La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, su una causa concernente il pagamento di compensi professionali dovuti ad un avvocato.
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso numero 3698/2022, proposto da Z.U., contro l'avvocato L.B., per una causa avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per il lavoro svolto. Nel 2011, con ordinanza del Tribunale di Brescia, veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, con il conseguente rigetto della domanda. L'avvocato L.B., aveva successivamente proposto appello per ottenere la riforma del provvedimento, nonostante Z.U., negasse di avere conferito al professionista un incarico a titolo personale, ma solo come rappresentante della società, per cui si opponeva alla pretesa di pagamento. La Corte d'Appello di Brescia, accoglieva l'appello dell'avvocato, condannando Z.U. al pagamento del compenso professionale. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente Z.U. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo. Il ricorrente, lamenta ex articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 2495 c.c. e dell'articolo 18 l.f. Nello specifico, Z.U. osserva che nella fattispecie troverebbe applicazione l'articolo 2495, comma 2 c.c., come interpretato in epoca antecedente alla riforma del diritto societario, essendo la società rappresentata dall'avvocato stata cancellata dal Registro delle Imprese nell'anno 1996. Tuttavia, solo per le cancellazioni adempiute dopo il 1° gennaio 2004 data di entrata in vigore dell'articolo 4 d.lgs. numero 6/2003 può trovare applicazione il principio per cui la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Il motivo è inammissibile. Secondo il Collegio, infatti, le argomentazioni spese dal ricorrente, sarebbero del tutto incongruenti rispetto alla decisione oggetto del ricorso. Sottolinea la Corte di Cassazione, che in secondo grado, veniva ascritto al ricorrente, in proprio e non in qualità di liquidatore della società, il conferimento del mandato al professionista, in quanto le prestazioni dell'avvocato riguardavano l'opposizione alla sentenza di fallimento della società, proposta da Z.U. Viene inoltre, specificato che, nel novembre del 2004, alla data di conferimento dell'incarico all'avvocato, la società fosse ormai cessata da otto anni. Pertanto, sarebbe evidente secondo il Collegio, che si tratti dell'individuazione di un fatto, ovvero chi fosse il conferente del mandato, in relazione al quale, nessuna incidenza può attribuirsi al disposto di cui all' articolo 2495 c.c. ratione temporis applicabile. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Presidente Di Virgilio – Relatore Bellini Fatti di causa Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., l'avv. B.L. chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare Z.U. al pagamento dei propri compensi a saldo, per complessivi Euro 5.190,40. Con ordinanza del 5.4.2011 il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva dello Z. rigettando la domanda. Avverso tale ordinanza proponeva appello l'avv. B. per ottenere la riforma del provvedimento. Si costituiva lo Z. contestando le avverse deduzioni e chiedendo nel merito di respingersi l'appello e di confermare l'ordinanza impugnata. Evidenziava di non aver conferito all'Avv. B. alcun incarico a titolo personale e per conto proprio, ma quale rappresentante della società omissis s.r.l., per cui si opponeva alla pretesa di pagamento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Con sentenza numero 1236/2016, depositata in data 5.12.2016, la Corte d'Appello di Brescia accoglieva l'appello condannando Z.U. al pagamento di Euro 5.190,40 e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte territoriale che nel novembre 2004, cioè all'epoca in cui Z.U. conferiva all'avv. B. l'incarico diretto a ottenere la revoca del fallimento della società omissis s.r.l., quest'ultima era ormai cessata da ben 8 anni. Pertanto, non vi era dubbio che la definitiva cessazione della suddetta società e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese aveva comportato la definitiva cessazione dello Z. dalla carica di liquidatore di tal guisa il mandato per agire in giudizio non poteva che essere stato conferito da Z.U. in proprio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Z.U. ulla base di un motivo. L'Avv. B.L. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. - Con il motivo, il ricorrente lamenta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - in relazione all'articolo 2495 c.c., nonché della L. Fall., articolo 18 . Osserva il ricorrente che nella fattispecie trova applicazione l'articolo 2495 c.c., comma 2, come interpretato in epoca precedente all'introduzione della riforma del diritto societario, essendo la società omissis s.r.l. stata cancellata dal Registro delle Imprese nell'anno 1996. Infatti, solo per le cancellazioni adempiute successivamente al 1 gennaio 2004 data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 6 del 2003, articolo 4 può trovare applicazione il principio per cui la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo. 1.1. - Il motivo è inammissibile. 1.2. - Gli argomenti spesi dal ricorrente e la prospettazione sottesa agli stessi sono del tutto incongrui rispetto alla decisione oggetto di ricorso per cassazione. Ed infatti, la Corte del merito ha ritenuto di ascrivere allo Z., in proprio e non quale liquidatore della società omissis srl, il conferimento del mandato all'avv. B., considerato che le prestazioni professionali di detto avvocato riguardavano l'opposizione alla sentenza di fallimento della società, proposta dallo Z. , e l'esecuzione forzata ai danni degli eredi della creditrice istante che nel omissis , alla data del conferimento di incarico all'avvocato, la società era cessata da ben otto anni che l'opposizione a sentenza di fallimento può essere proposta da non solo dal debitore ma da qualunque interessato che nell'atto introduttivo del giudizio per revoca del fallimento, lo stesso Z. aveva fatto valere il proprio interesse ad agire non per rivestire carica attuale nella società, ma per essere stato nel corso degli anni 90, prima amministratore e poi liquidatore, da cui l'interesse a neutralizzare ogni riferibilità tra la dichiarazione di fallimento e la propria persona. Tanto rilevato, la Corte ha concluso nel ritenere provato che il mandato all'avv. B. fosse stato conferito dallo Z. in proprio. Orbene, la Corte territoriale, sulla base di plurimi indizi, ha congruamente individuato nello Z. in proprio colui che aveva conferito all'avv. B. il mandato professionale. Trattasi, all'evidenza, della individuazione di un fatto, ovvero chi fosse il conferente del mandato, in relazione al quale nessuna incidenza può attribuirsi al disposto di cui all'articolo 2495 c.c., ratione temporis applicabile. 2. - Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio dell'intimato. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.