Figlia affetta da una forma lieve di autismo: niente permesso al detenuto per incontrarla di persona

L’uomo dovrà continuare a sfruttare l’opportunità fornitagli sino ad oggi, ossia colloqui in videochiamata con la figlia. Questo strumento gli potrà consentire di mantenere una relazione con la ragazzina e di fornirle supporto psicologico ed emotivo.

Impossibile concedere al detenuto il permesso per recarsi a casa per fare visita alla figlia, nonostante quest'ultima sia affetta da una forma lieve di autismo. Egli dovrà continuare a fare affidamento sulle videochiamate – tramite Skype e tramite WhatsApp – per relazionarsi con la figlia e darle supporto a livello psicologico. Negativa per il detenuto la posizione assunta dal magistrato di sorveglianza. Respinta l' istanza da lui presentata e mirata ad ottenere un permesso di necessità per « incontrare la figlia » di circa 15 anni «affetta da disturbi di comportamento con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico e depressione, disturbi conseguenti a fenomeni di bullismo scolastico e all'assenza della figura paterna». Il giudice ritiene non decisiva «l'impossibilità per la ragazzina», a causa dei disturbi che la affliggono da tempo, «di recarsi in carcere per effettuare colloqui visivi col padre». E questa valutazione è connessa anche alla constatazione che «in ogni caso, il detenuto ha effettuato, tra marzo 2020 e gennaio 2021, ben diciannove colloqui visivi, tramite Skype e WhatsApp, con la figlia» così sono state soddisfatte, secondo il giudice, «le esigenze connesse al mantenimento della relazione affettiva» del detenuto con la figlia. A dare solidità al pronunciamento del magistrato di sorveglianza provvede ora la Cassazione, respingendo le obiezioni proposte dal detenuto. I magistrati ritengono la situazione presa in esame non caratterizzata da alcun evento familiare di particolare gravità. Illogico, viene chiarito, il richiamo fatto dalla difesa al «beneficio che il contatto con il padre produrrebbe per l'equilibrio psico-fisico della minore», poiché «l'ovvio beneficio che la continuità della relazione con il genitore comporterebbe sulle problematiche della giovane» non basta a dare sostanza alla richiesta di un permesso di necessità per un incontro diretto a casa tra il detenuto e la ragazzina. Per completare questo ragionamento, infine, i Giudici pongono anche sotto accusa il comportamento tenuto dall'uomo, il quale, «nonostante la possibilità di effettuare colloqui in video con la figlia», ha volutamente ignorato «le indicazioni degli operatori sanitari» e ha deciso di «interrompere tale forma di comunicazione, utilizzata in ben venti occasioni», spiegando questa scelta con «una personale e non riscontrata valutazione di inidoneità del mezzo a soddisfare le esigenze della figlia di mantenere un contatto assiduo con lui», mentre «quelle videochiamate avrebbero potuto fornire supporto psicologico ed emotivo», chiosano i Giudici, alla ragazzina a fronte dei «disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni» e della «forma lieve di autismo» che la affliggono da tempo.

