Statuizioni civili e prescrizione del reato maturata prima della sentenza di condanna: la parola alle Sezioni Unite

Viene rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione «se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero – nel regime anteriore alla l. numero 251/2055 – per il riconoscimento di un’attenuante, la eliminazione di un’aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato , possa decidere “ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice». 

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, nei confronti di uno degli imputati, il delitto di tentata estorsione, previo riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale ex articolo 8, d.l. numero 152/1991 oggi articolo 416-bis 1, comma 3, c.p. , nonché ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante speciale di cui all'articolo 629, comma 2, in relazione all'articolo 628, comma 3, numero 3, c.p. Facendo applicazione della disciplina antecedente alla riforma attuata con l. numero 251/2005, c.d. ex Cirielli, in quanto norma più favorevole vigente al momento del fatto, la Corte d'Appello ha dunque ritenuto maturata la prescrizione ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado e, nel dichiarare estinto il reato, ha revocato per l'effetto le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'articolo 578 c.p.p., per aver il giudice dell'appello operato una illegittima distinzione tra estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado e decorso del relativo termine in un momento antecedente alla sentenza di condanna. In relazione a tale profilo, la Seconda Sezione ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite una «questione di particolare importanza che può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, laddove non si ritenga che un contrasto sia già ravvisabile». I giudici di legittimità hanno difatti ricostruito la giurisprudenza intervenuta sui poteri del giudice dell'appello a fronte dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, evidenziando preliminarmente che la norma di cui all'articolo 578 c.p.p. è chiara nell'affermare il necessario presupposto di una sentenza di condanna in primo grado, perché il giudice dell'impugnazione possa pronunciarsi sulle statuizioni civili. In tal senso è stato richiamato un risalente precedente delle Sezioni Unite Cass. numero 10086/1998 , in cui si afferma che tale decisione presuppone una sentenza di condanna, in assenza della quale non è consentito al giudice dell'appello pronunciarsi sugli effetti civili del reato estinto per prescrizione. La Corte richiama dunque la successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna emessa nonostante sia già maturato il termine di prescrizione non consente al giudice dell'appello di pronunciarsi sulle statuizioni civili, in quanto «la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna», che risulta in siffatte ipotesi «non validamente emessa» da ultimo, Cass. numero 27393/2018 . Viene tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, il giudice di prime cure non era incorso in errore nel pronunciare sentenza di condanna invece di dichiarare prescritto il reato, in quanto l'estinzione è derivata dal riconoscimento di un'attenuante ad effetto speciale da parte del giudice dell'appello, oltre che dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che sotto la previgente disciplina, ante legge ex Cirielli, produceva effetti sul calcolo del termine di prescrizione . Nell'ordinanza in commento si rileva che, in siffatte ipotesi, in cui manchi un error in iudicando e il decorso del termine prescrizionale derivi da una diversa valutazione discrezionale da parte del giudice dell'appello, la Corte ha in più occasioni affermato l'opposto principio di diritto, secondo cui il giudice di secondo grado sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p. Così è avvenuto in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate nel giudizio di promo grado Cass. numero 12315/2005 o di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti in riforma della decisione impugnata Cass. sez. IV, 16 gennaio 2007, numero 21569 o infine in caso di esclusione della recidiva qualificata applicata dal giudice di prime cure Cass. numero 39446/2018 . La Seconda Sezione dubita tuttavia della correttezza di tale soluzione, ritenendo necessario un approfondimento della materia, rilevando che in casi analoghi, come il riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis c.p. Cass. Sez. Unumero numero 22065/2021 ovvero di depenalizzazione Cass. Sez. Unumero numero 46688/2016 rilevata dal giudice dell'appello, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha escluso che quest'ultimo possa pronunciarsi sulle conseguenze civili. La questione sopra riportata è stata pertanto rimessa alle Sezioni Unite.

