Ricettazione e nullità della notifica del decreto di citazione

«Il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato».

Il difensore di un imputato, accusato di ricettazione, ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell'articolo 606, lett. b e c c.p.p., quanto alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato che al difensore nominato ex articolo 97, comma 1, c.p.p. La notifica sarebbe stata effettuata solo al difensore appellante e non sarebbe stata ricevuta dal ricorrente. La doglianza è fondata. Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, ai fini della dichiarazione di assenza «non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» Cass. numero 23948/2019 . Ne consegue che « … il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato». L'articolo 420-quater c.p.p. prevede che «quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria». Inoltre, secondo l'articolo 420-bis, comma 2, c.p.p., «ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato». Per questi motivi, la S.C. annulla la pronuncia impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Presidente Verga – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 21 novembre 2019, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del tribunale monocratico di Cosenza del 3-4-2017 confermava la condanna alle pene di legge di S.M. in ordine ai delitti di cui agli articolo 474 e 648 c.p., concedendo allo stesso il beneficio della non menzione della condanna. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex articolo 173 disp. att. c.p.p., lamentava - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lett. b e c , quanto alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato che al difensore nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 1, essendo stata effettuata la notificazione soltanto al difensore appellante nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, e non avendo ricevuto comunicazione alcuna il ricorrente - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lett. b ed e , in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione ed all'elemento soggettivo in particolare, apparendo la sentenza impugnata viziata da manifesta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ex articolo 712 c.p Considerato in diritto 2.1 Il primo motivo è fondato nella parte in cui deduce la nullità per omessa notifica all'imputato della citazione in appello. Al proposito, infatti, occorre rilevare che il processo si è svolto in assenza dell'imputato e che le notificazioni sono state effettuate ai sensi dell'articolo 420 bis c.p.p., al difensore di ufficio poiché la notificazione al domicilio eletto dall'imputato non risultava possibile. Orbene, secondo la recente interpretazione delle Sezioni Unite, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa Sez. U, numero 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420 - 01 . In motivazione la pronuncia estende l'interpretazione delle cause di nullità della citazione al difensore di ufficio anche a situazioni diverse ma del tutto paragonabili al predetto caso ed invero si afferma espressamente che È ora opportuno ampliare la valutazione di questa Corte alla complessiva portata delle ipotesi in cui l'articolo 420 bis c.p.p., per comprendere in che termini la realizzazione delle date situazioni, in condizioni di effettività, consenta la dichiarazione di assenza anche se non vi sia stata notifica personale della vocatio in ius all'imputato. 13.1. Va considerato il contesto complessivo della disposizione L'articolo 420 bis c.p.p., comma 2, indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza volontaria . Si tralascia, per ora, il caso della sottrazione alla conoscenza di cui si dirà alla fine. Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto incondizionato al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'articolo 420 quater c.p.p., prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria . La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. 13.2. Su questi presupposti, si comprende che l'articolo 420 bis c.p.p., comma 2, nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza . Facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'articolo 420 bis c.p.p., al fine del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie. Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva conta il risultato sostanziale. Se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, quali previste dall'articolo 157 c.p.p., sino al comma 7, nonché le notifiche presso un domicilio eletto effettivo nel senso già detto, o presso il difensore di fiducia secondo le varie disposizioni ivi compresa, di norma, la notifica presso il difensore di fiducia del latitante . In definitiva, la portata della disposizione in questione rende utilizzabili ai propri fini la notifica effettuata non a mani proprie che risulti possibile Va solo chiarito che, in base alle espresse disposizioni di legge ed alla interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica possibile , ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte quale la notifica a mezzo di persona convivente e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l'atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio . L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la fondatezza del primo motivo invero dall'analisi degli atti, che questa corte è chiamata ad effettuare nel caso di eccezioni di nullità, risulta proprio che tentata la notifica presso il domicilio eletto di OMISSIS s.numero c., il S.M. risultava non presente presso quel luogo, sconosciuto ed altresì non reperibile presso l'intero comune di Rende a tal punto si procedeva pertanto con la notifica per il giudizio di appello presso il difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, che era individuato nel sostituto ex articolo 97 c.p.p., comma 4, nominato in primo grado e che risultava autore dell'atto di appello. L'avvenuta notifica ad un difensore di ufficio, peraltro nominato in sostituzione di altro precedentemente indicato, mai entrato in contatto con il S.M. , rende evidente che l'imputato non ha avuto alcuna conoscenza dello svolgimento del processo di appello e che l'assenza non risulta pertanto validamente dichiarata in tale fase difatti l'elezione di domicilio in OMISSIS s.numero c. non risulta seria nella misura da potere affermare sussistere una effettiva relazione tra il luogo e l'imputato e vi è certezza che lo stesso imputato non aveva mai avuto alcun rapporto con il difensore nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, nè risulta averne avuto successivamente alla proposizione dell'appello. Ne risulta affermare che da una molteplicità di atti risulta chiaramente che l'imputato non ha mai avuto conoscenza del processo di appello con conseguente impossibilità di dichiararne l'assenza. Conseguentemente facendo applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite nella sopra citata pronuncia l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.