteca iscritta prima del decreto di sequestro preventivo - il 27 maggio 2005 - in riferimento alla operazione di mutuo erogato da Banca Intesa s.p.a. in favore di Z.A. d il credito, assistito dalla garanzia reale, era stato ceduto in blocco con cessione di ramo di azienda pubblicata in GU del 28 luglio 2007 da Banca Intesa spa a Credit Agricole Cariparma s.p.a. e Italfondiario s.p.a. è procuratore speciale del creditore e, appurata l'esistenza della decisione di confisca, formulava la domanda di ammissione al pagamento in data 8 maggio 2018. 1.2 Le ragioni giuridiche poste a base della decisione di inammissibilità della domanda sono, in sintesi, le seguenti a la domanda di tutela del credito inciso dalla confisca, in rapporto al momento in cui la confisca è divenuta definitiva 19 maggio 2016 , trova la sua regolamentazione legale nella previsione introdotta con L. numero 161 del 2017 vigente dal 19 novembre del 2017 all'articolo 37 comma 1 b con tale disposizione di interpretazione autentica, che il GIP del Tribunale di Bologna non reputa innovativa, è stato previsto che le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, commi da 194 a 206, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, numero 356, articolo 12 sexies, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all' articolo 335 c.p.p. prima del 13 ottobre 2011 . c da ciò deriva che, trattandosi di confisca posteriore alla vigenza della L. numero 228 del 2012 emessa ai sensi del D.L. numero 356 del 1992, articolo 12 sexies e succ.mod. , la previsione regolatrice è quella della L. numero 228 del 2012 , comma 205, con individuazione del termine di proposizione della domanda di tutela in quello di centottanta giorni dalla definitività della statuizione di confisca d il termine è pertanto inutilmente decorso, anche a voler considerare quale momento della effettiva conoscenza in capo al creditore non già la data di definitività della decisione 19 maggio 2016 ma il posteriore momento di conoscenza effettiva che, per le ragioni esposte nella decisione viene individuato alla data del 6 luglio 2017 . 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Italfondiario s.p.a. e Phoenix Asset Management s.p.a La legittimazione del secondo soggetto giuridico è correlata ad ulteriore atto di cessione del credito intervenuto nelle more a Valerie SPV, di cui Phoenix Asset Management è procuratore speciale. Il ricorso introduce due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 199, come interpretato ai sensi della L. numero 161 del 2017, articolo 37 . In premessa si deduce la erroneità del presupposto interpretativo su cui si fonda la decisione impugnata, dovendosi attribuire alla disposizione della L. numero 161 del 2017, articolo 37 una portata innovativa e non meramente ricognitiva della pretesa interpretazione dei contenuti della legge numero 228 del 2012. La applicabilità al settore penale delle disposizioni in rito della L. numero 228 del 2012 dovrebbe, in tale prospettiva, essere ricondotta proprio alla vigenza della L. numero 161 del 2017 dal 19.11.2017 e da ciò deriverebbe la tempestività della domanda di tutela proposta nel termine di centottanta giorni dalla vigenza dello ius novum . Si sostiene, nell'atto di ricorso, simile lettura interpretativa, che individua la voluntas legis della disciplina di interpretazione autentica non in termini di conferma della diretta applicazione in ambito penale ab initio dal 1 gennaio 2013 della L. numero 228 del 2012, ma in termini di applicabilità mediata , ossia a far data dalla vigenza del medesimo testo legislativo contenente la particolare disposizione dell'articolo 37, dunque a far data dal 19.11.2017. Ciò perché sarebbe del tutto irragionevole - con ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti portatori di pretese del tutto analoghe - l'effetto retroattivo dal 2017 al 2013 derivante dalla disposizione di interpretazione autentica nell'ottica sostenuta dalla decisione impugnata che spiegherebbe effetti preclusivi alla possibilità stessa di tutela del credito, ricollegando la decadenza al decorso di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della statuizione di confisca penale, lì dove le disposizioni processuali della L. numero 228 del 2012 risultano dettate solo per la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. 2.2 Al secondo motivo le ricorrenti deducono erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 205. Pur ammettendosi la applicabilità ex tunc della disciplina dettata per le misure di prevenzione dalla L. numero 228 del 2012 , la decisione sarebbe, in ogni caso, erronea in ragione della ritenuta conoscenza effettiva della decisione di confisca alla data del 6 luglio 2017. In tale momento, infatti, è stata realizzata dal creditore una ispezione ipotecaria, che si reputa non idonea ad assicurare la conoscenza effettiva della decisione di confisca. Detta conoscenza è derivata - in tesi - solo dalla acquisizione di copia del provvedimento di confisca, copia rilasciata in data 23 novembre 2017. Solo tale acquisizione, secondo le ricorrenti, rendeva possibile la proposizione della domanda di tutela. 3. Con requisitoria scritta del 30 maggio 2021 il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Ad avviso del Collegio va sollevata, di ufficio, questione di legittimità costituzionale della L. numero 161 del 2017, articolo 37 - per contrasto con l' articolo 3 Cost. e articolo 24 Cost. , comma 1 - per le ragioni che seguono. 1.1 La disposizione di interpretazione autentica, nei suoi contenuti precettivi, è stata correttamente applicata dal Tribunale di Bologna nella decisione oggetto di impugnazione. Tuttavia, proprio la impossibilità di pervenire ad un diverso assetto ermeneutico conduce a ritenere sussistente, per le ragioni che si esporranno, il dubbio di legittimità costituzionale. 