Il controllo giudiziario volontario delle aziende

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito alle condizioni per l’accoglimento dell’istanza ex articolo 34-bis d.lgs. numero 159/2011.

La vicenda. La Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, annullava il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato, su richiesta dell'interessato, il controllo giudiziario previsto dall'articolo 34-bis d.lgs. numero 159/2011 su un'impresa individuale nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente, alla luce del complessivo quadro indiziario, una condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di associazioni di tipo mafioso. L'impresa ricorre in Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'articolo 34-bis d.lgs. numero 159/2011, con particolare riferimento al presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione criminale a detta della ricorrente, infatti, l'apparato argomentativo sarebbe «totalmente deficitario in ordine alla situazioni di infiltrazione e di condizionamento, che, pur consistite in una blanda esposizione alle logiche delle consorterie criminali, sono state ritenute idonee ad integrare una non occasionale agevolazione degli interessi di sodalizi di tipo mafioso». La decisione della Corte. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che a fronte della richiesta volontaria avanzata ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, d.lgs. numero 159/2011, il giudice della prevenzione non deve sindacare il contenuto della misura prefettizia, ma deve limitarsi a verificare, proceduralmente, che la stessa sia stata impugnata in sede amministrativa, e a verificare se il libero svolgimento dell'attività economica possa determinare in favore dei soggetti indicati nel precedente comma 1 un'agevolazione a carattere occasionale e comunque di consistenza inidonea a legittimare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, e se sussista la concreta possibilità che l'impresa, in forza delle specifiche misure e prescrizioni applicate dal provvedimento di controllo giudiziario, possa riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, pertanto, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'articolo 34-bis d.lgs. numero 159/2011, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 della disposizione in esame Cass. penumero , numero 9122/2021 . L'istanza proveniente dall'impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall'interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo occasionale quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all'impresa di bonificarsi riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che l'ambito dell'apprezzamento del giudice della prevenzione sulla istanza di controllo volontario ricomprende necessariamente e con carattere di decisività le concrete possibilità dell'azienda di compiere fruttuosamente il cammino verso il «riallineamento con il contesto economico sano, anche attraverso i controlli e le sollecitazioni che il giudice può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata attraverso l'amministratore giudiziario» Cass. penumero , sez. unite, numero 46898/2019 . Per questi motivi, la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Bari.

Presidente Sandrini – Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha annullato il provvedimento, in data 30 gennaio 2021, con cui il Tribunale aveva applicato, su richiesta dell'interessato, il controllo giudiziario previsto dal D.Lgs.numero 159 del 6 settembre 2011, articolo 34-bis, sull'impresa individuale omissis . Mentre il Tribunale aveva valutato come occasionale l'agevolazione alla criminalità organizzata fornita dalla impresa, attraverso la figura di M.O., legato da rapporto sentimentale con la titolare, D.M.R. e cogestore dell'attività, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, alla luce del complessivo quadro indiziario, una condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di associazioni di tipo mafioso. Secondo il provvedimento impugnato, depone per una prognosi negativa in ordine al riallineamento dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività il ruolo assunto nel tempo dal M., contiguo, anche per i suoi legami familiari, a più esponenti della malavita organizzata, come disvelato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non solo nell'ambito di operazioni di polizia per fatti avvenuti fino all'anno 2001 ma anche più di recente. M.D. , nell'interrogatorio reso il 30 aprile 2020, pur avendo escluso l'affiliazione formale del M. ad un singolo sodalizio mafioso, lo ha comunque indicato come persona beneficiaria di stabile protezione della criminalità organizzata […], in particolare del gruppo capeggiato da V.D. , nonché come referente per l'assunzione di lavoratori segnalati dai clan, dapprima presso il bar