«La responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno […]».
Un uomo, a causa della presenza di liquame in una stazione ferroviaria, cadeva rovinosamente a terra dopo essere sceso dalle scale mobili. Il protagonista della vicenda, quindi, citava in giudizio la società dei trasporti al fine di ottenere il risarcimento del danno. La domanda è infondata. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula l'esistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, «tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa». Detta norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, mentre resta a carico del custode offrire «la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» Cass. numero 15761/2016 . La Suprema Corte, inoltre, con riguardo al caso fortuito, ha precisato che esso è «ciò che non può prevedersi mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi , per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode» Cass. numero 25837/2017 . Applicando i principi appena esposti, quindi, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sia configurabile l'esimente del caso fortuito, sia perché il danno è stato determinato da cause create da terzi, sia perché si è in presenza di alterazioni repentine e non prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo, non potevano essere rimosse per la mancanza del tempo necessario a provvedervi. Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che, prima dell'attore, nessun'altro era caduto, per cui si può ritenere che la dispersione del liquido fosse dovuta al passaggio di uno degli altri utenti. Inoltre, nemmeno risulta configurabile una condizione di pericolo occulto, in quanto la chiazza di liquido era verosimilmente avvistabile. Per questi motivi, il Tribunale rigetta la domanda.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio dinnanzi a questo Tribunale, S.p.A., in persona del l.r.p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i pregiudizi subìti a causa dell'incidente occorsogli in data 27.09.2016. Assumeva che, il giorno 27.09.2016 alle ore 17.20 ca., si trovava nella stazione Termini della Metro, quando, appena sceso dalle scale mobili che conducono alla banchina direzione Tiburtina rovinava a terra a causa della presenza di liquame, non visibile, né prevedibile anche per la presenza congestione di presenze . A seguito dell'accaduto riportava lesioni personali, che-aggravandosi durante il viaggio di rientro a R.C., città di residenza ne rendevano necessario il trasporto presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticato trauma spalla dx con sospetta lesione della cuffia rotatoria , con prognosi di giorni 10. Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta ai sensi dell'articolo 1681 c.c. e/o dell'articolo 2051 c.c , ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni nella somma ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio S.p.A., in persona del l.r.p.t., che, nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto e diritto deduceva la inapplicabilità al caso di specie della speciale responsabilità ex articolo 1681 c.c., in quanto il sinistro, per come descritto nell'atto introduttivo, si era verificato sulle scale di accesso alla stazione metropolitana, lontano dal mezzo di locomozione ed indipendentemente dalle operazioni connesse e/o accessorie al trasporto in senso stretto riconduceva la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente alla imprudenza o negligenza dell'attore. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa di R., in persona del l.r.p.t., quale propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile verso terzi, a fini di garanzia e manleva. Concludeva, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e comunque priva di supporto probatorio in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, nella condanna de di R., stante l'operatività della copertura assicurativa per gli eventi dedotti in citazione con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio di R , in persona del l.r.p.t, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la indeterminatezza della domanda attorea, priva dei requisiti posti dall'articolo 163 c.p.c. comma 3, nr. 3 e 4 deduceva la inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto normativo dell'articolo 2051 c.c., in difetto dei requisiti ivi previsti e la inconfigurabilità della responsabilità aquiliana. Concludeva, in via preliminare, per la improcedibilità della domanda nel merito, per il rigetto di essa in quanto infondata in punto di fatto e di diritto o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, nel riconoscimento della concorsualità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo con conseguente riduzione della somma liquidata con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, l'escussione testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2021 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c Motivi della decisione Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'articolo 2051 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità tra molte Cass. 29/07/2016, numero 15761 . In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile cfr. Cass. sent. numero 2482 del 01.02.2018 . Su quest'ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi , per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode cfr. Cass. ord. 31/10/2017, numero 25837 . Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto. Ebbene, i testi escussi hanno dichiarato che l'attore è caduto immediatamente dopo essere sceso alle scale mobili ho visto che appena mio padre ha messo il piede sul pavimento, dopo le scali mobili, è scivolato su del liquido c'era bagnato . cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2019 ho visto mio suocero cadere, quando ha messo il piede sul pavimento è scivolato ed è caduto cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2019 . Vi è, dunque, concordia nel ritenere che la caduta dell'attore sia stata determinata dalla presenza di liquido subito dopo la discesa delle scale mobili dopo le scale mobili, c'era la piattaforma di ferro e il bagnato era sul pavimento immediatamente dopo, appena che finisce la piattaforma cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2019 e non dalle condizioni della rampa cedimenti, dissesti, buche, rottura dei gradini . Sicché, può ritenersi in applicazione dei principi in tema di causalità che la presenza del liquido abbia prodotto efficacia determinante dell'evento dannoso. Le risultanze istruttorie consentono di valorizzare un ulteriore elemento di fatto, ovverossia che nessuno prima dell'attore era caduto C.G.A. ho aspettato 5/6/10 minti prima che arrivassero, non saprei quantificare l'attesa in quel mentre ho visto passare sul posto dove è caduto altre persone nessuno delle persone che ho visto è caduta, saranno state un sette o dieci persone cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 31.01.2019 . Ciò induce a ritenere, trattandosi di insidia non connessa intrinsecamente con la struttura della cosa e considerata la fruizione collettiva della Metro da parte della generalità degli utenti che la dispersione di liquido sia presuntivamente dovuta al passaggio precedente di uno di essi. Ebbene, ritiene questo Giudice, che poiché il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi è configurabile l'esimente del caso fortuito, in quanto si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ritiene, inoltre, il giudicante che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2043 c.c Detta disposizione, infatti, impone , nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere , di far sì che il luogo aperto non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto detta responsabilità può, quindi , configurarsi a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso. Orbene, in base a quanto dichiarato dai testi, il sinistro è avvenuto in condizioni di luminosità e la chiazza di acqua era ampia e, quindi, verosimilmente avvistabile C.G.A. l'illuminazione era tale da consentire di vedere quando mi sono avvicinato ho visto che c'era una bella chiazza d'acqua c'era abbastanza bagnato, un bel po' . Per tali ragioni non appare ravvisabile alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità. Infine, la fattispecie in esame non appare sussumibile nell'alveo normativo dell'articolo 1681 c.c., non risultando acclarata la sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra l'attività posta in essere dal vettore e il pregiudizio denunciato. Per quanto sopra, la domanda attorea non può trovare accoglimento la domanda di manleva resta assorbita. Tenuto conto della avvenuta prova del fatto storico in sé e della oggettiva difficoltà di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa 1. rigetta la domanda e dichiara assorbita la domanda di manleva 2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.