In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione ex articolo 7 l. numero 689/1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale, e l'impossibilità per quest'ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.
I proprietari di due terreni proponevano opposizione alle ordinanze di ingiunzione con le quali il Comune aveva irrogato nei loro confronti le sanzioni amministrative, per esercizio di attività estrattiva illecita, in violazione dell'articolo 12 della Legge Regionale Marche numero 71/1997. La Corte d'Appello annullava le ordinanze di ingiunzione, sul presupposto che l'intervenuto decesso dell'autore materiale della violazione comportasse il venir meno della responsabilità solidale dei proprietari dei terreni interessati dall'illecita attività di estrazione. Il Comune ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la posizione del defunto, ritenendo che potesse essere considerato l'autore materiale dell'illecito. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione ex articolo 7 l. numero 689/1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ex articolo 6 della stessa legge, e l'impossibilità per quest'ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso. In funzione dell'autonomia della posizione dell'obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l'amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non nei confronti di entrambi Cass. civ., numero 23783/2004 . La Corte di Appello ha dunque erroneamente applicato il principio secondo cui la morte del trasgressore implica anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del responsabile solidale, senza avvedersi che, nel caso di specie, non essendo stato indicato nelle ordinanze di ingiunzione impugnate alcun trasgressore, l'effetto caducatorio ipotizzato non poteva, in concreto, configurarsi. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Presidente D'Ascola – Relatore Oliva Fatti di causa Con separati ricorsi, poi riuniti, G.K. e A.M. proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione numero 140 del 2014, e S.M. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione numero 141 del 2014, con le quali il Comune di […] aveva irrogato ai predetti soggetti la sanzione amministrativa, rispettivamente, di Euro 102.893,43 - quanto all'ordinanza numero 140 - e di Euro 53.809,25 - quanto all'ordinanza numero 141 - per esercizio di attività estrattiva senza autorizzazione, in violazione della L.R. Marche numero 71 del 1997, articolo 12. In entrambi i casi, i destinatari dei provvedimenti impugnati erano stati sanzionati nella loro veste di proprietari dei terreni interessati dall'attività estrattiva illecita e responsabili solidali per la violazione contestata. Con sentenza numero 150 del 2016 il Tribunale di Urbino rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio. Interponevano appello avverso detta decisione G.K., A.M. e S.M. e si costituiva in seconde cure il Comune di […], resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, numero 374/2017, la Corte di Appello di Ancona accoglieva il gravame, annullando le due ordinanze ingiunzione numero 140 e 141 del 2014, sul presupposto che l'intervenuto decesso dell'autore materiale della violazione, identificabile in C.R., comportasse il venir meno della responsabilità solidale dei proprietari dei terreni interessati all'illecita attività di estrazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di […], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso G.K., anche quale erede di A.M., e S.M. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Ragioni della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, perché la Corte di Appello avrebbe mancato di considerare, o comunque erroneamente valutato, la posizione di C.R., ritenendo - a torto - che questo potesse essere considerato l'autore materiale dell'illecito. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea e falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 6 e 7, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la responsabilità posta a carico del responsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'autore materiale dell'illecito, delle cui vicende, quindi, non risente. La prima censura è fondata. Va in proposito ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione della L. numero 689 del 1981, ex articolo 7, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ex articolo 6 della stessa Legge e l'impossibilità per quest'ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso cfr. Cass. Sez. 1, numero 2064 del 06/03/1994, Rv. 485542, alla quale si sono conformate Cass. Sez. 3, numero 2501 del 06/03/2000, Rv. 534620, Cass. Sez. L numero 1193 del 21/01/2008, Rv. 601483, e Cass. Sez. L, numero 5717 del 10/03/2011, Rv. 616142 . Va del pari ribadito che l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ancorché necessaria ai fini dell'eventuale esperimento dell'azione di regresso della L. numero 689 del 1981, ex articolo 6, ovvero ai fini della prova dell'illecito o dei presupposti della solidarietà o ancora della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio nel giudizio di opposizione cfr. Cass. Sez. U., numero 890 del 29/01/1994, Rv. 485149, confermata da Cass. Sez. 1, numero 18389 del 02/12/2003, Rv. 568606, Cass. Sez. 2, numero 11643 del 13/05/2010, Rv. 613204 e Cass. Sez. L. numero 145 del 9 gennaio 2015, non massimata . In funzione dell'autonomia della posizione dell'obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l'amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi cfr. Cass. Sez. 1, numero 23783 del 22/12/2004, Rv. 582592 Cass. Sez. 2, numero 16661 del 27/07/2007, Rv. 600217 Cass. Sez. 2 numero 7884 del 06/04/2011, Rv. 616696 . Ambedue i richiamati principi sono stati confermati, nel 2017, dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del responsabile solidale cfr. in motivazione, pagg. 26 e s. e, dall'altro lato, l'autonomia delle posizioni del trasgressore e dell'obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa Cass. Sez. U., Sentenza numero 22082 del 22/09/2017, Rv. 645324 , precisando che quando l'obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 14, u.c., per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l'autonoma obbligazione del secondo permane, con l'ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione. L'efficacia estintiva dell'evento morte che colpisca il trasgressore in relazione all'obbligazione di pagamento a carico dell'obbligato solidale è stata in seguito confermata anche da Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 21265 del 05/10/2020, Rv. 659362, mentre il principio di autonomia tra le distinte obbligazioni del trasgressore e del responsabile solidale è stato confermato da Cass. Sez. 2, Sentenza numero 11774 del 06/05/2019, Rv. 654036, anche per l'ipotesi in cui l'obbligazione principale si sia estinta per intervenuta prescrizione del diritto. Nel caso di specie, tuttavia, il Comune ricorrente ha evidenziato che le due ordinanze - ingiunzione impugnate prevedevano espressamente, già ab initio, l'archiviazione della procedura sanzionatoria a carico del presunto trasgressore C.R. . L'amministrazione, infatti, si era avveduta dell'errore materiale commesso, individuando come ditta esecutrice dei lavori F. C. G. Srl che in realtà non esiste ed aveva quindi archiviato espressamente il verbale nei confronti del predetto C. in qualità di rappresentante legale della ditta F. C. G. Srl, in quanto società non esistente cfr. pag. 4 del ricorso . La sanzione amministrativa, quindi, era stata applicata nei soli confronti del responsabile solidale, e non anche dell'autore materiale - vero o presunto - dell'illecito, e ciò proprio in funzione della già richiamata autonomia delle due diverse obbligazioni poste a carico dei predetti soggetti. La morte di C.R. , dunque, non rappresenta un evento significativo, e non è idonea a spiegare alcun effetto in relazione all'efficacia dell'obbligazione solidale posta a carico degli odierni controricorrenti, trattandosi di fatto del tutto neutro, ai fini dell'oggetto del contendere, nella misura in cui esso ha riguardato un soggetto non coinvolto nella responsabilità derivante dalle due ordinanze - ingiunzione impugnate. La Corte di Appello ha dunque erroneamente applicato il principio, pur affermato da questa Corte, secondo cui la morte del trasgressore implica anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del responsabile solidale, senza avvedersi che, nella specie, non essendo stato indicato nelle ordinanze - ingiunzione impugnate alcun trasgressore, l'effetto caducatorio ipotizzato non poteva, in concreto, configurarsi. L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.