1.2 Sul tema, sostanzialmente introdotto dalla parte privata al primo motivo sia pure con suggerimento ermeneutico impraticabile, teso ad attribuire portata innovativa ai contenuti della disposizione , vanno di seguito realizzate talune precisazioni di inquadramento giuridico, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. In tal senso, la norma di cui alla L. numero 87 del 1953, articolo 23, nella sua corrente interpretazione tra le altre, Corte Cost. numero 96 del 18.4.2012 , consente al giudice procedente di provvedere ex officio ad integrare la prospettazione del dubbio di legittimità costituzionale della disciplina che andrebbe applicata al caso in trattazione, lì dove sia ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione medesima. Nel caso in esame la parte ricorrente ha introdotto censure relative al contenuto della disposizione anche in termini di irragionevolezza e di disparità di trattamento, aspetti che si ritengono fondati ma che possono essere apprezzati, per le ragioni che si diranno, solo in chiave di dubbio di costituzionalità. 2. La declaratoria di inammissibilità della domanda di tutela del credito è in tutta evidenza correlata ai contenuti della L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1, con le conseguenze esposte nella decisione impugnata. 2.1 Se in una disposizione di interpretazione autentica si afferma, come nel caso in esame, che le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, commi da 194 a 206, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, numero 356, articolo 12 sexies, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all' articolo 335 c.p.p. prima del 13 ottobre 2011 , è evidente che l'applicazione di cui si parla non si posiziona alla data di vigenza della norma di interpretazione autentica 19 novembre 2017 ma a quella di vigenza della disciplina richiamata al 1 gennaio 2013 . La voluntas legis e', in ogni disposizione di interpretazione autentica, proprio quella di dissipare dubbi interpretativi della disciplina originaria, in tal modo rendendo obbligatoria una tra le possibili letture della medesima sin dal momento iniziale della vigenza della disciplina cui si opera riferimento. 2.1 L'intervento legislativo del 2017 impone, in altre parole, di ritenere - anche nei giudizi in corso - che la disposizione regolatrice del termine di proposizione della domanda di tutela in ambito di confisca penale divenuta irrevocabile dopo il 1 gennaio del 2013 è la L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 205 dunque centottanta giorni dalla definitività della decisione che incorpora la confisca . Quanto alla possibilità di diversa interpretazione della disposizione di cui alla L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 non può che farsi riferimento - per rendere chiara la assenza di simile opzione - ai contenuti di Sez. U numero 34472 del 19.4.2012 rv 252934 , secondo cui il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, l'area operativa, perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. Sulla possibile individuazione di una diversa disposizione regolatrice o di un diverso dies a quo del termine decadenziale, le doglianze della parte ricorrente sono, pertanto, da ritenersi infondate. 2.2 Analoga infondatezza va, preliminarmente, dichiarata in riferimento ai contenuti del secondo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con decisione numero 39608 del 22.2.2018 ric. Business Partner Italia s.p.a. a precisare - quanto al giudizio di prevenzione - che in tema di confisca di prevenzione i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 199, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 206, della cit. legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine e', comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed e', in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile . Nel caso oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Bologna si è correttamente posto il problema della ‘effettiva conoscenzà della decisione di confisca del bene oggetto di garanzia ed in modo non implausibile e dunque non rivalutabile ha affermato che tale conoscenza è derivata dalla visura ipotecaria del 6 luglio 2017, posto che il documento in questione conteneva le trascrizioni tanto del sequestro che della posteriore confisca. Si tratta, pertanto di una forma di conoscenza pienamente idonea a determinare, in tesi, la decorrenza del termine di centottanta giorni di cui alla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 205. 3. Quanto sinora esposto rende concreto il parametro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1, atteso che la disposizione in parola, ove applicata, porta alla valutazione di infondatezza dell'atto di ricorso, contrastabile solo attraverso l'eventuale accoglimento del dubbio di legittimità costituzionale della medesima. 3.1 Si è più volte affermato, nelle lezioni interpretative di questa Corte di legittimità, che poiché una questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio di impugnazione possa essere rilevante è necessario che alle sue sorti sia legata quella di un determinato motivo di impugnazione, sicché l'accoglimento della relativa eccezione e quindi la pronunzia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale si risolva nella fondatezza del correlato motivo di gravame così Sez. I numero 4391 del 22.10.1993, ric. Tasselli, rv 195791 . Nel caso in esame l'eventuale accoglimento del dubbio di costituzionalità porterebbe alla riemersione in assenza di ermeneusi obbligata di orientamenti interpretativi tesi ad affermare la inapplicabilità al settore delle confische penali della disciplina sui termini di proposizione della domanda di cui alla L. numero 228 del 2012 , commi 199 e 205, con - possibile - diverso esito del proposto ricorso. In altre parole, è esatto ritenere che l'intervento legislativo del 2017 ha del tutto parificato - anche in rapporto alle disposizioni in rito contenute nella L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi da 194 a 206 - la disciplina della tutela del credito inciso da statuizioni ablatorie nelle ipotesi di confisca emessa in sede di prevenzione ed in quelle di confisca cd. estesa attuale articolo 240 bis c.p. emessa in sede penale. Tale parificazione delle forme di esercizio della tutela è stata realizzata anche in riferimento alla particolare disciplina dei termini di decadenza per la introduzione delle domande, di cui ai commi 199 per le statuizioni di confisca già definitive al 1.1.2013 e 205 per le statuizioni di confisca divenute irrevocabili dal 1 gennaio 2013 in avanti . La natura di disposizione di interpretazione autentica della L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 - espressamente richiamata nella rubrica - rende infatti applicabili le disposizioni di cui sopra a far data dal 1 gennaio 2013 data di vigenza della L. numero 228 del 2012 . Può dunque affrontarsi il tema della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. 4. Vanno premesse alcune considerazioni circa i limiti ontologici - individuati dalla giurisprudenza costituzionale - all'esercizio del potere legislativo lì dove venga introdotta una disposizione di interpretazione autentica . Da ultimo, con sentenza numero 133 del 2020 la Corte Costituzionale ha ribadito che la funzione legislativa può esprimersi, ad opera del legislatore statale o regionale, anche con disposizioni interpretative, selezionando un significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. La norma che risulta dalla saldatura della disposizione interpretativa con quella interpretata ha quel contenuto fin dall'origine e in questo senso può dirsi retroattiva. Il legislatore può infatti adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. In particolare va rilevato che in detta decisione si è ribadito, da parte del giudice delle leggi che la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario . La verifica di corretto esercizio di simile - particolare - potere di intervento legislativo risiede, essenzialmente, nel rispetto del generale criterio di ragionevolezza, vista la necessità di rispettare i principi di prevedibilità e chiarezza dei contenuti precettivi. Occorre dunque che la scelta imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario . Ove ciò non accada, la disposizione si espone ad apprezzamento di incostituzionalità, strettamente dipendente dalla sua dimensione ‘naturale' di retroattività, con attribuzione autoritativa di un significato non prevedibile ai contenuti della disposizione interpretata La circostanza che una disposizione, a dispetto della propria auto-qualificazione, non abbia in realtà natura interpretativa può essere sintomo dell'uso improprio della funzione legislativa di interpretazione autentica, ma non la rende per ciò solo costituzionalmente illegittima, bensì incide sull'ampiezza del sindacato che la Corte deve effettuare sulla norma in ragione della sua retroattività. Come ha di recente sottolineato questa Corte, con riferimento alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della loro irragionevolezza quanto alla retroattività del novum da esse introdotto nel contesto del bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità che abbia ad oggetto norme retroattive. Si è infatti affermato che se i valori costituzionali in gioco sono quelli dell'affidamento dei consociati e della certezza dei rapporti giuridici, è di tutta evidenza che l‘esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto, riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso, influisce sul positivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza sia della non configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari così la citata decisione numero 133 del 2020 al paragrafo 5.3 . In tal senso, è stato ulteriormente chiarito l'ambito del controllo di costituzionalità delle disposizioni di interpretazione autentica, così descritto - tra le altre - dal precedente rappresentato da Corte Cost. numero 155 del 1990 , secondo cui in conformità ad una costante giurisprudenza cfr. da ultimo la sent. numero 233 del 1988 , va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato , le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente . 5. Nel particolare ambito in cui si cala la disposizione qui in rilievo L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 occorre pertanto ricostruire la evoluzione storica del sistema di tutela delle posizioni creditorie incise da decisioni di confisca emesse in procedimenti di prevenzione patrimoniale D.Lgs. numero 159 del 2011 o da decisioni emesse in sede penale con particolare riferimento alla ipotesi di confisca cd. estesa, attualmente disciolinata dall' articolo 240 bis c.p. , già revista dal D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies . Occorre, altresì, individuare l'ambito specifico della questione di diritto rilevante, rappresentato dalla disciplina procedimentale delle domande del creditore richiedente tutela, con estensione alle procedure di confisca emesse in sede penale di una specifica ipotesi di decadenza contenuta nella L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 199 e 205. Non è irrilevante, infatti, sottolineare l'ambito applicativo della disposizione di interesse L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 , posto che trattandosi di disciplina legale avente ad oggetto - almeno in parte - i termini di decadenza per l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale tutela del credito ciò rafforza l'ordinario aspetto di possibile violazione dell'affidamento riposto dai consociati in ragione dei significati attribuiti dalla giurisprudenza alla disposizione primaria , lì dove la disposizione di interpretazione autentica estragga un significato non prevedibile e lo riporti indietro nel tempo alla vigenza della disposizione interpretata. 