Presidente Tardio – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 27/1/2021, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari rigettò l'istanza di permesso di necessità proposta, ex articolo 30 Ord. penumero , da C.A. , detenuto nella Casa di reclusione di omissis , al fine di incontrare la figlia minore, nata il omissis , affetta da severi disturbi di comportamento con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico e depressione conseguenti a fenomeni di bullismo scolastico e all'assenza della figura paterna come da certificato rilasciato dall'UOC di Neurologia II dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania in data 4/1/2020 . Ciò in quanto l'impossibilità, per la minore, di recarsi in carcere per effettuare colloqui visivi a causa di tali disturbi non configurava un evento eccezionale di particolare gravità contemplato dall' articolo 30 Ord. penumero e, in ogni caso, il detenuto aveva effettuato 19 colloqui visivi via Skype e WhatsApp con la figlia tra il omissis sicché erano state soddisfatte le esigenze connesse al mantenimento della relazione affettiva con la minore. 1.1. Nel corso del giudizio di impugnazione, C. ha prodotto, per mezzo del difensore, un certificato medico dell'ASL Napoli I Centro, Distretto … , attestante che la minore presentava disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e una lieve forma di autismo , da imputarsi all'assenza della figura paterna e a situazioni di bullismo. Inoltre, la difesa ha chiesto la concessione del beneficio di cui all' articolo 21-ter Ord. penumero . All'esito del giudizio, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza in data 4/5/2021, ha rigettato il reclamo. Secondo il Collegio, infatti, il disturbo comportamentale di tipo autistico che affligge la figlia del detenuto non rientrerebbe fra gli eventi familiari di particolare gravità di cui all' articolo 30, comma 2, Ord. penumero Ciò in quanto, da un lato, la forma lieve di autismo da cui la minore è affetta impedirebbe di configurare un evento familiare di particolare gravità e, dall'altro lato, la natura perdurante del relativo disturbo comportamentale sarebbe incompatibile con la nozione di evento , che richiama accadimenti specifici e circoscritti, con tendenziale esclusione delle situazioni destinate a protrarsi nel tempo, salvo che il loro peggioramento determini una incidenza nella vita del detenuto. Quanto all'istanza di concessione del beneficio di cui all' articolo 21-ter Ord. penumero , anche a non volerla considerare inammissibile trattandosi di nuova domanda proposta in sede di impugnazione tra l'altro solo nella fase di discussione , la stessa è stata rigettata per l'assenza di una situazione di imminente pericolo di vita o di handicap grave accertato con le modalità richieste dalla norma e non ricorrendo gravi condizioni di salute della minore, posto che la certificazione attesterebbe la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una lieve forma di autismo . In ogni caso, secondo il Tribunale C. avrebbe potuto fornire un supporto psicologico ed emotivo alla figlia grazie ai 20 colloqui effettuati con il sistema di videochiamata, interrotti arbitrariamente dal detenuto, in assenza di qualunque valutazione specialistica e, anzi, a fronte di una certificazione sanitaria che raccomandava la possibilità che la giovane potesse interagire con la figura paterna. 2. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Anna Maria Busia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. , la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , che l'ordinanza impugnata non abbia approfonditamente valutato il contemperamento tra le esigenze di salute mentale e di serena crescita della minore e le esigenze trattamentali di C. nè sarebbero stati valutati i benefici che l'instaurazione di uno stabile rapporto padre-figlia potrebbe comportare. La minore, infatti, soffrirebbe di depressione e di gravi disturbi comportamentali con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico, legati sia a fenomeni di bullismo scolastico, sia alla mancanza della figura paterna nel corso della sua infanzia e adolescenza, come certificato dalla visita neurologica effettuata il 4/1/2021 presso la omissis , e dalla visita medica effettuata in data 26/3/2021 presso la ASL di Napoli. Dai dati clinici disponibili emergerebbe che la minore non possa recarsi presso la struttura carceraria a causa della sua comprovata fragilità psichica e che l'instaurazione di un legame affettivo stabile con il padre potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per tutelarne la salute psicologica. La motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza in merito all'idoneità dei video-colloqui a sopperire alle esigenze della minore non spiegherebbe perché tali modalità di incontro fossero adatte al caso specifico. 3. In data 9/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, pertanto, deve essere respinto. 2. L' articolo 30 Ord. penumero dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità . Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall' articolo 30, comma 2, Ord. penumero , devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto Sez. 1, numero 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01 Sez. 1, numero 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01 . In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di prossimi congiunti , nell'accezione offerta dall' articolo 307 c.p. , comma 4, Sez. 1, numero 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01 . Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato Sez. 1, numero 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476-01 , oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto Sez. 1, numero 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01 o di un fratello anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire ai detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso così Sez. 1, numero 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01 per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, numero 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute Sez. 1, numero 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata sino a ritenersi sussumibile nella nozione di evento di particolare gravità di cui all' articolo 30 Ord. penumero anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto Sez. 1, numero 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto . 3. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza si connota in termini del tutto adeguati e pienamente rispondenti alla delineata cornice di principio, non ravvisandosi, nella situazione allegata, alcun evento familiare di particolare gravità nei termini anzidetti, tenuto conto della eccezionalità che caratterizza l'istituto. La difesa, invero, ha incentrato il ricorso sulla circostanza che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato il beneficio che il contatto con il padre produrrebbe per l'equilibrio psico-fisico della minore. Tale deduzione non appare, tuttavia, conferente rispetto alle puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che, come ricordato, ha evidenziato la non riconducibilità delle esigenze poste a fondamento dell'istanza al perimetro della fattispecie legale. Ne consegue, pertanto, che l'ovvio beneficio che la continuità della relazione con il genitore produrrebbe sulle problematiche della giovane non vale a colmare il divario tra la situazione rappresentata e il profilo strutturale-funzionale del permesso di necessità, che non si attaglia a situazioni permanenti, non qualificabili in termini di particolare gravità e, soprattutto, riconducibili a esigenze altrimenti soddisfabili. A questo proposito è appena il caso di ribadire che nonostante la possibilità di effettuare videocolloqui con la figlia, il detenuto, andando di contrario avviso rispetto alle indicazioni degli operatori sanitari, ha ritenuto di interrompere tale forma di comunicazione, utilizzata, tra il 24/4/2020 e il 30/1/2021, in ben 20 occasioni, sulla base di una personale e non riscontrata valutazione di inidoneità del mezzo a soddisfare le esigenze della piccola di mantenere un contatto assiduo con il genitore. 4. Quanto, poi, all'istanza ex articolo 21-ter Ord. penumero , va preliminarmente considerato che essa era, ab origine, inammissibile, atteso che la stessa non costituiva oggetto del reclamo e che la statuizione del dispositivo dell'ordinanza si riferisce unicamente ad esso e non alla domanda incidentale formulata in sede di giudizio di impugnazione. In ogni caso, nel merito le censure sono manifestamente infondate. L' articolo 21-ter, comma 1, Ord. penumero prevede che il genitore detenuto possa essere autorizzato a fare visita al figlio minore in caso di imminente pericolo di vita di quest'ultimo o qualora il minore versi in gravi condizioni di salute per la presenza di un handicap grave ex L. numero 104 del 1992, articolo 3, comma 3, accertata ai sensi della L. numero 104 del 1992, articolo 4 . Tuttavia, nel caso in esame, è stata accertata unicamente la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma lieve di autismo, sicché il Tribunale ha condivisibilmente respinto la richiesta della misura. Inoltre, come già osservato, il detenuto, andando di contrario avviso rispetto a quanto certificato dai sanitari, i quali raccomandavano che la figlia interagisse con la figura paterna, ha interrotto, del tutto contraddittoriamente, i colloqui in videochiamata con la piccola, che pure avrebbero potuto contribuire a realizzare quel supporto psicologico ed emotivo che si vorrebbe perseguire attraverso il beneficio in parola. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.