ubicato all'interno dello stadio di […] e, successivamente, proprio presso la ditta omissis , che gestiva più chioschi nelle zone di omissis e omissis , riferendo, al riguardo, specifici episodi puntualmente riscontrati. Tra i dipendenti assunti negli anni 2018 e 2019 risultano, infatti, anche i figli di pregiudicati continui al clan P. indicati dal M. Le dichiarazioni del M. hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.P. e S.G. Il M. ha descritto il M. quale intoccabile per il suo rapporto previlegiato con il clan V. e per i rapporti di parentela con la famiglia C., mentre il S. lo ha indicato quale gestore di fatto delle aree demaniali di omissis e omissis . Non hanno, invece, alcuna rilevanza nè le misure di risanamento valorizzate dal Tribunale nè il licenziamento di M.O. La formale cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in epoca sospetta, non impedisce al M. in virtù dell'autonomo di proseguire il rapporto gestorio di fatto dell'attività imprenditoriale, reso possibile anche dal legame sentimentale con la titolare, nello svolgimento del quale ha potuto porre in essere atti di indirizzo, particolarmente penetranti, determinati dalle influenze mafiose. La stipula del contratto preliminare di vendita del ramo di azienda costituto dal complesso di beni organizzati funzionali, in forza di concessione demaniale, allo svolgimento dell'attività imprenditoriale nell'area di omissis non solo è produttivo di effetti obbligatori ma, allea luce delle clausole contrattuali, si sostanzia in un mero passaggio formale a favore della società promissaria acquirente controllata sempre dalla D.M. che ne è socia di maggioranza legittimata a nominare un amministratore di fiducia. Le relazioni informative del controllore giudiziario forniscono la ricognizione della situazione attuale, quindi del tutto diversa da quella oggetto di valutazione per la verifica dei presupposti di cui all'articolo 34 cit. che va eseguita con riferimento all'epoca di emissione del provvedimento impugnato. Non si rinvengono iniziative che prevedano l'emarginazione definitiva del M. dalla ditta richiedente il controllo giudiziario. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso la ditta individuale omissis articolato in due motivi, la cui esposizione è preceduta da una premessa sui principi giuridici applicabili al sindacato di legittimità nel caso della cosiddetta doppia difforme. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 34-bis, con particolare riferimento al presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione criminale. La decisone della Corte di appello è stata adottata in violazione della lettera e dello spirito della norma ed ha seguito un iter motivazionale che solo apparentemente offre argomentazioni a sostegno del rigetto dell'istanza. Nel verificare le concrete chance di riallineamento della società richiedente al contesto economico sano, il decreto impugnato si è limitato a riesaminare i medesimi elementi a fondamento dell'interdittiva prefettizia senza prendere in esame gli elementi dedotti dalla difesa e valorizzati dal Tribunale quali indici della natura occasionale dell'agevolazione criminale. L'intervenuto licenziamento del M., pur rappresentando un evento fortemente incidente sulla situazione attuale dell'impresa, è stato considerato irrilevante alla luce della relazione sentimentale con la titolare dell'impresa in aperto contrasto col principio, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza ammnistrativa, secondo il quale dalla sussistenza di un legame parentale non può desumersi in via automatica lo stato di condizionamento mafioso dell'impresa. Le dichiarazioni del collaboratore M. sono state valutate come indicative dell'ingerenza delle organizzazioni criminali […] sull'attività imprenditoriale del […] nonostante siano prive di riferimenti specifici sul clan che l'abbiano in concreto esercitate e, ancora una volta, valorizzando la caratura mafiosa dei familiari del M., estraneo alle organizzazioni criminali, in assenza di prove che questi ultimi abbiano in qualche modo condizionato la gestione dell'impresa. Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori afferiscono unicamente all'epoca in cui il M. si occupava della gestione del bar dello stadio quindi fino al 2017. L'apparato argomentativo è totalmente deficitario in ordine alla situazione di infiltrazione e di condizionamento, che, pur consistite in una blanda esposizione alle logiche delle consorterie criminali, sono state ritenute idonee ad integrare una non occasionale agevolazione degli interessi di sodalizi di tipo mafioso. Non vi è alcuna motivazione sull'effettivo grado di assoggettamento dell'attività economica alle condizioni di intimidazione mafiosa o sulla sua attitudine all'agevolazione di persone pericolose e sulle ragioni per le quali l'iter previsto della misura alternativa non era potenzialmente idoneo a consentirne un affrancamento. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ratio dell'istituto del controllo giudiziario. Il giudice di appello, senza considerare la netta differenza tra gli elementi che possono essere posti a base dell'interdittiva antimafia e quelli relativi alle misure di prevenzione, si è appiattito sul compendio indiziario raccolto dalla Prefettura senza assegnare a rilievi difensivi e agli adottati sistemi di automonitoraggio alcuna valenza nel pur necessario giudizio prognostico. Nessuna indicazione in termini di concretezza e di attualità è stata fornita sul nesso agevolativo tra le individuate circostanze fattuali e l'organizzazione criminale di riferimento. Non è possibile neanche comprendere le ragioni per cui i rapporti con tale organizzazione abbiano assunto il carattere dello stabile assoggettamento, come tale ostativo ad un intervento mirato al risanamento. Svalutando la stipula del preliminare e tutti gli altri sforzi compiti dalla ditta per ripristinare la sua funzionalità senza l'ingerenza di soggetti portatori di pericolosità sociale ed ignorando che l'esecuzione di tale atto negoziale e delle altre misure sarebbe comunque avvenuta sotto il controllo dell'amministratore giudiziario e sotto la supervisione del giudice delegato, la Corte di appello ha perso di vista l'obbiettivo e la finalità dell'istituto del controllo giudiziario che è quella di contemperare la libertà di impresa e la salvaguardia della legalità delle attività economiche. 2.3. La ricorrente ha prodotto note difensive nelle quali insiste nelle proprie deduzioni. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Preliminarmente va valutata la richiesta avanzata dalla ricorrente di trattazione di trattazione del ricorso in pubblica udienza. Detta richiesta non può trovare accoglimento, alla stregua dell'assetto normativo dei rimedi impugnatori previsti per il controllo giudiziario del D.Lgs. numero 159 del 6 settembre 2011, ex articolo 34-bis, che ricalca quello delineato per la misura dell'amministrazione giudiziaria dall'articolo 34 del medesimo decreto legislativo. Tale ultima disposizione richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, il D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 27, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiama il D.Lgs. numero 159 cit., articolo 10, il cui comma 3 limita alla violazione di legge l'ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione. In questa prospettiva, del resto, è univoca l'indicazione che si trae da Sez. U, numero 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, che, nello stabilire che il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione nega l'applicazione del controllo giudiziario richiesto dal D.Lgs. numero 159 del 6 settembre 2011, ex articolo 34- bis, comma 6, è impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito, ha chiarito che, nella riedizione degli articolo 34 e 34-bis effettuata con la L. 161 del 2017, l'intervento del legislatore sembra essersi concentrato piuttosto sulla previsione di procedure camerali ex articolo 127 c.p.p., destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati così dando la sensazione di non occuparsi, o meglio, lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione , che è quello elaborato nel D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 10 la norma fondamentale delle impugnazioni di qui la conclusione circa la fisionomia di un sistema che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata . A seguito di ricorso in sede di legittimità, al pari di quanto previsto per la trattazione delle procedure delle altre misure di prevenzione Sez. 5, numero 35371 del 20/06/2013, Scinardo, Rv. 255765 Sez. 6, numero 2269 del 15/12/2009, dep. 2010, Del Vento, Rv. 245706 , trova applicazione l'articolo 611 c.p.p., che, come noto, prevede l'udienza camerale non partecipata, con contraddittorio così detto cartolare . Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della legislazione dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica che contiene disposizioni dirette ad ampliare i casi di applicazione del rito non partecipato e non certo ad estendere la trattazione in pubblica udienza di cui all'articolo 614 cod. proc. Penumero , a procedimenti diversi ed ulteriori. 