5.1 Secondo il Collegio, la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata proprio in rapporto alla imprevedibilità dei contenuti della disposizione di interpretazione autentica, con particolare riferimento alla disciplina dei termini di decadenza dalla facoltà di introdurre la domanda di tutela del credito inciso da confisca penale L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 199 e 205, sono ricompresi nel richiamo di cui alla citata L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 , istituto giuridico da sempre modellato sul principio di tassatività v. Cass. Sez. L. numero 8700 del 26.6.2000, che ribadisce il divieto di analogia delle disposizioni in materia di decadenza, definite di stretta interpretazione . 5.2 Occorre, in proposito, scindere i due segmenti della complessa operazione interpretativa che ha portato - nel corso del tempo - alla estensione in ambito penale del sistema normativo di tutela delle posizioni creditorie incise dalla confisca in sede di prevenzione. La scissione riguarda, in fatti, l'an e il quomodo della gemmazione di tutela accordata ai portatori del diritto di credito inciso dalla confisca penale, aspetti che gli interventi giurisprudenziali cui ha fatto seguito la produzione legislativa hanno sempre tenuto distinti. 5.2 Come è noto, la formalizzazione legislativa di un sistema di tutela dei diritti di credito incisi dalla confisca diretta proiezione del principio di tutela dell'affidamento nelle relazioni commerciali si è realizzata con l'intervento legislativo di attuazione della Legge Delega numero 136 del 2010 , denominata Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia. Consapevole delle criticità emerse - in caso di confisca dei beni - in punto di sacrificio imposto ai portatori - in buona fede - di un diritto di credito correlato alla persona o alle attività imprenditoriali ricollegabili al soggetto portatore di pericolosità, il legislatore delegato del 2010 ha previsto, all'articolo 1, comma 3, lett. f i principi e criteri direttivi che appare opportuno richiamare f disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo 1 la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede 2 la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto 3 una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione e in particolare 3.1 che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo 3.2 che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole 3.3 il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento 3.4 che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego 3.5 un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario 3.6 la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi. La traduzione dei principi e dei ciriteri suddetti, realizzata nel testo del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss., da un lato ha consentito di stabilizzare precedenti arresti giurisprudenziali tra cui, per tutti, Sez. Unumero 9 del 1999 ric. Bacherotti elevando i principi si diritto ivi esposti a sistema normativo organico, dall'altro ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti - penalistici - correlati, primo fra tutti quello della confisca cd. estesa attuale articolo 240 bis c.p. , trattandosi di istituto che pur mantendendo la natura di misura di sicurezza atipica presenta consistenti analogie strutturali e funzionali con la confisca/misura di prevenzione v. per tutte Corte Cost. numero 33 del 2018 . 6. Occorre tuttavia rievocare le modalità - inizialmente solo interpretative - con cui si è verificata la estensione della tutela giurisdizionale dalla prevenzione ad alcune tipologie di confische penali , partendo da una considerazione preliminare. 6.1 L'intera disciplina del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. criterio della buona fede, suoi indicatori e modalità di accertamento del credito innanzi al giudice della prevenzione , per effetto della regolamentazione transitoria adottata nel corpo dell'articolo 117, comma 1 D.Lgs. cit. è stata resa immediatamente applicabile ai soli procedimenti di prevenzione aventi proposta applicativa posteriore al 13 ottobre 2011 data di vigenza del D.Lgs. de quo . Da tale assetto è derivata la necessità di un ritaglio di simile disciplina di tutela dei terzi - sempre nel procedimento di prevenzione - allo scopo di regolamentare il conflitto tra devoluzione dei beni all'Erario e pretese di terzi creditori assistiti o meno da garanzia nei procedimenti di prevenzione pendenti ed in quelli già definiti. Detta esigenza ha trovato sensibilità legislativa ed è stata tradotta in alcune disposizioni della legge di stabilità numero 228 del 2012 , proprio con la introduzione di regole di diritto sostanziale e regole procedurali ai commi 194/206 da applicarsi ai procedimenti di prevenzione patrimoniale esclusi ai sensi dell'articolo 117, comma 1 dalla vigenza del nuovo corpus normativo. Si è trattato in altre parole, come è stato precisato in numerosi arresti interpretativi di legittimità, di una disciplina transitoria avversa mirata a trasportare le regole giuridiche espresse nel D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. a situazioni procedimentali, in sede di prevenzione patrimoniale, che sarebbero, altrimenti, rimaste non regolate dalla disciplina appena varata. La applicabilità ai soli procedimenti di prevenzione di tale segmento della legge di stabilità del 2012, oltre a derivare dalla descritta ratio legis trova conferma nel criterio di interpretazione letterale tanto al comma 194 che al comma 198 si compie espresso ed unico riferimento ai procedimenti di prevenzione ed alla decisioni di confisca emesse in ambito di prevenzione ed è stata ulteriormente affermata dalla Corte Costituzionale nella decisione numero 26 del 2019, lì dove si è descritto l'ambito applicativo della legge in questione 3.1.