La ratio dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario consiste nella prevalenza accordata alla tutela della salute pubblica e degli utenti della sanità pubblica e privata.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che le misure inerenti il contrasto alla pandemia non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari e che «il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro». Infatti, anche la giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che in tema di tutela della salute ai sensi dell' articolo 32, Cost., «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria» Corte Cost. numero 258/1994, numero 307/1990, numero 5/2018 .
Presidente/Estensore Corradino per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza numero 00552/2021, resa tra le parti, concernente atto di accertamento adempimento obbligo vaccinale Visto l'articolo 62 cod. proc. amm. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Visti tutti gli atti della causa Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U. - omissis - Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 il Pres. M.C. e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza Deve preliminarmente ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo. La spendita di poteri amministrativi sull'accertamento circa la inosservanza dell'obbligo vaccinale radica la giurisdizione di questo giudice amministrativo perché espressione di esercizio di pubblico potere. Tale giurisdizione si estende anche alla comunicazione di sospensione dal servizio, atteso che una simile evenienza costituisce effetto che discende direttamente dalla legge a carico del sanitario inottemperante Consiglio di Stato, Sez. Terza, ordinanza 6791/2021 Considerato che, in tema di obbligo vaccinale per il personale sanitario, i rilievi di parte appellante non sono idonei a superare la necessità di operare il bilanciamento di interessi tra la salute pubblica e la libertà di autodeterminazione del singolo Considerato che, nel bilanciamento tra detti interessi, tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali, deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata e ciò sotto un profilo di solidarietà sociale nei confronti “delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età , che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza” Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, numero 7045 . Considerato che l'obbligo vaccinale per il personale sanitario “è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale articolo 2 Cost. , ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia” Consiglio di Stato, Sez. Terza, sent. 7045/2021 cit. Ritenuto che, anche alla luce dell'evoluzione della ricerca scientifica, non si ravvisano ragioni per rimeditare – come invece richiesto da parte appellante - i principi espressi nella citata sentenza numero 7045/2021 resa da questa Sezione e ciò in quanto le misure contestate da parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari. Deve in questa sede ribadirsi che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro Considerato che, salva la più approfondita valutazione che sarà effettuata in sede di merito, le soluzioni legislative non sembrano allo stato violare le norme Costituzionali e sovrannazionali. Ed invero, come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute ai sensi dell' articolo 32 della Costituzione “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria sentenze numero 258 del 1994 e numero 307 del 1990 , Corte Costituzionale, sent. 5/2018 Impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni in rito sollevate dalla parte appellata che saranno anch'esse oggetto di approfondimento nella sede di merito Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza respinge l'appello Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.