2. Il provvedimento impugnato, come denunciato dalla ricorrente, non ha fatto buon governo delle norme che disciplinano il controllo giudiziario volontariamente richiesto da parte dell'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 84, comma 4. È ormai approdo pacifico dalla giurisprudenza di legittimità che a fronte della richiesta volontaria avanzata ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 34-bis, comma 6, il giudice della prevenzione non deve sindacare il contenuto della misura prefettizia, ma deve limitarsi a verificare, proceduralmente, che la stessa sia stata impugnata in sede amministrativa, e a verificare, sostanzialmente, se il libero svolgimento dell'attività economica possa determinare in favore dei soggetti indicati nel precedente comma 1 un'agevolazione a carattere occasionale e comunque di consistenza inidonea a legittimare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e se sussista la concreta possibilità che l'impresa, in forza delle specifiche misure e prescrizioni applicate dal provvedimento di controllo giudiziario possa riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, pertanto, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla suddetta disposizione, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 dell'articolo 34-bis in esame cfr. Sez. 2, numero 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 02 Sez. 6, numero 30168 del 07/07/2021, Gruppo Samir Global Service S.r.l., Rv. 281834 - 02 . L'istanza proveniente dall'impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall'interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo occasionale quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all'impresa di bonificarsi riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Come autorevolmente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte, l'ambito dell'apprezzamento del giudice della prevenzione, sulla istanza di controllo volontario, ricomprende necessariamente e con carattere di decisività, le concrete possibilità dell'azienda di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano , anche attraverso i controlli e le sollecitazioni che il giudice può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata attraverso l'amministratore giudiziario Sezioni unite, numero 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in motivazione . 3. La Corte distrettuale, nel riformare la pronuncia del Tribunale, ha individuato quale elemento, nello stesso tempo, dimostrativo della non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa e fondante la prognosi infausta sulla possibilità di bonificare l'impresa il ruolo gestorio svolto per un periodo di tempo prolungato da M.O., indicato come imprenditore contiguo alla criminalità organizzata. Non ha però chiarito se tale contiguità, espressamente riferita al gestore di fatto, si sia riverberata in misura decisiva e definitivamente pregiudicante sull'attività imprenditoriale del […] condizionandola al punto da escludere una ragionevole possibilità di risanamento - una volta escluso il M. dalla gestione - e da impedire la formulazione, allo stato, di una prognosi positiva sul riallineamento dell'impresa ad una gestione esente da infiltrazioni e condizionamenti mafiosi, nonostante l'adozione delle misure stringenti del controllo giudiziario. Al riguardo, il decreto ha valorizzato, oltre alle parentele della titolare e del M. con pregiudicati, gli interventi di quest'ultimo sulla gestione e l'assunzione nei soli anni 2018 e 2019 di due lavoratori segnalati da esponenti di clan mafiosi, peraltro non fittizia nè dannosa per l'azienda pagg. 6 -7 , o addirittura motivati anche dalla necessità di evitare ripercussioni negative in termini di assoggettamento dell'esercizio a pagamenti estorsivi pagg. 8 - 9 . Si tratta in ogni caso, per quanto riguarda dette assunzioni, di rapporti ormai cessati e appartenenti alla pregressa fase gestoria che ha giustificato la richiesta di ammissione al controllo giudiziario, di tal che ne appare incoerente una persistente valorizzazione in chiave prognostica nell'ambito di un giudizio che deve invece essere traguardato sulle prospettive future di una corretta gestione aziendale. Nell'ambito del giudizio prognostico e nella prospettiva dinamica della valutazione del requisito della bonificabilità dell'impresa, sempre rivedibile con la revoca del controllo a mente dell'ultima parte dell'articolo 34-bis, comma 6, cit., erroneamente sono stati considerati un posterius irrilevante le conclusioni contenute nelle relazioni informative redatte dal controllore giudiziario. Al contrario, l'attestazione in esse contenute sul contesto legale in cui ha operato l'impresa in seguito all'applicazione del controllo, va apprezzata al fine di valutare l'efficacia delle misure di risanamento adottate dall'impresa per allontanare il M. dalla gestione dell'impresa, dalla quale egli risulta licenziato il 25.11.2020, con conferimento a un professionista esterno dell'incarico di riorganizzare l'azienda secondo un percorso di cui proprio la misura richiesta, nelle forme stabilite dal Tribunale, appare funzionale a monitorare la corrispondenza alle finalità previste. 4. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi sin qui espressi, alla Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.