- Le questioni oggi all'esame ripropongono a questa Corte la tematica della tutela dei terzi creditori rispetto al sequestro e alla confisca di prevenzione tematica già ampiamente analizzata dalla sentenza numero 94 del 2015, alla cui dettagliata ricostruzione storica conviene qui semplicemente rinviare. Basti qui rammentare che la disciplina in questa sede censurata è stata introdotta dal legislatore successivamente all'emanazione del D.Lgs. numero 159 del 2011 , che regola in modo organico le modalità di tutela dei diritti dei terzi suscettibili di essere pregiudicati dall'esecuzione dei provvedimenti di prevenzione, con riferimento esclusivo però - ai procedimenti di prevenzione avviati successivamente alla sua entrata in vigore. La disciplina di cui alla L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 194 e ss., che in questa sede viene in considerazione, è stata dunque adottata al fine di regolare la tutela dei diritti dei terzi in relazione a tutti i procedimenti ai quali ancora non si applica, ratione temporis, il predetto D.Lgs. numero 159 del 2011 . Con la citata sentenza numero 94 del 2015, la disposizione oggi all'esame - la L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 198, - era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l' articolo 36 Cost. , nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato . Questa Corte aveva in effetti ritenuto che la disposizione censurata, escludendo i crediti da lavoro da ogni possibilità di soddisfazione sui beni confiscati del debitore, comportasse un radicale e irreparabile sacrificio dell'interesse dei lavoratori, non giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela del contrapposto interesse sotteso alle misure patrimoniali, ricollegabile a esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pure anch'esse - in astratto - costituzionalmente rilevanti. E ciò, in particolare, nell'ipotesi di confisca totalizzante , la quale investa, cioè . l'intero patrimonio del datore di lavoro . . In simili evenienze, il lavoratore perde, in pratica, ogni prospettiva di ottenere il pagamento dei propri crediti tanto dal debitore che non ha più mezzi , quanto dallo Stato, cui sono devoluti i beni confiscati . In quell'occasione, la Corte aveva altresì rilevato che I a disciplina censurata non può essere . giustificata in una prospettiva di bilanciamento con l'interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica anch'esse costituzionalmente rilevanti. Nella specie, in effetti, non di bilanciamento si tratta, ma di un sacrificio puro e semplice dell'interesse contrapposto sentenza numero 317 del 2009 aggiungendo che i l bilanciamento - come detto - è quello espresso, nell'ambito della normativa a regime , dalle previsioni limitative recate dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52, volte ad impedire che la tutela si estenda a soggetti lato sensu conniventi con l'attività illecita del proposto o di reimpiego dei suoi proventi, o a crediti simulati o artificiosamente creati, ovvero ancora a casi nei quali è possibile aggredire utilmente il residuo patrimonio del debitore previsioni peraltro valevoli - in virtù dello specifico richiamo operato dall' articolo 1, comma 200, primo periodo, della L. numero 228 del 2012 da ritenere comprensivo del requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro - anche nell'ambito della disciplina transitoria relativa ai procedimenti di prevenzione pendenti, che qui interessa . -- Analoghe considerazioni possono peraltro ripetersi, sotto il diverso angolo visuale dell' articolo 3 Cost. che qui viene in considerazione, per la generalità dei crediti non compresi nell'elenco tassativo contenuto nella disposizione censurata, e diversi da quelli aventi origine in un contratto di lavoro subordinato, ai quali unicamente fa riferimento la sentenza numero 94 del 2015 . Non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l'irreparabile sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore né di discriminare la loro posizione rispetto a quelle sole oggi salvaguardate dalla disposizione censurata . Dunque anche gli interventi ampliativi della tutela, realizzati per effetto di decisioni di parziale illegittimità costituzionale, nel corso del tempo sent. 94 del 2015 e 26 del 2019 , hanno premesso che l'ambito in cui si è mosso il legislatore del 2012 era un ambito necessitato , in sede di prevenzione, dalla limitazione alla diretta applicazione degli articolo 52 e ss., derivante dal testo del cit. D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 117 . In tale contesto - le confische di prevenzione escluse dalla nuova disciplina - hanno trovato pacifica applicazione ab initio dal 1 gennaio del 2013 anche le particolari disposizioni dei della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 199 e 205, introduttive di particolari termini di decadenza per la proposizione della domanda di tutela ancorati alla entrata in vigore della legge o alla sopravvenuta definitività della decisione di confisca con diversità della disciplina rispetto a quella ordinaria, posto che l'originario testo dell'articolo 57 del D.Lgs. numero 159 prevedeva l'assegnazione di un termine di novanta giorni con provvedimento del giudice delegato, con possibile estensione temporale - in caso di domanda tardiva -ad un anno dalla definitività della decisione di confisca nel caso previsto dall'articolo 58, comma 5 del cit. D.Lgs. . 