In tema di risarcimento del danno causato da esondazione di un fiume, le Sezioni Unite specificano che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso … dai soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume, decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza o la conoscibilità tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche».
Le Sezioni Unite, hanno esaminato il ricorso 4115/2022, proposto da una società produttrice di tende da sole, contro un Ministero italiano, per una causa di risarcimento dei danni, causati dall'esondazione di un fiume del versante laziale, avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche regionale presso la Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la domanda risarcitoria. L'impugnazione del ricorrente, era stata respinta, in quanto, secondo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'evento non straordinario, avrebbe potuto essere evitato, con una normale diligenza da parte della società. Avverso la sentenza di secondo grado, l'azienda di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articolo 2938, 2697, comma 2 e 2935 c.c., eccependo la società, la prescrizione, nel quale erano state realizzate le opere di sistemazione idraulica. Il motivo è infondato. Secondo le Sezioni Unite, infatti, non può imputarsi alla parte che eccepisce l'intervenuta prescrizione, l'onere di individuare con esattezza il momento di decorrenza, in quanto basterebbe che la parte prospetti la dedotta estinzione per decorso del tempo. Con il secondo e terzo motivo del ricorso, correlati fra loro, il ricorrente lamentava la prova del nesso causale del danno, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che si era già espressa per la medesima materia, in ambito però di trattamenti sanitari. I motivi sono fondati. La stessa Corte, aveva più volte specificato che «la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche» Cass numero 576/2008 . Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte, si erano già occupate della medesima esondazione del fiume laziale, specificando che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del ministero … dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi, hanno avuto la conoscenza o la conoscibilità tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche» Cass. numero 2146/2021 . Pertanto, ricorrere in errore di sussunzione dunque nella falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c. , secondo le Sezioni Unite, il giudice di merito, che per la determinazione della decorrenza della prescrizione del termine, ritiene che tale conoscenza debba essere conseguita dal danneggiato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Presidente Amendola - Relatore Grasso Fatto e Diritto - il Tribunale regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'appello di Roma rigettò la domanda proposta dalla omissis P.G. & C. s.numero c., la quale aveva chiesto condannarsi il Ministero omissis a risarcire i danni che erano derivati all'attrice dall'esondazione del fiume omissis , verificatasi nei giorni omissis - il Giudice disattese la domanda sulla base del seguente ragionamento il fatto generativo del danno era conseguenza di un reato, che la Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 2008, aveva dichiarato prescritto per il decorso di complessivi quindici anni, confermando, tuttavia, la responsabilità civile del funzionario pubblico imputato ove poiché la conoscenza del nesso causale tra il danno e l'esondazione doveva farsi risalire al momento del rinvio a giudizio dell'imputato, in data 21/12/2000, la società istante avrebbe dovuto notificare il ricorso entro quindici anni dalla predetta data, quindi, entro il 21/12/2015 poiché la notifica dell'atto era stata effettuata il 26/9/2016 il diritto si era prescritto, non potendosi assegnare effetto interruttivo alla lettera di messa in mora, datata 10/3/2015, prodotta in giudizio priva della ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta consegna e della dicitura raccomandata a.r. - il Tribunale superiore delle Acque pubbliche rigettò l'impugnazione della omissis P. in quanto la non straordinarietà dell'evento avrebbe potuto essere immediatamente percepita dal danneggiato con la normale diligenza, essendo evidenti fin dall'inizio le carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche poi tardivamente denunciate e il nesso di causalità con i danni subiti e, di conseguenza, ritenne irrilevante disquisire a riguardo dell'effettiva ricezione della raccomandata del 10 marzo - la omissis P. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sulla base d'unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria resiste con controricorso il Ministero omissis osserva 1. La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2938 c.c., articolo 2697 c.c., comma 2, articolo 2935 c.c 1.1. Assume la omissis P. che il Ministero aveva, eccependo la prescrizione, indicato il dies a quo nell'anno 1985, nel quale erano state realizzate le opere di sistemazione idraulica. Riferimento, questo, radicalmente irragionevole, stante che il diritto al risarcimento era sorto solo con l'evento dannoso, verificatosi nel XXXX. Il Tribunale superiore aveva reputato che la danneggiata avrebbe potuto avere conoscenza del nesso causale tra danno e cattiva messa in opera delle opere predette con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Trattavasi, precisa l'impugnante, dell'evocazione di fatti sintomatici, non precisati dalla sentenza, mai allegati e, tantomeno provati, dalla controparte. 1.2. Da ciò derivava, anche l'illegittima inversione dell'onere della prova il TSAP, anziché verificare, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, se la parte che l'aveva sollevata aveva dimostrato il fatto che permettendo l'esercizio del diritto, aveva determinato l'inizio della decorrenza del termine dal 1992, ha posto a carico dei ricorrenti l'onere di dimostrare quando avevano potuto avere conoscenza, mediante uso dell'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche della rapportabilità causale del danno lamentato con le carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche del fiume omissis . 1.3. Inoltre, sulla base dei principi enunciati in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato, esercitando l'ordinaria diligenza, anche tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, possa essere in grado di avere consapevolezza del nesso causale. Ove il giudice non si attenga al predetto principio incorre in falsa applicazione della norma citata per errore di sussunzione, come chiarito dalla Cassazione il ricorrente richiama sul punto Cass. numero 13745/2018 . 2. Il primo profilo di doglianza è infondato. Non può imputarsi alla parte che eccepisca l'intervenuta prescrizione l'onere di individuare con esattezza il momento di decorrenza, essendo bastevole che essa prospetti la dedotta estinzione per decorso del tempo, individuando la vicenda temporale che, a suo giudizio, viene in rilievo. Spetterà poi al giudice accertare il corretto dies a quo , senza che con ciò possa affermarsi che l'eccipiente venga meno al proprio dovere di allegazione. 2.1. Il secondo e il correlato terzo profilo risultano fondati. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte per vero oramai vasta in materia di prova del nesso causale del danno derivante da trattamenti sanitari. Giurisprudenza, la quale ha chiarito che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche S.U., numero 576, 11/1/2008, alla quale sono seguite numerose decisioni conformi, fino a giungere, da ultimo, all'ordinanza numero 14470/2021 . Il principio in parola non risulta essere stato contraddetto dalla decisione impugnata. Quel che occorre accertare è se il T.S.A.P. abbia fatto corretta applicazione dell'articolo 2935 c.c Come sopra si è riportato la sentenza ha affermato che la non straordinarietà dell'evento avrebbe potuto essere immediatamente percepita dal danneggiato con la normale diligenza, essendo evidenti fin dall'inizio le carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche poi tardivamente denunciate e il nesso di causalità con i danni subiti . La scarna motivazione, strutturata in forma assiomatica, non consente di poter giudicare corretta la sussunzione giuridica. Invero, la misura della non straordinarietà dell'evento atmosferico e l'evidenza dei vizi progettuali e delle manchevolezze manutentive, dei quali la parte danneggiata avrebbe dovuto avere conoscenza con l'ordinaria diligenza, non risultano, neppure sommariamente accertati e, indi, descritti, di talché l'affermazione di presunzione di conoscenza finisce inevitabilmente per soddisfare solo in apparenza il precetto di legge. Questa Corte ha avuto modo di chiarire Sez. 3, numero 13745, 31/05/2018, Rv. 649040 conf. Sez. 6, numero 24164, 27/09/2019 che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche - rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli - aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione . Senza che la diversità della fonte materiale del danno influisca sul profilo giuridico, qui, a fortiori deve constatarsi la falsa applicazione della norma. Invero, se nella vicenda sanitaria sopra riportata si addebita al giudice di non avere apprezzato la dichiarazione anamnestica del paziente in conformità alla legge, qui, manca del tutto, per vero, l'apprezzamento del fatto, da reputarsi, quindi, erroneamente sussunto nell'articolo 2935 c.c Queste Sezioni unite, con la recente sentenza numero 2146 del 29/1/2021, occupandosi della medesima vicenda danni derivanti dalla stessa esondazione del fiume omissis , sono giunte alla medesima conclusione, sulla base del seguente principio di diritto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero omissis , dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza o la conoscibilità tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c. il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione Rv. 660290 . 3. Consegue all'esposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.