Casa in affitto a poca distanza dalla moglie nonostante il divieto di avvicinamento: il mancato trasloco non salva l’uomo

Confermato l’aggravamento della misura cautelare legittima l’applicazione degli arresti domiciliari. Irrilevante la circostanza relativa al mancato trasloco dell’uomo nell’immobile posizionato a troppa poca distanza dalla casa abitata dalla moglie.

Prendere in affitto un appartamento a poca distanza da quello della moglie è leggibile come violazione della misura adottata nei confronti del marito, ossia allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, a distanza inferiore ai 500 metri, ai luoghi frequentati dalla donna. Sacrosanto perciò sanzionare l'uomo con una misura più severa, cioè con gli arresti domiciliari. Irrilevante, chiariscono i Giudici, il fatto che egli non abbia mai effettuato il trasloco nell'appartamento posizionato vicino a quello della moglie. A inchiodare l'uomo alle proprie responsabilità ha provveduto innanzitutto il Tribunale, confermando gli arresti domiciliari e, soprattutto, sottolineando la violazione da lui compiuta rispetto alla originaria misura decisa nei suoi confronti, ossia «allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento, a distanza inferiore ai 500 metri, ai luoghi frequentati dalla moglie». Fondamentale la denuncia sporta dalla donna, denuncia da cui è emerso che «il marito ha preso in affitto un appartamento vicino all'abitazione della donna». A rendere ancora più precaria la posizione dell'uomo, poi, il fatto che la moglie abbia riferito di «averlo visto entrare nel palazzo in questione e di avere constatato che sul campanello risultavano apposti nome e cognome dell'uomo, circostanza, questa, riscontrata dai carabinieri». In Cassazione, però, l'uomo prova a ridimensionare la condotta addebitatagli, ammettendo di «avere concordato l'affitto dell'immobile» ma aggiungendo «non esseri mai trasferito» lì, proprio «in considerazione degli obblighi imposti con la misura cautelare» originaria. A sostegno di questa tesi l'uomo sottolinea anche di «non essere stato rintracciato presso l'immobile» preso in affitto, e collocato vicino alla casa familiare , bensì «presso il suo domicilio». Questi elementi non sono sufficienti, tuttavia, secondo i Giudici di terzo grado, a mettere in discussione «la gravità della condotta trasgressiva» tenuta dall'uomo, il quale «non ha contestato di avere preso in affitto un immobile situato ad una distanza inferiore a 500 metri da quello ove abita la moglie, né di essersi lì recato» nei primi giorni di febbraio del 2021. Correttamente, quindi, è stata disposta «la sostituzione della misura originaria con quella degli arresti domiciliari », chiosano dalla Cassazione. Irrilevante, viene precisato, la circostanza relativa all'«omesso trasloco dell'uomo nell'abitazione» vicina alla casa della moglie, poiché la violazione da lui commessa, e consistita nel prendere in affitto l'immobile, pur essendo egli consapevole della vicinanza all'appartamento della consorte, è da ritenere «sintomatica della sua volontà di non rispettare i vincoli imposti con la misura applicata» in origine.

Presidente Di Stefano – Relatore Tripiccione Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto da S.G.A. avverso l'ordinanza di sostituzione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a distanza inferiore ai 500 metri, con la misura degli arresti domiciliari. In particolare, il Tribunale ha considerato la violazione di tale prescrizione basandosi sulla denuncia sporta dalla moglie del ricorrente, V.V.C. , da cui è emerso che questo ha preso in affitto un appartamento vicino alla sua abitazione in Via omissis . La donna ha, inoltre, riferito di avere visto il marito entrare nel palazzo in questione e di avere constatato che sul campanello risultavano apposti il suo nome e cognome circostanza riscontrata dai Carabinieri di A. C. . 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di S.G.A. articolando un unico motivo con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una violazione del divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare poi sostituita. L'ordinanza impugnata ha omesso di valutare che il ricorrente, pur avendo concordato l'affitto dell'immobile nell'ottobre/novembre 2020, non si è mai trasferito in considerazione degli obblighi imposti con la misura cautelare. Ciò risulta dagli atti relativi all'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente non è stato rintracciato presso l'immobile di omissis , ma presso il suo domicilio in via omissis . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi integralmente versati in fatto, volti a sollecitare una rilettura degli elementi posti alla base della valutazione di gravità della violazione commessa, che, di per sé, si colloca al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità. 1.1 L' articolo 276 c.p.p. , - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta la sopravvenuta inadeguatezza della misura in atto a fronteggiare le esigenze cautelari Sez. 5, numero 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260 Sez. 6, numero 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040 . Tale giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove sorretto da adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità Sez. 5, numero 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 Sez. 2, numero 3629 del 18/8/1994, Moccia, Rv. 201400 . 1.2 Tornando al caso in esame, l'ordinanza impugnata ha ritenuto grave la violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente - che, peraltro, non ha contestato di avere preso in affitto l'immobile situato ad una distanza inferiore a 500 metri da quello ove abita la moglie, nè di essersi ivi recato il omissis - e, in ragione di tale valutazione, ha disposto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha, inoltre, condivisibilmente reputato irrilevante la circostanza, su cui il ricorrente insiste anche in questa Sede, in merito all'omesso trasloco nell'abitazione di omissis , ponendo logicamente l'accento sulla violazione commessa e sulla sua valenza sintomatica della volontà del S. di non rispettare i vincoli imposti con la misura applicata. Tale percorso argomentativo, sebbene sintetico, risulta immune da vizi logici e giuridici e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. numero 186 del 2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.