4. Già da tale premessa storica emerge che la interpretazione letterale e finalistica delle disposizioni della legge di stabilità del 2012 ai commi 194/206 esclude in modo palese la applicazione di dette regole a procedure di confisca derivanti da giudizi penali come invece si afferma nella disposizione di interpretazione autentica introdotta nel 2017 . Questo è un primo - rilevante - indicatore di irragionevolezza di una disposizione di interpretazione autentica, emanata a distanza di quasi cinque anni dall'intervento cui pretende di accedere, tesa a dichiarare applicabili alla confisca estesa penale le regole sostanziali e procedurali in esame. 4.1 Ma simile conclusione è - a parere del Collegio - ulteriormente rafforzata dall'esame delle principali decisioni emesse in sede di legittimità che hanno realizzato, già a partire dall'anno 2014, la estensione dell'an della tutela del credito, dalla disciplina della prevenzione all'istituto della confisca estesa. Si tratta, in particolare, di un filone interpretativo basato su una diversa disposizione contenuta nella medesima legge di stabilità del 2012, rappresentata dall'articolo 1, comma 190. Con tale comma è stato riformulato il testo del comma 4-bis dell'allora vigente D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies ed inserito il riferimento alla applicabilità immediata in procedure di confisca penale di simile classe , delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. numero 159 del 2011 . 4.2 Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il novum rappresentato dal duplice riferimento alla amministrazione e destinazione dei beni consentiva, in via interpretativa, di includere le disposizioni dettate in tema di tutela del credito inciso dalla confisca D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. tra quelle immediatamente applicabili alla confisca estesa penale. Detto filone interpretativo risulta inaugurato da Cass. Sez. I numero 26527 del 20.5.2014 ric. Italfondiario rv 259331 , secondo cui la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. numero 159 del 2011 cosiddetto codice antimafia in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore, della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 190. Nella motivazione di detto arresto, che appare opportuno riportare per stralcio, si evidenzia che va infatti esaminata con particolare profondità la previsione di legge contenuta nell'articolo 1, comma 190 della Legge Di Stabilità L. numero 228 del 2012 e ne vanno ricostruite tutte le ricadute. Le opzioni negatorie, infatti, risultano basate sul contenuto letterale del rinvio amministrazione e destinazione dei beni lì dove le norme in tema di tutela dei terzi articolo 52 e ss. risultano contenute in un autonomo Titolo del libro primo del D.Lgs. numero 159 del 2011 così, a pag. 12 della motivazione, Sez. II numero 10471 del 17.2.2014 . Va però osservato che con tale disposizione L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 190 , il legislatore prevede l'applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex articolo 12 sexies delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. numero 159 del 2011 , senza indicare i singoli articoli applicabili modificando, dunque, la tecnica di rinvio adottata, da ultimo, con L. numero 94 del 2009 .Dunque la volontà espressa è quella di rendere applicabili tutte le norme dettate nel 2011 codice antimafia in tema di amministrazione e destinazione dei beni, ricomprendenti tanto la fase del sequestro che quella della confisca.Tra queste risultano comprese le norme dettate in punto di tutela dei terzi articolo 52 e ss. sia per alcune considerazioni di ordine logico che per la presa d'atto sistematica dei rinvii tra le norme espressamente richiamate. Va infatti osservato, già sul piano logico che i concetti di amministrazione e destinazione specie il secondo implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca. Non si può operare la destinazione dei beni nei modi e per le finalità di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011 se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre in ipotesi il valore della confisca. Ma, anche sul piano sistematico, la lettura delle norme richiamate e la loro concreta interrelazione rassicura ampiamente circa l'effetto determinato dal legislatore e rappresentato dalla applicabilità anche delle disposizioni in tema di tutela dei terzi. Va infatti osservato che - il titolo III del libro primo del D.Lgs. numero 159 del 2011 contiene le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati - il titolo IV del medesimo libro primo è dedicato alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. Ciò solo in apparenza rende le norme in punto di tutela dei terzi un corpus autonomo e slegato dal resto della disciplina il che giustificherebbe l'interpretazione riduttiva Le interrelazioni ed i richiami espressi tra norme sono, invece, costanti come la logica impone e portano alla convalida della opzione includente. Ciò a partire da quanto prevede l'articolo 45, norma che apre il capo sulla destinazione dei beni confiscati della cui applicabilità alle procedure ex articolo 12 sexies in forza del rinvio sin qui illustrato non può minimamente dubitarsi e che testualmente recita a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e con le forme di cui al titolo IV. Dunque l'intero Titolo IV - e le norme in esso contenute - risultano espressamente richiamate dalla norma fondamentale in quanto svela l'opzione di fondo in punto di destinazione che, come si diceva, è attività che implica la previa risoluzione delle questioni creditorie. Ma anche in tema di gestione, è evidente che nel determinare le modalità della stessa e nel compiere i relativi atti già vengono