La Cassazione sulla rilevabilità d’ufficio dell'eccezione di sospensione della copertura assicurativa e gli effetti dell'accettazione senza riserve del pagamento tardivo della rata di premio.
La Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza numero 4357 depositata il 10 febbraio 2022, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, nonché dell'ordinanza numero 38216/2021, ha ribadito il principio per cui l' accettazione senza riserve di un premio tardivamente pagato non comporta l' indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa. Il caso. La richiesta di pagamento dell'indennizzo per il furto dell'auto era stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello. Fin dal primo grado la difesa dell' assicurazione , che si era costituita a ridosso della prima udienza e quindi senza rispettare il termine dei venti giorni antecedenti, aveva eccepito che il rateo del secondo semestre dell'assicurazione di durata annuale fosse stato pagato tardivamente e che il furto si fosse verificato nel periodo di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell' articolo 1901, comma 2, c.c. Nella sentenza di secondo grado la Corte Territoriale rilevava come il certificato di assicurazione fosse privo di quietanza di pagamento del relativo premio e non potesse pertanto costituire prova della copertura assicurativa al momento del furto. Secondo i giudici di secondo grado, inoltre, non poteva desumersi alcuna rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione per avere accettato il tardivo pagamento del premio. L'assicurato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ovvero 1 l'interpretazione dell'articolo 1901, comma 2, c.c., ed in particolare dell'espressione “ scadenze convenute ” da riferirsi, secondo la tesi del ricorrente, non al singolo rateo, ma solo alla scadenza annuale 2 la rilevabilità d'ufficio dell' eccezione di sospensione , in ogni caso contraria a buona fede ex articolo 1460 c.c. di cui l' articolo 1901 c.c. , sempre secondo la tesi del ricorrente, costituirebbe una specificazione 3 la rinuncia alla sospensione operata dall'assicurazione che incassa il pagamento tardivo. Accettare il pagamento tardivo non significa rinunciare alla sospensione legale degli effetti del contratto. Per quanto concerne il primo motivo, lo stesso è stato rigettato velocemente. La Cassazione ha infatti dichiarato infondata la tesi del ricorrente secondo cui il secondo comma dell' articolo 1901 c.c. avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che l'espressione scadenze convenute fosse da riferire non alla scadenza del singolo rateo, ma soltanto alla scadenza annuale. La sentenza in commento si è invece soffermata sul secondo ed il terzo motivo di ricorso, valutati congiuntamente in quanto connessi ed entrambi respinti. Quanto alla rilevabilità ufficio dell'eccezione di sospensione della copertura assicurativo la Terza Sezione ha ritenuto di dare continuità al proprio indirizzo Cass. numero 630/1987 secondo cui è onere dell'assicurato fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma, a fronte della contestazione da parte dell'assicurazione sul punto, anche della tempestività dello stesso. Per quanto concerne poi la rilevabilità o meno dell'eccezione di mancato pagamento tempestivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il «tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l'eccezione di mancato pagamento del premio non è un'eccezione in senso stretto» e pertanto ribadito come la sospensione dell 'assicurazione per mancato pagamento del premio costituisca oggetto di eccezione in senso lato, e quindi di mera difesa non soggetta alla decadenza di cui all' articolo 167 c.p.c. Per ciò che attiene, infine, la compatibilità di una accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio con la volontà dello stesso di avvalersi della sospensione, la Terza Sezione anzitutto osserva come sussistano due orientamenti all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo l'accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto Cass. numero 15407/2000 , numero 1334/2004 . Per il secondo, invece, definito nella stessa sentenza “più rigoroso”, la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo può sì essere manifestata anche per facta concludentia , ma deve essere chiara e inequivoca. La sentenza in commento ha ritenuto di seguire quest'ultimo orientamento, definito «più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio», sottolineando altresì come l' articolo 1460, 2° comma e l'articolo 1901 c.c. operino su piani diversi. Se l' articolo 1901 c.c. opera sull'idoneità del contratto assicurativo a produrre effetti giuridici “l'assicurazione resta sospesa” ed è un effetto determinato ex lege , l' articolo 1460 c.c. riguarda l'esecuzione dello stesso contratto ad opera della parte. Ma l'esecuzione secondo “buona fede” dovrebbe essere prestata per un contratto non meramente inadempiuto dalla controparte, ma un contratto i cui effetti sono sospesi di diritto il darvi comunque esecuzione a fronte di un tardivo pagamento del premio, presuppone necessariamente, secondo il Collegio, una manifestazione negoziale abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia dell'assicurazione, che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, “circostanza di per sé equivoca Cass. numero 2383/1990 . Ancora, riprendendo la sentenza numero 9554/2002, la Terza Sezione ha ribadito che «la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore».
