Da valutare il potenziale pericolo rappresentato per lui, in caso di rimpatrio, dalle minacce a carattere religioso della famiglia della sua fidanzata. Fondamentale valutare anche il rischio di un danno attuale per la perdita di relazioni affettive, lavorative e, più in generale, del radicamento raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Il radicamento in Italia, testimoniato anche dal lavoro come badante, può legittimare la richiesta di protezione presentata dal cittadino extracomunitario che in patria, nonostante condizioni di vita dignitose – con una laurea, un'occupazione, un reddito adeguato e legami familiari –, rischia di trovarsi a fronteggiare l'odio religioso dei parenti della sua fidanzata. A essere preso in esame è il racconto di un uomo originario del Pakistan, il quale spiega di «aver lasciato il Paese di origine a causa delle minacce ricevute dalla famiglia della sua fidanzata, famiglia che per motivi religiosi si opponeva al loro matrimonio». Questi presupposti non sono però sufficienti, secondo i membri della Commissione territoriale e secondo i giudici del Tribunale, per concedere allo straniero protezione in Italia. In particolare, viene evidenziato che «la vicenda posta alla base dell'espatrio non configura alcuna persecuzione ad opera di attori statuali o comunque controllanti il territorio di riferimento, avendo limitato lo straniero il proprio timore alle vessazioni da parte della famiglia della propria fidanzata». Per chiudere il cerchio, infine, i giudici escludono una particolare situazione di vulnerabilità dello straniero e ritengono non provata la sua integrazione in Italia, «a fronte di legami familiari solidi in Pakistan e di buone possibilità di trovare lavoro in patria». Per la Cassazione, però, va approfondito il tema del giudizio comparativo tra «la condizione personale dello straniero» in Italia e «le conseguenze di un eventuale rimpatrio» in Pakistan, soprattutto considerando la posizione di potenziale sua vulnerabilità a causa della «minaccia rappresentata dalla famiglia della fidanzata», minaccia che, annotano i Giudici, pare lo abbia spinto a «lasciare il Paese di origine nonostante le condizioni di vita discrete, grazie a una laurea in economia e commercio, un lavoro, un reddito adeguato e legami familiari». In questa ottica i magistrati di terzo grado pongono in evidenza, in controtendenza con quanto osservato in Tribunale, «il buon livello di effettiva integrazione » raggiunto in Italia dallo straniero e «testimoniato dal costante svolgimento di regolare attività lavorativa» con tanto di contratto a tempo determinato come badante. Va ripresa in esame, quindi, l'ipotesi di «una situazione personale di vulnerabilità» dello straniero con conseguente possibile riconoscimento della « protezione per ragioni umanitarie». E ciò va fatto mettendo a confronto «l'odierna situazione» dello straniero in Italia con «la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di ritorno in patria» e «le presumibili condizioni di vita, sotto tutti i profili, economico, lavorativo, sociale e relazionale, che lo attendono nel Paese di origine». Necessario, quindi, «valutare non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che lo straniero potrà trovare nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale per la perdita di relazioni affettive, lavorative e, più in generale, del radicamento raggiunto nel tessuto sociale italiano» con possibili ripercussioni sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare», sul «diritto alla dignità della persona» e sul diritto a «svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali».
Presidente Bisogni – Relatore Iofrida Fatti di causa Con ricorso D.Lgs. numero 25 del 2008 ex articolo 35-bis , M.M.S. , cittadino pakistano, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente esponeva di aver lasciato il proprio paese a causa delle minacce ricevute dalla famiglia della sua fidanzata, che si opponeva al loro matrimonio per motivi religiosi. Il Tribunale, all'esito dell'audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, ritenendo, in particolare, che la vicenda posta alla base dell'espatrio non configurasse alcuna persecuzione in capo al ricorrente ad opera di attori statuali o comunque controllanti il territorio di riferimento, avendo limitato lo stesso ricorrente il proprio timore alle vessazioni da parte della famiglia della propria fidanzata. Per quanto attiene all'ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007 , lett. c , il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente, sulla base delle COI acquisite d'ufficio. Infine il Tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della residuale forma di protezione di cui al D.Lgs. numero 130 del 2020, alla luce della mancanza di particolari vulnerabilità e profili di integrazione da parte del ricorrente, a fronte di legami familiari solidi in Pakistan e di buone possibilità di trovare lavoro in patria. Avverso il predetto decreto, comunicato il 5/2/2021, M.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 marzo 2021, svolgendo tre motivi. L'intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorrente lamenta a violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, numero 25, articolo 35-bis , introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, numero 13, articolo 6, comma 1, lett. g , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, numero 46, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, numero 150, articolo 3 e 19, del D.Lgs. 13 luglio 2017, numero 116 , articolo 19-bis e dell'articolo 25 Cost. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 b Illogicità della sentenza e per carenza assolita di motivazione ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, in relazione ai presupposti relativi alla protezione internazionale sussidiaria c Violazione del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 32, comma 3 e del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, commi 1, 1.1. e 1.2 come riformato dal D.L. numero 130 del 2020 , convertito in L. numero 173 del 2020 , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3, 4 e 5 . 2. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della delega rectius subdelega dell'attività istruttoria ad un Giudice di Pace, il quale avrebbe provveduto all'essenziale attività di audizione del ricorrente. Il motivo è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta Cass. 5425/2021 . Peraltro, in memoria il ricorrente afferma di non insistere su tale doglianza. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale in merito alla situazione di violenza generalizzata in Pakistan e, in particolare, nel Punjab, atteso che le conclusioni tratte risulterebbero contrastanti con le informazioni riportate dal provvedimento stesso. Il motivo è inammissibile, in quanto, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la conclusione raggiunta dal Tribunale in merito alla situazione di sicurezza nel Punjab non risulta in contraddizione con quanto riportato dalle fonti citate nella decisione impugnate, essendosi chiarito che, sebbene queste riportino la presenza di incidenti e attacchi terroristici nel paese, quanto emerge dalle stesse è una significativa diminuzione del numero degli stessi e proprio sulla base di tale considerazione il Tribunale ha concluso per l'insussistenza di una situazione di gravità tale da configurare una situazione di violenza generalizzata come inteso dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, il motivo in questione mira ad una rivalutazione nel merito della situazione del paese del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata valutazione della vulnerabilità e dell'integrazione del ricorrente in Italia, sebbene documentate, ai fini del giudizio comparativo tra la condizione personale del ricorrente e le conseguenze di un eventuale rimpatrio. In particolare, si contesta come, a fronte di un giudizio positivo di credibilità, non sia stata valutata la posizione di vulnerabilità del ricorrente causata dalla minaccia rappresentata dalla famiglia della fidanzata. Proprio tale vulnerabilità, a parere del ricorrente, avrebbe determinato il ricorrente a lasciare il paese nonostante le condizioni di vita discrete laurea in economia e commercio, lavoro, legami familiari, reddito adeguato . La doglianza è fondata, nei sensi di cui in motivazione. Il Tribunale ha considerato implicitamente la non attualità e contestualità del rischio, relativo a vicenda di lesioni subite nel 2016, e quanto al necessario giudizio di comparazione, ha ritenuto il rimpatrio in Pakistan, per legami famigliari e capacità lavorativa disponendo il richiedente di titolo di studio superiore , non pregiudizievole. Il ricorrente lamenta tuttavia proprio la mancata considerazione dell'allegato contratto di lavoro a tempo determinato, come colf/badante, concluso in Italia. In effetti, le Sezioni Unite Cass. SU 24413/2021 si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 , articolo 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, numero 113 , e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza numero 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. numero 113 del 2018 , ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall' articolo 8 della Convenzione EDU , sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del T.U. cit., articolo 5, per riconoscere il permesso di soggiorno . In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che a fermo restando, quindi, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, deve dunque confermarsi il principio, già enunciato in SS. UU. numero 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato b tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano secondo quanto già affermato dalle Sezioni semplici nelle pronunce nnumero 1104/2020 e 20894/2020 c l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche con riguardo alla situazione soggettiva - sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali d il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza e per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro , la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore . Nel presente giudizio, il Tribunale ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che, a fronte della non credibilità di quanto narrato dal richiedente e della situazione generale del Paese d'origine, non sussistendo diritti che potessero essere pregiudicati dal rientro in patria del richiedente protezione, per quanto già espresso in ordine all'inesistenza di un rischio di persecuzione o di pregiudizio in un contesto di violenza generalizzata in Pakistan, la documentazione allegata dal richiedente non era comunque sufficiente ad integrare il requisito della integrazione effettiva nel nostro Paese. Ora, la statuizione non risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto, a fronte di un buon livello di effettiva integrazione in Italia, testimoniato dal costante svolgimento di regolare attività lavorativa, è mancata una corretta valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in patria. Invero, si imponeva, per le considerazioni da ultimo condivise dalle Sezioni Unite di questa Corte, una valutazione comparativa attenuata dell'elemento oggettivo costituito dalla presumibili condizioni di vita, sotto tutti i profili, economico, lavorativo, sociale e relazionale, che attendono il richiedente asilo di ritorno nel Paese di origine, rispetto al secundum comparationis rappresentato dal livello di effettiva integrazione nel nostro Paese. Risulta, invero, doveroso, alla luce di quanto, da ultimo, ulteriormente chiarito dalle Sezioni Unite, valutare non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante potrà trovare nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, lavorative ed in generale del radicamento nel tessuto sociale italiano raggiunto, incidente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'articolo 8 della Convenzione Edu, e sul diritto alla dignità della persona, riconosciuto nell' articolo 3 Cost. , ed a svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell' articolo 2 Cost. . 5. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il terzo motivo, respinti i primi due, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, respinti i primi due, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.