L'articolo 95, comma 2, l.fall., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione dello stato passivo, non costituendo osservazioni e produzioni integrative “domande nuove”.
Il Tribunale rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l. proposta da un ex dipendente contro l'esclusione del suo credito di lavoro insinuato in via privilegiata, in quanto il credito non era determinato né determinabile. Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi degli articolo 93, comma 4, e 95., comma 2 e 3, l.fall., il creditore in sede di osservazioni al progetto di stato passivo deve limitarsi a presentare osservazioni scritte e documenti integrativi ma non può quantificare la somma non determinata in domanda, né chiedere l'ammissione di un credito diverso da quello già richiesto il ricorrente, infatti, aveva proceduto solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, «peraltro in modo confuso e difficilmente intellegibile», alla determinazione del credito derivante dalla sentenza e alla richiesta, per la prima volta, delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo. Il dipendente ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione dell'articolo 18, comma 4, l. numero 300/1970, sul presupposto che la quantificazione del credito ben poteva essere operata grazie alle allegazioni e produzioni effettuate in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall'assoluta incertezza circa la somma richiesta, che, invece, nel caso di specie, era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l'originaria domanda e in sede di osservazioni ex articolo 95, comma 2, l.fall., prima dell'udienza di accertamento dello stato passivo l'articolo 95, comma 2, l.fall., infatti, consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, non costituendo osservazioni e produzioni integrative “domande nuove”. Pertanto, nel caso in esame, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell'opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l'immutazione del thema disputandum Cass. civ., numero 21490/2020 . Per questi motivi, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Presidente Bisogni – Relatore Vella Rilevato che 1. Con decreto del 20/02/2020, comunicato in pari data, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento P. s.r.l. proposta dall'ex dipendente S.B. contro l'esclusione del credito di lavoro insinuato in via privilegiata per Euro 13.721,65 che il giudice delegato aveva motivato affermando i che il credito portato dalla sentenza numero 50 del 29/01/2015 - quantificato in sede di osservazioni in Euro 13.800,00 e in sede di opposizione in Euro 13.260,00 - non era determinato nè determinabile ii che le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo numero 52 del 10/04/2012 Euro 461,65 erano state chieste solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo ed integravano quindi una domanda nuova, inammissibile. 1.1. In sede di opposizione il ricorrente ha dedotto i che il credito portato dalla sentenza relativa a licenziamento illegittimo era determinabile sulla base della documentazione allegata in sede di osservazioni busta paga ottobre 2009, CCNL lavoro commercio del 2009 e di opposizione certificato storico di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'impiego di omissis , ammontando ad Euro 13.260,00 pari all'importo dell'ultima busta paga moltiplicato per 13 mensilità che la richiesta delle spese legali non integrava domanda nuova, essendo frutto di un mero errore materiale, poiché il relativo titolo era stato già allegato alla domanda di ammissione tempestiva. 1.2. Il tribunale ha ritenuto che, ai sensi della L. fall., articolo 93, comma 4 e articolo 95, commi 2 e 3, il creditore in sede di osservazioni al progetto di stato passivo deve limitarsi a presentare osservazioni scritte e documenti integrativi ma non può quantificare la somma non determinata in domanda, nè chiedere l'ammissione di un credito diverso da quello già richiesto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto con la domanda tempestiva l'ammissione del credito per retribuzioni e 14 mensilità riveniente dal decreto ingiuntivo numero 52/2012 e del credito portato dalla sentenza numero 50/2015 relativo alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del primo licenziamento avvenuto a marzo 2012 nonché del successivo sino all'effettiva reintegrazione e, pertanto, sino alla data di fallimento , senza però quantificarne l'importo. Solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva proceduto, peraltro in modo confuso e difficilmente intellegibile , alla determinazione del credito derivante dalla sentenza e alla richiesta, per la prima volta, delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo per queste ultime non ricorreva un errore materiale, essendone già stata chiesta l'ammissione al passivo da parte del legale del S. con separata domanda, rigettata per mancanza di provvedimento di distrazione delle spese in suo favore. 1.3. Il S. ha impugnato il decreto con due motivi di ricorso per cassazione. La curatela intimata non ha svolto difese. 2. A seguito di deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio. Considerato che 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, avuto riguardo alla nozione di retribuzione globale di fatto, ai fini del calcolo del risarcimento da licenziamento illegittimo giudizialmente accertato , sul presupposto che la quantificazione del credito ben poteva essere operata grazie alle allegazioni e produzioni effettuate in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. 2.2. Il secondo mezzo denunzia l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e la motivazione apparente della decisione, per non essere il creditore incorso in alcuna decadenza, dal momento che le produzioni documentali integrative erano ammissibili e le osservazioni svolte sul calcolo del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo erano state immotivatamente ritenute confuse . 5. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, meritano accoglimento. 5.1. Invero, ai sensi della L. Fall., articolo 93, comma 4, l'inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall'assoluta incertezza circa la somma richiesta, che invece nel caso di specie era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l'originaria domanda e in sede di osservazioni L. Fall., ex articolo 95, comma 2, prima dell'udienza di accertamento dello stato passivo. 5.2. Orbene, la L. Fall., articolo 95, comma 2, consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, essendo evidente che osservazioni e produzioni integrative non assurgono a domande nuove , nè tale poteva essere considerata la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda in altri termini, non risulta esservi stata alcuna immutazione del thema decidendum poiché tutti i fatti erano stati allegati. 5.3. Pertanto, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell'opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l'immutazione del thema disputandum Cass. numero 21490/2020, numero 27902/2020, numero 9074/2018, numero 1857/2015, numero 7278/2013, numero 8929/2012 . 6. La decisione va quindi cassata con rinvio per la compiuta valutazione di tutti gli elementi allegati dal ricorrente ai fini della quantificazione della domanda proposta in sede di verifica del passivo, oltre che per la statuizione sulle spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.