Presidente Diotallevi – Relatore D'agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 22 maggio 2019 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato D.M.V. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione continuata nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in separato giudizio. La Corte territoriale, inoltre, in riforma della sentenza del primo giudice, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.M. per il reato di estorsione continuata, commesso fino al omissis , perché estinto per prescrizione, in ragione del riconoscimento dell'attenuante D.L. numero 152 del 1991, ex articolo 8, negata dal primo giudice, e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ex articolo 628 c.p., comma 3, numero 3. Osservava la sentenza impugnata che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, risultava più favorevole all'imputato la disciplina vigente all'epoca di commissione del fatto anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, numero 251 , in forza della quale la prescrizione era maturata nel marzo del 2013, quattro anni prima della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 7 aprile 2017 in ragione di tale ultimo dato temporale, la Corte revocava le statuizioni civili. 2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili D.P.F. e L.M.P. nonché l'imputato D.M.V. , chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Nei ricorsi delle due parti civili, dal contenuto sovrapponibile, quanto alla revoca delle statuizioni civili riguardanti l'imputato F. , si è lamentata violazione di legge in relazione al disposto dell'articolo 578 del codice di rito, che non consente al Giudice di Appello di differenziare intervenute prescrizioni tra ipotesi verificatesi prima dell'inizio del processo di primo grado, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla sentenza di prime cure o, infine, maturate in grado di appello . La difesa ha evidenziato altresì che le parti civili avevano anche proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., nella parte in cui si era limitata a pronunciare una condanna generica, senza la quantificazione dei danni, la cui liquidazione era stata rimessa al giudice civile. 2.2. D.M.V. ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, all'applicazione della circostanza aggravante ex articolo 416-bis.1 c.p., alla esclusione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La difesa ha poi trasmesso il certificato di morte dell'imputato, deceduto il omissis . Considerato in diritto 1. I ricorsi devono essere rimessi alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'articolo 618 c.p.p., comma 1, in quanto quelli proposti dalle parti civili comportano l'esame e la risoluzione di una questione di particolare importanza che può dar luogo a un contrasto giurisprudenziale, laddove non si ritenga che un contrasto sia già ravvisabile, nei termini che verranno di seguito precisati. 2. La difesa delle parti civili non contesta che, a seguito della decisione assunta dalla Corte di appello sul riconoscimento dell'attenuante della dissociazione attuosa e sul diverso giudizio di bilanciamento fra le circostanze generiche e l'aggravante, la prescrizione per il reato di estorsione ascritto all'imputato F. sia maturata ampiamente prima della pronuncia della sentenza del Tribunale. Tuttavia, sostengono gli stessi ricorrenti che la Corte di appello avrebbe violato l'articolo 578 del codice di rito, che così recita Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili dal dato testuale risulta chiaro che il presupposto per l'applicazione della norma è costituito dalla pregressa pronuncia di una sentenza di condanna. In forza della citata disposizione, dunque, possono essere tenute ferme le statuizioni civili nei soli casi in cui, in primo grado o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità , sia stata pronunciata sentenza di condanna ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato così Sez. 2, numero 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235 in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, numero 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992 Sez. 4, numero 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015 Sez. 5, numero 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389 . Anche da ultimo questa Corte ha affermato che l'articolo 578 c.p.p., è una norma di stretta interpretazione, per la sua natura di eccezione alla regola generale già enunciata e ricavabile dagli articolo 538 e 533 c.p.p., stabilendosi, con essa, che, quando vi sia il proscioglimento dell'imputato per essere il reato a lui attribuito estinto per amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve, in presenza di una condanna nel grado precedente, decidere sulle statuizioni civili così Sez. 5, numero 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409 . 