Presidente Vivaldi - Relatore Scoditti Fatti di causa 1. P.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino omissis Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'assicurazione contro il furto della propria autovettura. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il P Con sentenza di data 3 aprile 2019 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello. 2. Osservò la corte territoriale che il certificato di assicurazione, privo di quietanza di pagamento del relativo premio, non costituiva prova della copertura assicurativa al momento del furto e che pertanto in mancanza della prova dell'effettività e tempestività del pagamento del premio la garanzia assicurativa doveva ritenersi sospesa ai sensi dell' articolo 1901 c.c. , comma 2. Aggiunse che l'assicuratore non aveva l'onere di provare il fatto alla base della contestazione di tempestività del pagamento della rata di premio, trattandosi di profilo afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti dovevano essere provati da quest'ultimo, e che, quanto al motivo di appello relativo alla tardiva costituzione dell'assicuratore nel giudizio di primo grado con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre l'eccezione di inadempimento , l'assenza della quietanza di pagamento ineriva ad una mera difesa, stante l'onere probatorio a carico dell'assicurato. Osservò infine che la rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione non poteva essere desunta dall'avere l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma doveva ricorrere una specifica espressione di rinuncia, nella specie insussistente. 3. Ha proposto ricorso per cassazione P.F. sulla base di tre motivi. La causa è stata rimessa dalla Sezione Terza alla pubblica udienza ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., u.c Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1888 e 1901 c.c. , articolo 115 e 116 c.p.c. , ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che dell' articolo 1901 c.c. , comma 2, deve essere interpretato nel senso che scadenze convenute si intende non la scadenza del singolo rateo l'assicuratore deduce che il rateo del secondo semestre dell'assicurazione di durata annuale sarebbe stato pagato tardivamente e che il furto si sarebbe verificato nel periodo di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1901, comma 2 , ma il successivo periodo di efficacia del contratto alla scadenza dell'anno. Aggiunge che il certificato di assicurazione, di cui non è stata contestata la veridicità e autenticità, né tanto meno la provenienza dal rappresentante dell'assicuratore, costituisce confessione stragiudiziale e fa piena prova dell'effettività e tempestività del pagamento della rata di premio. 1.1. Il motivo è infondato. La disciplina prevista dell' articolo 1901 c.c. , nel commi 1 e 2, a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio contratto di assicurazione annuale e quella della pluralità dei premi contratto pluriennale , con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del comma 2, della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel comma 1 della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione premi successivi del comma 2, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima Cass. 25 maggio 1998, numero 5194 15 settembre 1993, numero 5576 . E' di tutta evidenza, quanto al rilievo su quanto sarebbe attestato dal certificato di assicurazione, che la circostanza della conclusione del contratto di assicurazione contro il furto, attestata dal certificato di cui vi è menzione nel motivo, sia irrilevante una volta che si riconosca l'esistenza dell'effetto sospensivo dell'assicurazione anche in presenza di inadempimento nel corso del rapporto assicurativo e' peraltro significativo che, nel diverso caso di obbligo di assicurazione per veicoli a motore, l' articolo 127 comma 2 cod. ass. , faccia salvo, pur in presenza del certificato di assicurazione, quanto disposto dall'articolo 1901, comma 2 . 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 1901 c.c. , articolo 167 c.p.c. . Osserva la parte ricorrente che, costituendo l'articolo 1901, comma 2, una specificazione dell'articolo 1460, l'eccezione di sospensione della copertura assicurativa non è rilevabile d'ufficio e che l'eccezione è stata sollevata tardivamente, come tempestivamente eccepito dall'attore alla prima udienza del 24 maggio 2007, in quanto rispetto alla citazione per l'udienza del 21 maggio 2007, effettivamente tenutasi il 24 maggio 2007, la convenuta si è tardivamente costituita con comparsa depositata il giorno 22 maggio 2007. Aggiunge che l'eccezione di mancato pagamento del premio è comunque contraria a buona fede, alla luce dell'articolo 1460, perché l'assicuratore ha incamerato la seconda rata di premio per poi assumere una condotta di inadempimento doloso, con la consegna del solo certificato di assicurazione privo della quietanza. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 1901 c.c. . Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, ove si ritenga il pagamento tardivo della rata di premio, che l'accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio costituisce comportamento incompatibile con la volontà dell'assicuratore di avvalersi della sospensione. 