«Non è previsto nel nostro ordinamento l’annullamento della sentenza “in autotutela”. Il giudice consuma ogni potere decisorio dopo la lettura del dispositivo in udienza, ad eccezione di quello di emenda degli errori materiali dello stesso dispositivo».
Il Tribunale di Tivoli, all'esito di un procedimento celebrato con il rito abbreviato, condannava l'imputato alle pene previste per alcuni reati, tra cui violenza sessuale e reato continuato. La Corte d'Appello confermava con sentenza la condanna, ma poi, nella stessa giornata, ne annullava il dispositivo, rimettendo la causa sul ruolo. L'imputato ricorre in Cassazione, eccependo l'abnormità del provvedimento di annullamento del dispositivo, poiché non idoneo a produrre effetti giuridici ed in quanto il dispositivo depositato di una sentenza non può essere annullato, se non mediante il ricorso in Cassazione. La doglianza è fondata. Infatti, «è abnorme il provvedimento con il quale il giudice modifichi o integri, al di fuori delle ipotesi di correzione materiale e di esercizio delle facoltà di cui all'articolo 547 c.p.c., la sentenza dallo stesso pronunziata dopo la pubblicazione, avvenuta nelle forme di cui all'articolo 545, commi 2 e 3 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e/o redatta a norma dell'art 544, comma 1, c.p.c.» Cass. numero 1804/2002 . Non è previsto, infatti, dal nostro ordinamento l'annullamento della sentenza “in autotutela”. Dopo la lettura del dispositivo in udienza, quindi, si consuma ogni potere decisorio del giudice, se non quello di «emenda degli errori materiali dello stesso dispositivo». Per questi motivi, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata.
Presidente Sarno – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2014 il Tribunale di Tivoli, all'esito del processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato l'imputato alle pene di legge per il reato di cui agli articolo 81 cpv, 609-bis c.p. e articolo 609-ter c.p., comma 1. Con sentenza in data 2 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, ma, in pari data, ha annullato il dispositivo, rimettendo la causa sul ruolo. 2. La difesa dell'imputato eccepisce l'abnormità del provvedimento di annullamento del dispositivo della sentenza del 2 dicembre 2020 e di rimessione del processo sul ruolo. Espone che alle 9,25 era stato chiamato il processo e che la Corte di appello aveva confermato la condanna all'esito della camera di consiglio. Successivamente alle 12,12, dopo il deposito del dispositivo, era stato riaperto il verbale e la Corte aveva rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Veronica Paturzo, aveva rimesso il processo sul ruolo e aveva disposto di citare nuovamente le parti per l'udienza del 21 gennaio 2021 dinanzi a un collegio in diversa composizione. Alle ore 12,15 era stato annotato in calce al dispositivo di sentenza depositato Annullato rimesso il processo sul ruolo come da verbale . Sostiene che il provvedimento impugnato esulava dagli schemi previsti dalla legge processuale ed era inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico, perché un dispositivo di sentenza depositato non era passibile di alcun annullamento se non attraverso il ricorso per cassazione. Trattavasi di atto privo dei requisiti minimi dell'atto giurisdizionale. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di abnormità. Precisa che la potestà giurisdizionale si era già consumata con il deposito del dispositivo. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. È abnorme il provvedimento con il quale il giudice modifichi o integri - al di fuori delle ipotesi di correzione di errore materiale e di esercizio delle facoltà di cui all'articolo 547 c.p.p. - la sentenza dallo stesso pronunziata dopo la pubblicazione, avvenuta nelle forme di cui all'articolo 545 c.p.p., commi 2 e 3 mediante lettura del dispositivo e/o della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 c.p.p., comma 1, Cass., Sez. 6, numero 1804 del 09/12/2002, dep. 2003, Canino, Rv. 223486-01, in un caso in cui il GIP, dopo aver pronunciato la sentenza ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., aveva ammesso la costituzione di parte civile, aveva liquidato le spese in suo favore e rinnovato la lettura del dispositivo, in assenza del difensore dell'imputato . In questo caso, la Corte di appello di Roma, dopo aver pubblicato la sentenza, si è avveduta di un vizio di forma per l'omessa notifica dell'avviso al difensore e ha rimesso la causa sul ruolo con rinvio a un diverso collegio per la relativa trattazione. Sennonché non è previsto nel nostro ordinamento l'annullamento della sentenza in autotutela . Il giudice consuma ogni potere decisorio dopo la lettura del dispositivo in udienza, ad eccezione di quello di emenda degli errori materiali dello stesso dispositivo. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.