Il danno cagionato da cose in custodia

«Una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode … ».

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso numero 3041/2022, proposto dalla ricorrente Y.Z. contro una società di Monza, per una causa riguardante la responsabilità civile per un danno conseguente ad un sinistro. Nel 2013, il ricorrente agiva in giudizio, a seguito di una caduta su un marciapiede, sito a Monza, di proprietà della società L.C., in quanto proprietaria del manto stradale, contestando l'omessa manutenzione dello stesso, che gli avrebbe procurato varie lesioni. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea, giudizio confermato in seguito anche della Corte d'Appello di Milano. Il ricorrente Y.Z. ha pertanto proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. Con il principale motivo di doglianza, il ricorrente contesta che la sentenza impugnata abbia reso una motivazione apparente, in quanto avrebbe censurato la parte relativa all'imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada, senza tenere conto del fatto che i danni lamentati erano riconducibili al dislivello del marciapiede. Il motivo è fondato. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda risarcitoria, sulla base dell'insussistenza dell'intrinseca pericolosità del dislivello quale causa della caduta del ricorrente , la Corte d'Appello avrebbe posto a carico di Y.Z. un onere che non gli apparteneva. Non spetterebbe, infatti, al ricorrente fornire prova dell'imprevedibilità e dell'evitabilità dell'insidia del marciapiede. Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, si sottolinea infatti che «una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode … » Cass. numero 26524/2020 . Pertanto, la Suprema Corte decide di accogliere il ricorso principale.

Presidente Amendola – Relatore Giaime Guizzi Ritenuto in fatto che Y.Z. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 3151/20, del 2 dicembre 2020, della Corte di Appello di Milano, che respingendone il gravame avverso la sentenza numero 2134/19 del Tribunale di Monza ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento darmi, ex articolo 2051 c.c., proposta nei confronti della società omissis di T.D. d'ora in poi, omissis che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio, nei confronti della società omissis , per vederne affermata la responsabilità in quanto proprietaria del marciapiede sito alla omissis per omessa manutenzione dello stesso, in relazione ai danni alla propria persona derivati da un sinistro occorsole il 15 gennaio 2013 che non ammesse dal primo giudice nè le prove orali richieste dall'attrice, nè la CTU medica e dinamica , il giudizio si concludeva con l'esclusione della responsabilità ex articolo 2051 c.c. che esperito gravame dall'attrice soccombente il giudice di appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Y., sulla base come detto di tre motivi che il primo motivo articolato in due censure, rispettivamente proposte ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 4 e 3 denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4 , e articolo 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'articolo 2697 c.c. che, innanzitutto, si contesta la sentenza impugnata per aver reso una motivazione apparente sulla principale doglianza sollevata dall'odierna ricorrente con il proprio gravame, in particolare nella parte cui esso censurò che con riferimento all'imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada non si sarebbe tenuto conto del fatto che i danni lamentati erano eziologicamente riconducibili al disivello tra la bocca di lupo/grata ed asfalto che la seconda censura, invece, investe la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui il soggetto che agisce ex articolo 2051 c.c. è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia che il secondo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 violazione dell'articolo 2051 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente l'infondatezza della domanda risarcitoria, determinata dalla non prevedibilità e invisibilità della situazione di pericolo indicata dalla parte attrice, quale causa della caduta a terra , dal momento che il dislivello nella grata del marciapiede era essa stessa insidia ed in quanto tale intrinsecamente pericoloso che il terzo motivo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 violazione dell'articolo 115 c.p.c., in relazione alla scelta di non ammettere CTU medico-legale e dinamica , dal momento che la stessa avrebbe assunto i caratteri della consulenza percipiente che è rimasta solo intimata la società omissis che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021. Considerato in diritto che il ricorso va accolto, in relazione alla seconda censura oggetto dei primo motivo che in relazione alla prima censura deve, infatti, ribadirsi l'avvenuta riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale Cass. Sez. sent. 7 aprile 2014, numero 8053, Rv. 629830-01, nonché, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, numero 23828, Rv. 637781-01 Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, numero 16502, Rv. 637781-01 Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, numero 13248, Rv. 658088-01 , quale conseguenza della novellazione del testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 , disposta dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, numero 134, testo applicabile ratione temporis al presente giudizio che il vizio di motivazione, dunque, costituisce evenienza ormai ipotizzabile quando la parte motiva della sentenza rechi argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento Cass. Sez. Unumero , sent. 3 novembre 2016, numero 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, numero 13977, Rv 654145-01 , o risulti affetta da irriducibile contraddittorietà cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, numero 23940, Rv. 645828-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, numero 22598, Rv. 650880-01 , ovvero sia connotata da affermazioni inconciliabili da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, numero 16111, Rv. 64962801 , mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, numero 20721, Rv. 65001801 , ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente d'al testo della sentenza impugnata Cass. Sez. Unumero , sent. numero 8053 del 2014, cit. , vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, numero 20955, non massimata che, nel caso di specie, il vizio di motivazione è ipotizzato con riferimento alla dedotta imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada , con particolare riferimento al dislivello tra la bocca di lupo-grata ed asfalto , secondo quanto sarebbe dato evincersi nella relazione medico legale prodotta , oltre che dalla stessa dinamica del sinistro che, nella specie, la ricorrente neppure deduce quale sia il profilo di irriducibile contraddittorietà o di inconciliabilità delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale, la quale, oltretutto, è pervenuta alla conclusione della non configurabilità di un'insidia imprevedibile e invisibile sulla base di una serie di rilievi che non integrano l'ipotesi dell'impiego di argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice che essa, difatti, ha ritenuto che la presenza di pioggia battente al momento del sinistro non impediva a parte appellante di rendersi conto della presenza dell'avvallamento , dovendo, anzi, proprio il ristagno d'acqua allertare il pedone, evidenziando il difetto di planarità del manto stradale , valorizzando, inoltre, la circostanza che la danneggiata abitasse nelle immediate vicinanze del luogo della caduta , ciò che renderebbe difficile ipotizzare che quei tratto di strada fosse inconsueto e dunque sconosciuto che l'insussistenza del vizio di motivazione, tuttavia, non rende per ciò solo legittima la conclusione alla quale è pervenuta la Corte ambrosiana che, difatti, la seconda censura oggetto del primo motivo di ricorso è fondata che, sul punto, va premesso che la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, numero 13395, Rv. 649038-01 nello stesso senso Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, numero 18092, Rv. 658840-01, nonché già Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, numero 15107, Rv. 626907-01 che tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa che la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto dell'insussistenza dell'intrinseca pericolosità del dislivello indicato dalla danneggiata come causa della caduta a terra , e ciò non essendo stata provata l'imprevedibilità dell'insidia , ha posto a carico dell'odierna ricorrente tenuta alla prova del solo nesso causale tra res ed evento dannoso un onere che non le incombeva, non essendo chi agisce ex articolo 2051 c.c. tenuto a fornire la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, numero 11802, Rv. 640205-01 nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sei, ord. 9 marzo 2020, numero 6651, non massimata che, del resto, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sempre con riferimento ai danni ex articolo 2051 c.c. originati da cadute dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale, è stato affermato che non risulta predicabile la ricorrenza dei caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., commi 1 o 2 , richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno cfr. Cass. Sez. 3, sera. 20 novembre 2020, numero 26524 in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, numero 4035 che, pertanto, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode , essendo la stessa esclusa dal caso fortuito , ovvero da un evento che praevideri non potest così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. numero 26524 del 2020, cit.   -che il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.