3. Poiché nel caso in esame il giudice di appello ha accertato che il reato di estorsione era estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, risulta pertinente una risalente pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che è illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'articolo 578 c.p.p., consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato Sez. U, numero 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191 . Anche successivamente questa Corte ha ribadito che, quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute. La decisione del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'articolo 578 c.p.p., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. In tal caso, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna così Sez. 4, numero 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726 in senso conforme v., ad es., Sez. 5, numero 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502 Sez. 5, numero 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018 Sez. 5, numero 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 Sez. 6, numero 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054 Sez. 2, numero 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290 da ultimo, fra le tante, cfr. Sez. 3, numero 41583 del 10/09/2021, Rizzuto, non mass. . Proprio in ragione del fatto che il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la parte civile sia legittimata e abbia interesse a impugnare la sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., ove si contesti la fondatezza di tale conclusione è in tal modo, infatti, che la stessa può invocare l'adozione di quell'accertamento di responsabilità, non rivestito delle forme della condanna , perché funzionale al solo accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e la conseguente decisione sulla pretesa civilistica non pronunciate dal giudice per effetto della erronea ritenuta estinzione del reato così Sez. U, numero 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953, che ha quindi affermato il seguente principio di diritto Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione . 4. Il caso di cui ora si tratta, però, presenta una ulteriore particolarità, considerato che - come si è detto - la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di estorsione ascritto a F.M. solo in forza del riconoscimento dell'attenuante privilegiata della dissociazione attuosa, negata dal Tribunale, e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ex articolo 628 c.p., comma 3, numero 3, rispetto a quello di equivalenza fra circostanze espresso dal primo giudice. Il Tribunale, dunque, in assenza del riconoscimento dell'attenuante prevista dal D.L. numero 152 del 1991, articolo 8, e ad esito del suddetto giudizio di comparazione, non aveva errato nell'escludere l'estinzione del reato e aveva, in tale situazione, correttamente emesso una pronuncia di condanna, una volta accertata la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto di non condividere dette valutazioni sull'attenuante della dissociazione attuosa e sul giudizio di bilanciamento, rilevando che conseguentemente la prescrizione del reato era intervenuta in epoca anteriore alla sentenza di primo grado. Una situazione analoga a quella in esame è stata affrontata specificamente in alcune risalenti pronunce di legittimità. In un primo caso il giudice di appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione previo riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dal primo giudice, e quindi nella sopravvenienza di una valutazione discrezionale del giudice di appello difforme da quella di primo grado e non già nella preesistenza della causa estintiva e nella sua mancata rilevazione per errore del giudice Sez. 1, numero 12315 del 18/01/2005, Sgarbi, Rv. 231430 si è dunque ritenuto applicabile il disposto dell'articolo 578 del codice di rito. Analogamente, evidenziata la valutazione di tipo discrezionale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, così da determinare la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, si è deciso che legittimamente la Corte territoriale aveva statuito anche in ordine agli interessi civili , ai sensi dell'articolo 578 c.p.p. Sez. 4, numero 21569 del 16/01/2007, Centanini, Rv. 236717 . In conformità al suddetto principio, si è poi affermato che la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata dal giudice di appello, a seguito di prescrizione, in virtù dell'applicazione delle attenuanti generiche o del giudizio di comparazione fra queste e le aggravanti, comporta l'applicazione dell'articolo 578 del codice di rito Sez. 5, numero 9092 del 19/11/2008, dep. 2009, Gallo, Rv. 243323 . Successivamente, sempre in un caso di applicazione del regime prescrizionale previgente alle modifiche introdotte con la L. numero 251 del 2005, questa Corte, richiamando le precedenti pronunce sopra indicate, ha ribadito che la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata dal giudice di appello, a seguito di prescrizione, in virtù dell'applicazione delle attenuanti generiche o del giudizio di comparazione fra queste e le aggravanti, comporta l'applicazione dell'articolo 578 c.p.p., - che fa salve le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale venuta meno - anche se, per effetto del nuovo computo, la scadenza del termine prescrizionale risulti anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado così Sez. 3, numero 10229 del 24/01/2013, G.E., non mass. . Più di recente, invece, in