concretamente in rilievo i temi qui evocati analisi e tutela di posizioni creditorie pregresse come risulta dalla disciplina dettata negli articolo 40 e 41 ove si prevede espressamente al comma 5 l'applicabilità di altra previsione contenuta nel titolo IV, quale è l'articolo 63 per le ipotesi di insolvenza . Anche la verifica dei contenuti delle norme oggetto di richiamo titolo IV e tutela dei diritti dei terzi lascia cogliere la piena sovrapposizione funzionale tra le attività qui descritte, nelle diverse fasi del procedimento gestionale, come è dimostrato dal fatto che le attività di verifica dei crediti possono essere collocate, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, anche prima della confisca. Pertanto, una prima conclusione può essere tratta dall'analisi sin qui realizzata, in ciò superandosi il dubbio di costituzionalità posto dal ricorrente le norme dettate dal legislatore nel D.Lgs. numero 159 del 2011 in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute - in quanto tali - applicabili anche all'ipotesi di confisca emessa ai sensi dell'articolo 12 sexies in un procedimento penale, quantomeno a far data dalla entrata in vigore della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 190, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie. Dunque risulta evidente che la disposizione che rendeva applicabili le disposizioni - in via diretta - del codice antimafia ai sequestri e confische penali è rappresentata dalla variazione del testo del medesimo articolo 12 sexies, contenuta nella L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 190. Sempre nel medesimo arresto posteriormente ripreso e condiviso, tra le altre, da Sez. I numero 15533 del 27.10.2017, dep.2018, rv 272626 Sez. I numero 9757 del 13.12.2016, dep.2017, rv 269420 Sez. I numero 9758 del 13.12.2016, rv 269278 Sez. I numero 21 del 19.9.2014, dep.2015, rv 261712 Sez. I numero 12362 del 15.2.2016 Sez. I numero 11889 del 1.2.2017 Sez. I numero 9677 del 7.2.2017 Sez. I numero 26379 del 7.2.2017 si precisava che nessun rilievo poteva essere attribuito ai posteriori contenuti della legge di stabilità del 2012 commi 194/206 del medesimo articolo 1 , dettati esclusivamente per la confisca di prevenzione Questione correlata solo in apparenza è quella dell'ambito applicativo delle previsioni integrative che il legislatore, nella residua parte della L. 228 del 2012, articolo 1 dedica alle ipotesi di rapporti pendenti in sede di prevenzione patrimoniale. A ben vedere, le disposizioni dei commi 194 e ss. di tale articolo 1, muovono dalla necessità di rendere immediatamente applicabili alcune delle nuove disposizioni emanate nel codice antimafia in tema di tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso e ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima della entrata in vigore non già del D.Lgs. numero 159 del 2011 ma dei contenuti di detta legge. La questione, infatti, è tutta interna alla materia della prevenzione e ciò giustifica i riferimenti terminologici contenuti nelle disposizioni ed ha alimentato l'opzione negatoria di cui sopra per l'essenziale ragione rappresentata dalle modalità di formulazione della specifica disciplina transitoria del D.Lgs. numero 159 del 2011 l'articolo 117, in forza del quale l'intero contenuto del libro I in tema di misure di prevenzione trova applicazione solo dove la proposta applicativa sia stata depositata dopo il 13 ottobre 2011 . Per tale fondamentale ragione il legislatore del 2012 ha ritenuto necessaria l'emanazione qui esclusivamente per il settore della prevenzione - di una sorta di disciplina transitoria avversa , tesa a rendere applicabili - nei modi regolamentati dai commi 194 e seguenti le nuove norme in tema di tutela dei terzi ai procedimenti di prevenzione già definiti o che proseguono - in virtù del contenuto dell'articolo 117 - con le regole anteriormente vigenti L. numero 575 del 1965 , L. numero 1423 del 1956 . Ma tale disciplina transitoria speciale non viene richiamata a proposito dei procedimenti penali con confisca disposta ex articolo 12 sexies in quanto non necessaria, proprio in forza delle modalità del rinvio contenuto nella cit. L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 190. Le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione contenute nel D.Lgs. numero 159 del 2011 sono infatti richiamate in quanto tali e non in quanto applicabili e la norma contenuta in detto comma 190 è destinata a calarsi non già nel procedimento di prevenzione nel cui ambito sarebbe vigente il limite dell'articolo 117, opportunamente rimosso ma nel procedimento penale, ove nessuna norma transitoria espressa risulta prevista. Pertanto tali disposizioni articolo 52 e ss. D.Lgs. numero 159 risultano immediatamente applicabili, nel procedimento penale interessato, secondo gli ordinari criteri di successione delle leggi nel tempo. E' evidente, sul punto, che nel procedimento penale viene in rilievo l'ipotesi di tutela del terzo creditore esclusivamente in sede esecutiva, posto che la tipologia di domanda ammissibile sul punto si concorda pienamente con quanto deciso, nella prima parte, da Sez. II numero 10471 del 12.2.2014, già richiamata, ovi si escludono forme di tutela anticipata del terzo creditore non è certo parificabile ad una istanza di revoca del provvedimento di sequestro. Ma in ipotesi di procedimento definito, come del resto la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto indispensabile a partire da Sez. U. numero 9 del 28.4.1999 il giudice dell'esecuzione non può esimersi dal compiere la verifica del presupposto della buona fede dell'istante, oggi espressamente tipizzato nel D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. e ai fini di cui all'articolo 53 dello stesso . La distinzione, pertanto tra l'an della