Smentita la visione del GIP del Tribunale. I Giudici della Cassazione pongono in evidenza la gravità dell’episodio, anche tenendo conto della presenza, a poca distanza dall’uomo, di una bambina.
Sacrosanto l'arresto dell'uomo beccato a dedicarsi all' onanismo in treno. Impossibile ridimensionare la gravità dell'episodio, soprattutto tenendo conto della presenza di una bambina e del fatto che l'episodio ha provocato una sosta forzata del convoglio. Scenario dell'increscioso episodio, verificatosi nell'agosto del 2020, è un treno regionale lungo la tratta Ferrara-Rimini. A riportare l'accaduto alle forze dell'ordine è una donna, ritrovatasi a poca distanza da un uomo intento a masturbarsi. A completare il quadro, rendendolo ancora più grave, la constatazione che a poca distanza dai due passeggeri è presente anche una bambina . Prontamente la polizia giudiziaria provvede all'arresto dell'uomo, arresto che però, a sorpresa, non viene convalidato dal GIP del Tribunale. Secondo il giudice non emergono «gravità del fatto o pericolosità del soggetto». In particolare, viene messo nero su bianco che «l'uomo non può qualificarsi come soggetto pericoloso, né sul piano della sua personalità, né sotto il profilo di elementi di peculiare gravità della sua condotta», e viene poi aggiunto che «il fatto, segnalato da una singola persona, non può dirsi grave, non avendo destato nella medesima persona un particolare turbamento, stante la brevità degli accadimenti e la condizione di relativa tranquillità da essa palesata all'arrivo del personale del 118 in caserma». A contestare duramente la posizione assunta dal GIP del Tribunale è la Procura con un ricorso che convince in pieno la Cassazione. In premessa, i Giudici di terzo grado ricordano che «per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità di una loro presenza». E in questa ottica viene ribadito che «costituiscono luoghi abitualmente frequentati da minori anche i mezzi di trasporto pubblico», come un treno regionale. Per quanto concerne poi la valutazione relativa a «gravità del fatto e pericolosità del soggetto», i magistrati di Cassazione richiamano le «circostanze poste in evidenza dal pubblico ministero, in quanto note o conoscibili dalla polizia giudiziaria che aveva operato l'arresto in flagranza e comunque riscontrate in atti», circostanze che «rendono evidente che la valutazione ex ante cui il GIP era chiamato in ordine alla ragionevolezza dell'arresto dell'uomo non è stata correttamente operata». Soprattutto perché non può essere ignorata «la segnalata presenza di una minore, che ben avrebbe potuto vedere la scena, essendo seduta a breve distanza dell'uomo, all'interno di un mezzo adibito al trasporto pubblico, che peraltro veniva fermato a causa dell'episodio». Da non trascurare, infine, concludono i Giudici, il fatto che «si sia reso necessario chiamare il 118 per l'evidente stato di agitazione della donna che aveva assistito all'episodio». Tirando le somme, è lapalissiana la legittimità dell' arresto operato ai danni dell'uomo dalla polizia giudiziaria, concludono i magistrati.
Presidente Ferranti – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, con provvedimento reso in data 14 ottobre 2021 a seguito di annullamento di altro precedente provvedimento da parte della Corte di cassazione, non ha convalidato l'arresto eseguito a carico di E.O.R. nella flagranza del reato di atti osceni in luogo pubblico articolo 527 c.p. , comma 2 , contestato come commesso in omissis . A motivo della mancata convalida dell'arresto qualificabile come facoltativo il giudicante ha dedotto la carenza dei requisiti di cui all' articolo 381 c.p.p. , comma 4, gravità del fatto o pericolosità del soggetto , attese le modalità del fatto, riferite a un episodio, avvenuto su un treno regionale che percorreva la tratta omissis , in occasione del quale l'E.O. veniva colto da una passeggera tale D. L.A. F. nell'atto di masturbarsi, tra l'altro in prossimità di una minore ossia di una bambina dell'età apparente di circa 5 anni il giudicante, nell'argomentare circa la mancanza delle condizioni per eseguire l'arresto facoltativo, ha escluso che il prevenuto potesse qualificarsi come soggetto pericoloso, nè sul piano della sua personalità, nè sotto il profilo di elementi di peculiare gravità della sua condotta rispetto alla ordinaria fattispecie di reato e ha altresì evidenziato che il fatto, segnalato da una singola persona, non poteva dirsi grave, non avendo destato nella medesima un particolare turbamento, stante la brevità degli accadimenti e la condizione di relativa tranquillità palesata dalla donna all'arrivo del personale del 118 in caserma. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Ferrara, con atto corredato da un'ampia premessa, nel quale, sostanzialmente con unico motivo, denuncia la carente motivazione del provvedimento nella parte in cui esso esclude la sussistenza delle condizioni per l'arresto facoltativo. Il P.M. ricorrente osserva in primo luogo che è errato sostenere che la tratta ferroviaria ove il fatto fu commesso non fosse luogo abitualmente frequentato da minori, anche in considerazione della qualificabilità del delitto come reato di pericolo è poi erronea l'esclusione della gravità del fatto, atteso che l'indagato, che aveva sulle prime tentato la fuga, non poteva perciò stesso definirsi come soggetto collaborante ed inoltre non era stato dissuaso dal compiere il suo gesto dalla presenza di una donna e di una minore oltretutto a causa dell'episodio era stato temporaneamente interrotto il trasporto pubblico. Censurabile è anche l'esclusione, da parte del G.i.p., della gravità del fatto e della pericolosità dell'indagato sul rilievo che la D.L. , all'arrivo del 118 in caserma, appariva tranquilla il fatto stesso che si fosse reso necessario chiamare il 118, osserva il P.M., è sintomatico del turbamento della donna e, conseguentemente, della significativa gravità dell'episodio e della particolare riprovevolezza del comportamento dell'E.O. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si rammenta, in particolare, che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità Sez. 5, numero 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 265885 in tal senso si evidenzia che il controllo da parte del giudice sull'arresto facoltativo in flagranza deve avvenire valutando la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante il giudicante deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza numero 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Nowosielski e altro, Rv. 238533 . 1.2. Ciò premesso, deve constatarsi il provvedimento impugnato muove da una premessa erronea quanto alla ricorrenza dei presupposti che caratterizzano il reato in esame. Secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell' articolo 527 c.p. , comma 2, non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza numero 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280826 Sez. 3, Sentenza numero 26080 del 22/07/2020, G., Rv. 279914 , In aderenza a tale criterio, si è ritenuto che costituiscano luoghi abitualmente frequentati da minori anche mezzi di trasporto pubblico ad esempio un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato - e dunque frequentato – da minori per gli spostamenti cittadini cfr. Sez. 3, Sentenza numero 56075 del 21/09/2017, R., Rv. 271811 . 1.3. Quanto poi ai connotati di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, è di tutta evidenza che si tratta di valutazioni essenzialmente di pertinenza del giudice di merito ma, come si è già avuto modo di osservare, il perimetro valutativo del giudicante circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis gravità del fatto e personalità dell'arrestato non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire la convalida, è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga il giudice in condizione di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto come si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall' articolo 381 c.p.p. Sez. 1, Sentenza numero 4737 del 30/06/2000, Hu Aimei, Rv. 216744 . Rapportando, nel caso di specie, tali principi alla presunta assenza di gravità del fatto e alle ragioni che escluderebbero altresì la pericolosità dell'arrestato, deve constatarsi che le circostanze poste in evidenza dal P.M. ricorrente, in quanto note o conoscibili dalla P.G. che aveva operato l'arresto in flagranza e comunque riscontrate in atti, rendono evidente che la valutazione ex ante cui il giudicante era chiamato in ordine alla ragionevolezza dall'arresto in flagranza dell'indagato non è stata correttamente operata e si pone in disallineamento rispetto ai principi al riguardo affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità tra le dette circostanze si ricordano, fra l'altro, la segnalata presenza di una minore che ben avrebbe potuto vedere la scena, essendo seduta a breve distanza dall'autore del reato all'interno di un mezzo adibito al trasporto pubblico - che fra l'altro veniva fermato a causa dell'episodio in esame -, nonché il fatto che si sia reso necessario chiamare il 118 per l'evidente stato di agitazione della D.L. provocato dall'episodio cui la stessa aveva assistito. 2. Pertanto l'impugnata ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza deve essere annullata, stante la legittimità dell'arresto l'annullamento va disposto con la formula senza rinvio , poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici ex multis vds. Sez. 3, numero 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706 e, da ultimo, Sez. 5, Sentenza numero 30114 del 06/02/2018, P.M. in proc. P., Rv. 273279 . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.