una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella di cui si tratta, il medesimo principio è stato affermato in un caso in cui la prescrizione era stata dichiarata dal giudice di appello a seguito della esclusione della recidiva qualificata solo a fronte di diversa valutazione, discrezionale del giudice del gravame, il reato era risultato prescritto in epoca anteriore alla sentenza di primo grado conseguentemente, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso della parte civile, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, che ha eliminato, con rinvio al giudice civile, competente in grado di appello, per le determinazioni sulla domanda civilistica proposta al giudice del gravame e da questo non delibata per la rilevata estinzione del reato per prescrizione Sez. 5, numero 39446 del 08/05/2018, Cerone, non mass. . Questo sarebbe l'esito del presente processo, quanto ai ricorsi delle parti civili, qualora venisse seguito questo principio. 5. La correttezza del suddetto principio, tuttavia, affermato per la prima volta nella citata sentenza del 2005 e ribadito in poche successive pronunce di legittimità, in assenza di un approfondimento della questione, è tutt'altro che pacifica. Va evidenziato, infatti, che le numerose sentenze delle Sezioni Unite e semplici in precedenza citate sub 3. , secondo le quali non sussistono i presupposti di operatività dell'articolo 578 c.p.p., se la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non operano alcuna distinzione fra i motivi di riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello un errore di calcolo del tempo necessario a prescrivere ovvero una diversa decisione circa il riconoscimento di una circostanza o la formulazione del giudizio di comparazione adottata ad esito di una valutazione discrezionale. In questo senso, pur senza confrontarsi espressamente con il suddetto principio, la più recente fra le suddette pronunce Sez. 4, numero 27393 del 2018, cit. ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili con le quali le stesse lamentavano il riconoscimento da parte della Corte territoriale di appello delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti sull'aggravante, a seguito del quale il reato di crollo colposo di un edificio era stato dichiarato estinto per prescrizione in appello, con la revoca delle statuizioni civili. Ribadendo la inammissibilità di un appello proposto ex articolo 576 c.p.p., riguardante la concessione di una circostanza attenuante nello stesso senso, in precedenza v., ad es., Sez. 3, numero 5860 del 12/10/2011, dep. 2012, C., Rv. 252120 , la pronuncia in esame ha escluso la possibilità per le parti civili di chiedere la rivalutazione sulla sussistenza delle circostanze generiche, giudicate prevalenti sulla contestata aggravante, al fine, peraltro non reso esplicito, dell'annullamento della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di primo grado e ha conclusivamente affermato che non è consentita alla parte civile l'impugnazione della sentenza di appello che dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione del reato, intervenuta prima della pronuncia di primo grado, revochi i relativi effetti civili della sentenza di condanna . Ciò proprio in una ipotesi - come quella in esame - in cui erano state riconosciute attenuanti generiche e formulato un giudizio di prevalenza sull'aggravante. Tuttavia, il principio enunciato nelle sentenze citate sub 3. pare ispirato anche a criteri di ragionevolezza e di tutela degli interessi della parte civile, la quale, diversamente, pur a fronte di un duplice accertamento di responsabilità, si vedrebbe costretta a promuovere un nuovo giudizio civile. In questo senso la citata sentenza delle Sezioni Unite numero 28911 del 2019 , nel ritenere ammissibile l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione, ha contestato l'argomento secondo il quale mancherebbe un effetto pregiudizievole derivante dal giudicato di prescrizione in capo alla parte civile, libera di azionare la propria pretesa in un giudizio civile nel quale la sentenza di proscioglimento per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita amputazione di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore . Per contro, va ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità cfr. Sez. U, numero 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione Sez. 5, numero 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409 Sez. 5, numero 6347 del 06/12/2016, dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449 , pur a fronte di un duplice accertamento circa la sussistenza del fatto-reato da parte dell'imputato assolto per particolare tenuità del fatto, il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, applichi la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis c.p., non può decidere sulle statuizioni civili, in assenza di una pronuncia di condanna, gravando sulla parte civile l'onere di proporre azione in sede civile, pur potendosi giovare del giudicato derivante dalla sentenza di assoluzione, ai sensi dell'articolo 651-bis del codice di rito. Nella sentenza Cremonini, le Sezioni Unite hanno anche richiamato in senso adesivo la propria precedente pronuncia con la quale si è affermato che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto, qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, numero 7, non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire nella sede naturale per il risarcimento del danno e la eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile Sez. U, numero 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884 . 