La legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutare l’importanza ai fini della prova.
Tizia proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione inerente l'infrazione del c.d.s.e del conseguente rilievo fotografico effettuato da una apparecchiatura elettronica fissa, senza la presenza del verbalizzante o di un operatore della Polizia stradale di Frosinone. La doglianza è fondata. Il Giudice di Pace di Cassino sottolinea come «con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante dichiari di aver accertato in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutare l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti constatigli» Cass. numero 3973/1998 . La S.C. ha già avuto modo di sottolineare che «i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza, ha più specificatamente precisato che le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito» Cass. numero 2734/2002, numero 10128/2003 . Ne consegue che, allorquando viene eccepita la mancanza di prova dell'avvenuta violazione, la PA è tenuta a dimostrare «con documentazione fotografica e/o con altri elementi concreti e certi l'esistenza della infrazione contestata». Per questi motivi, il G.d.P. di Cassino accoglie il ricorso e annulla il provvedimento opposto.
Giudice di Pace Di Zazzo Fatto e diritto Con ricorso del 20 settembre 2021, depositato in data 20/27.09.2021, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione numero Area III del 10 agosto 2021, notificata in data 13 settembre 2021. Fissata con decreto del 06.10.2021, regolarmente notificato alle parti in data 06.10.2021, l'udienza di comparizione, all' udienza del 17.11.2021 compariva la sola parte opponente, nel mentre la parte resistente si costituiva in Cancelleria mediante deposito di memoria di costituzione del 9/10 novembre 2021, con allegata la documentazione del caso. Nella stessa udienza del 17.11.2021 il procedimento veniva definito e veniva data lettura del dispositivo in udienza. Preliminarmente si rileva che il provvedimento impugnato è stato eseguito in base ad una ispezione di documenti, in particolare di un rilievo fotografico effettuato da una apparecchiatura elettronica fissa ed al momento del rilievo non era presente il verbalizzante o un operatore della Sezione di Polizia Stradale di Frosinone. Per questo motivo il verbale presupposto non ha fede privilegiata rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un'attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica e pertanto fornisce al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento. In particolare, con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante dichiari di aver accertato “in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” Cass. Sez. Lav., 3973/1998 . Nel merito si rileva che il giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative, si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, nel quale la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di parte attrice, con il conseguente onere di provare l'esistenza della violazione contestata. Infatti, il verbale di accertamento della violazione fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. La Suprema Corte, peraltro, nel ribadire che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza, ha più specificamente precisato che le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito Cass. 25.02.2002 numero 2734 id. 25.06.2003 numero 10128 . Quindi, allorquando viene eccepita la mancanza di prova dell'avvenuta violazione, la P.A. è tenuta a dimostrare con documentazione fotografica e/o con altri elementi concreti e certi l'esistenza della infrazione contestata. Infatti il mancato deposito della documentazione necessaria per l'esame dei motivi di opposizione esposti dall'opponente comporta l'accoglimento del ricorso così come proposto. Nel caso di specie, osserva il giudicante che la parte resistente, sulla quale incombe l'onere di provare la legittimità del provvedimento impugnato, non ha depositato alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell'automezzo, risalire al modello e/o ad altri elementi utili alla sua identificazione come ad esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente. Data la natura della controversia si ritiene, tuttavia, di giustizia compensare integralmente le spese di giudizio. P.Q.M. il Giudice di Pace di Cassino, Dr. Antonio Di Zazzo, definitivamente pronunciando nella causa civile numero 2.463/21 R.G. promossa dalla Sig.ra omissis in qualità di legale rappresentante pro-tempore della omissis , disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide a in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento opposto b compensa integralmente tra le parti le spese di lite.