tutela con estensione delle disposizioni del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. alle procedure penali di confisca estesa è stata - nella giurisprudenza di legittimità - sempre tenuta distinta da quella relativa al quomodo della tutela, dichiarandosi espressamente inapplicabili al giudizio penale proprio i commi da 194 a 206 della legge del 2012 dettati per il solo giudizio di prevenzione . Ciò perché la tecnica del rinvio diretto tra le varie disposizioni con evocazione della disciplina a regime del codice antimafia nel corpo dell'articolo 12 sexies rendeva autosufficiente il sistema di tutela in ambito penale, sulla base dei principi generali della successione di leggi nel tempo, senza necessità alcuna di attingere alla disciplina transitoria particolare espressa, per il solo procedimento di prevenzione, dai commi 194 e ss. della L. numero 228 del 2012 le decisioni in parola propendono, quanto ai tempi della proposizione della relativa domanda, per la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 57 e 58 nella misura ampia di un anno dalla irrevocabilità o, in alternativa, ritengono applicabili i soli termini di prescrizione del sottostante diritto di credito . 4.3 Il contrasto giursprudenziale posteriore non ha per nulla riguardato simile aspetto il quomodo della tutela e dunque l'applicazione delle disposizioni in rito della legge di stabilità del 2012 ma esclusivamente la corretteza o meno dell'an, ossia il riconoscimento della avvenuta estensione della tutela in ambito penale confisca estesa o comunque in procedimenti penali di criminalità organizzata - dei contenuti delle disposizioni del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 e ss. in forza della modifica al testo dell'articolo 12 sexies adottata con la articolo 1, comma 190 Legge di stabilità 2012 sulla ipotesi della mancata estensione si sono espresse, tra le decisioni oggetto di massimazione, Sez. III numero 2351 del 11.7.2018, rv 275462 Sez. IV numero 36092 del 6.7.2017, rv 270805 Sez. V numero 8935 del 20.1.2016, rv 266077 . E' appena il caso di rilevare, sul tema qui in trattazione, che le decisioni tese a negare - tra il 2012 e il 2017 - l'applicabilità delle disposizioni in tema di tutela dei terzi contenute nel codice antimafia alla confisca estesa penale a maggior ragione negavano l'applicabilità a tali procedure delle disposizioni in rito della legge di stabilità del 2012, compiendo riferimento alla possibilità di tutela del solo creditore pignoratizio o ipotecario mediante incidente di esecuzione senza alcun riferimento a termini di decadenza per la proposizione della domanda, contenuti nella L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi 199 e 205 . 4.4 E' in simile scenario interpretativo di legittimità - qui sinteticamente rievocato - che va calato l'intervento legislativo adottato con L. numero 161 del 2017 . Il legislatore, all'articolo 31 della legge risolve, in via definitiva, il segnalato contrasto di giurisprudenza sulla estensione dell'an della tutela tra confisca di prevenzione e confisca estesa, attraverso una nuova ri-formulazione del testo del D.L. numero 306 del 1992, articolo 12 sexies , espressamente includendo nel rinvio al comma 4 bis le disposizioni in tema di tutela dei terzi di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011 . Si tratta di una disposizione che recepisce l'orientamento interpretativo già affermatosi a partire da Cass. Sez. I numero 26527 del 20.5.2014 ric. Italfondiario, in precedenza citata e che solo per il diverso orientamento interpretativo introduce un novum ed eleva definitivamente ad unitarietà la disciplina del trattamento delle posizioni creditorie incise dalle diverse tipologie di confisca qui in discussione. Quanto, invece, alla disposizione di cui all'articolo 37, espressamente definita interpretazione autentica della L. numero 228 del 2012, articolo 1, commi da 194 a 206, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale qui esposto, si realizza - ad avviso del Collegio e per quanto sinora argomentato - la estrazione di un significato del tutto imprevedibile dalle disposizioni evocate, non trattandosi di un significato in esse già contenuto, riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso . Si è illustrato, infatti, come dette disposizioni della L. numero 228 del 2012 - contenenti limiti alla facoltà di esercizio del diritto, specie in riferimento alla previsione di termini di decadenza più ristretti e comunque diversi da come strutturati nella disciplina contenuta nel D.Lgs. numero 159 del 2011 - sono state pacificamente ritenute applicabili, in sede nomofilattica, alle sole procedure di prevenzione escluse dalla applicazione del nuovo corpus normativo entrato in vigore il 13 ottobre del 2011, e mai alle domande di tutela del credito inciso da confisca penale. Trattandosi, anche sul piano letterale, di un significato estraneo ai contenuti della disposizione interpretata, tale da incidere - negandola - sulla aspettativa di tutela della posizione creditoria e dunque sul diritto di agire in giudizio, come il presente caso dimostra, il Collegio ritiene - pertanto - non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. numero 161 del 2017, articolo 37, comma 1 per contrasto con i contenuti dell' articolo 3 Cost. e articolo 24 Cost. , comma 1. Ne deriva la sospensione del giudizio in corso, come da dispositivo. P.Q.M. Vista la L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 23 , solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale della L. numero 161 del 2017, articolo 37, in riferimento all 'articolo 3 Cost . e 24 Cost., comma 1. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone altresì che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti delle due camere del Parlamento.