4. Il secondo ed il terzo motivo, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 4.1. Secondo il risalente indirizzo di questa Corte, al fine della sospensione dell'efficacia dell'assicurazione ai sensi dell' articolo 1901 c.c. , il rilievo del mancato tempestivo adempimento del premio assicurativo - pur rientrando nella disponibilità della compagnia assicuratrice - non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, con gli effetti di cui all' articolo 2697 c.c. , comma 2, ma di una mera difesa con la conseguenza che all'assicuratore, che intenda farlo valere, incombe un mero onere di allegazione e che viceversa all'assicurato è fatto carico di provare, di fronte a tale difesa, anche il tempestivo pagamento del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo Cass. 24 gennaio 1986, numero 455 . Come coerentemente affermato da Cass. 23 gennaio 1987, numero 630 , in caso di sinistro, l'onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti sono costitutivi del suo diritto, tal che la contestazione dell'assicuratore relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, concernendo la sussistenza del diritto dell'assicurato e non la sua modificazione o estinzione, non pone a carico dell'assicuratore stesso l'onere della relativa prova a norma dell' articolo 2697 c.c. , comma 2. Deve tuttavia considerarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte l' articolo 1901 c.c. , comma 2, costituisce applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 Cass. 14 febbraio 2013, numero 3654 19 dicembre 2006, numero 27132 19 luglio 2004, numero 13344 . L'eccezione di inadempimento costituisce un'eccezione in senso stretto e non è pertanto rilevabile d'ufficio, secondo il costante orientamento di questa Corte Cass. 16 marzo 2011, numero 6168 23 luglio 2010, numero 17424 29 settembre 2009, numero 20870 12 febbraio 2004, numero 2706 20 settembre 2002, numero 13746 5 agosto 2002, numero 11728 29 settembre 1999, numero 10764 in motivazione Cass. Sez. U. 27 luglio 2005, numero 15661 . La riconducibilità dell' articolo 1901 c.c. , comma 2, all'eccezione di inadempimento non comporta però che anche nel caso del mancato pagamento del premio operi il criterio dell'eccezione in senso stretto, come orienterebbe un ragionamento di tipo sillogistico. L'inquadramento nel generale istituto dell'eccezione di inadempimento sconta infatti le peculiarità del mancato pagamento del premio assicurativo derivanti dalla natura del premio medesimo. Come affermato da Corte Cost. 5 febbraio 1975, numero 18 , disattendendo la questione di costituzionalità dell' articolo 1901 c.c. , per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, nel contratto di assicurazione, la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati . Si comprende così la previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio di cui all'articolo 190. Come afferma sempre il giudice delle leggi, il principio generale inadempienti non est adimplendum deve essere adeguato al tipo particolare del contratto di assicurazione. Il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l'eccezione di mancato pagamento del premio non è un'eccezione in senso stretto, trova così fondamento nella funzione del premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi, e nella consequenziale sospensione ex lege dell'efficacia del contratto. Avendo l'eccezione di mancato pagamento del prezzo natura di eccezione in senso lato, non è sottoposta al termine di decadenza di cui all' articolo 167 c.p.c. , comma 2, ed è rilevabile anche d'ufficio. E' appena il caso di aggiungere che a conclusioni analoghe la giurisprudenza di questa Corte è giunta con riferimento alla diversa fattispecie della eccezione di inoperatività della polizza assicurativa per l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto così da ultimo Cass. 12 luglio 2019, numero 18742 . 4.2. Alla luce di tali peculiarità va intesa anche l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'articolo 1460, comma 2 l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede , applicabile secondo la giurisprudenza alla fattispecie in esame Cass. 14 febbraio 2013, numero 3654 19 luglio 2004, numero 13344 . La questione sul punto posta dal secondo motivo si collega alla censura contenuta dal terzo motivo, e cioè se l'accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio costituisca comportamento incompatibile con la volontà dell'assicuratore di avvalersi della sospensione. Sul punto nella giurisprudenza sono presenti due orientamenti. Secondo un primo orientamento l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto. Si afferma in particolare che in applicazione dell' articolo 1460 c.c. , comma 2, deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. Cass. 2 dicembre 2000, numero 15407 19 luglio 2004, numero 1334 . Secondo altro indirizzo più rigoroso la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, deve essere chiara ed inequivoca. Afferma Cass. 1 luglio 2002, numero 9554 che la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore. Secondo tale indirizzo la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca Cass. 22 marzo 1990, numero 2383 . Il Collegio reputa condivisibile il secondo orientamento in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio. Deve essere evidenziato che l' articolo 1460, comma 2, e l'articolo 1901 c.c. , operano su piani diversi. Mentre l' articolo 1901 c.c. , incide sull'efficacia del contratto assicurativo, ossia l'idoneità a produrre effetti giuridici l'assicurazione resta sospesa , l' articolo 1460 c.c. , riguarda l'esecuzione del contratto. Mentre la prima norma contempla la paralisi dell'effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all'attuazione del contratto a cura della parte. L'esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede articolo 1460, comma 2 concerne quindi non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto in cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l'ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. Il darvi quindi esecuzione, in ottemperanza al dovere della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte dell'assicuratore, abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia dell'assicurazione. Soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio. Anche sotto tale aspetto la decisione del giudice di merito è quindi conforme a diritto. 4.3. E' appena il caso di aggiungere che non sono scrutinabili nella presente sede le circostanze fattuali evidenziate nella memoria del ricorrente. 4.4. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio costituisce l'oggetto di eccezione in senso lato la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio . 5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione al giudizio della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.