6. Nonostante per i reati commessi fra l'8 dicembre 2005 giorno di entrata in vigore della L. numero 251 del 2005, che ha modificato l'articolo 157 c.p. e il 31 dicembre 2019 giorno fino al quale non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3, e dalla L. 27 settembre 2021, numero 134 , ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, siano ininfluenti il riconoscimento di circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione, la più recente fra le pronunce richiamate sub 4., in tema di recidiva, rende evidente la rilevanza della questione di cui si tratta. Infatti, secondo il diritto vivente, ai fini del riconoscimento della recidiva, occorre valutare se il nuovo delitto sia stato o meno espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo , in ragione di una serie di criteri specificamente indicati nella sentenza Calibè Sez. U, numero 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 , principio ribadito dalle stesse Sezioni Unite Sez. U, numero 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 Sez. U, numero 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 , che hanno poi rimarcato il relativo onere motivazionale che grava sul giudice di merito Sez. U, numero 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 Sez. U, numero 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione . Si tratta di una valutazione che comporta un motivato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, con una ricaduta estremamente significativa nei frequenti casi di recidiva qualificata tutti, fatta eccezione per quello della recidiva semplice ex articolo 99 c.p., comma 1 , poiché, per determinare il tempo necessario a prescrivere, hanno rilievo le circostanze aggravanti ad effetto speciale articolo 157 c.p., comma 2 e, quanto al termine massimo, sono previsti termini maggiori rispetto a quelli ordinari articolo 161 c.p., comma 2 . Va in proposito ricordato che, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex articolo 157 c.p., comma 2, sia sulla entità della proroga, in presenza di atti interruttivi Sez. 2, numero 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 Sez. 5, numero 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 Sez. 4, numero 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 Sez. 2, numero 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 Sez. 6, numero 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802 . Facendo un solo esempio, si consideri un caso di circonvenzione di persona incapace con la contestazione della recidiva reiterata aggravata articolo 99 c.p., comma 4, seconda parte , applicata la quale il tempo necessario a prescrivere va determinato in sedici anni e otto mesi, a fronte di soli sette anni e sei mesi se l'aggravante viene esclusa. Nella prassi sono tutt'altro che rari i casi, quale quello sopra citato, in cui il giudice di appello, in accoglimento di un motivo di gravame, esclusa l'applicazione della recidiva, rilevi che il reato è estinto per prescrizione e che la causa di estinzione, in ragione di detta esclusione, era maturata anteriormente alla pronuncia di primo grado in presenza della parte civile si pone la questione della revoca o meno delle statuizioni civili. Peraltro, sui poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione chiamato a decidere sull'azione civile, in presenza di estinzione del reato, è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia di non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 578 c.p.p. sentenza 30 luglio 2021, numero 182 , nella quale si è anche affermato che, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria ai sensi della suddetta norma del codice di rito, il giudice dell'impugnazione penale non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano articolo 2043 c.c. . La decisione appare assai innovativa, considerata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo la quale il potere di cognizione del giudice penale dell'impugnazione, chiamato a decidere sull'azione civile, riguarda sempre, in via diretta o incidentale, l'illecito penale dal quale deriva la responsabilità civile da danno ciò comporterebbe anche notevoli ricadute sul piano probatorio, in quanto l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio di valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità così Sez. U, numero 28911 del 2019, cit. . 7. Alle Sezioni unite, pertanto, viene rimessa la seguente questione se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero nel regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, numero 251 - per il riconoscimento di un'attenuante, la eliminazione di un'aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato , possa decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili , ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.