Nella procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo, la concessione di un termine a difesa deve sempre essere correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dall'articolo 17, comma 2, l. numero 69/2005.
La Corte d'Appello disponeva la consegna dell'imputato alle Autorità tedesche in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in relazione al reato di rapina commesso in concorso con altri correi. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione del diritto della difesa di disporre di un tempo congruo per esaminare gli atti trasmessi dall'Autorità tedesca, in quanto pervenuti nello stesso giorno fissato per l'udienza. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che l'assegnazione di un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi acquisiti nel corso del procedimento per la decisione sulla consegna presuppone che la difesa ne abbia fatto richiesta, e che la concessione di tale termine deve essere sempre correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dall'articolo 17, comma 2, l. numero 69/2005. Pertanto, sebbene non siano previste conseguenze sulla legittimità della decisione intervenuta dopo la scadenza di detti termini, è tuttavia necessario che la decisione intervenga nel più breve tempo possibile in adempimento degli obblighi di cooperazione internazionale, potendosi contemperare le esigenze di celerità della procedura con i diritti della difesa anche attraverso la concessione di un termine ad horas per l'esame degli atti, ove pervenuti in prossimità della scadenza del termine ultimo per decidere sulla consegna. La Suprema Corte, inoltre, ricorda che il diniego di termini a difesa può dar luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'articolo 178, comma 1, lett. e , c.p.p., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, ma solo se l'eccezione sia stata tempestivamente formulata Cass. penumero , numero 5773/2019 . Nel caso di specie, non risultando dal verbale di udienza che sia stata eccepita la mancata concessione di un termine a difesa ed ancor prima che ne sia stata avanzata la relativa richiesta, la violazione appare priva di qualsiasi fondamento, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Presidente Di Stefano – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna di M.T. alle competenti Autorità della Germania, in relazione al m.a.e. emesso il 13 febbraio 2014 dal Tribunale Amtsgericht di Cheminitz di Germania per il reato di rapina in concorso con altri correi, in parte separatamente giudicati, commesso in data omissis ai danni di W.M. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di M.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla L. numero 69 del 2005, articolo 17, comma 2, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, numero 10, perché la decisione sull'esecuzione del mandato è stata emessa in data 22 dicembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni quindici dall'esecuzione della misura cautelare intervenuta il giorno 18 novembre 2021, prorogato per ulteriori giorni dieci dalla Corte di appello ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, e scaduto in data 13 dicembre 2021. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla L. numero 69 del 2005, articolo 6, poiché nelle informazioni integrative richieste dalla Corte di appello e pervenute in data 10 dicembre 2021 non si evince l'indicazione del provvedimento cautelare da eseguire. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli articolo 24 e 111 Cost., e della L. numero 69 del 2005, articolo 2, per violazione del diritto della difesa di disporre di un tempo congruo per esaminare gli atti trasmessi dall'Autorità tedesca, perché pervenuti il 10 dicembre 2021 ossia nello stesso giorno fissato per l'udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento alla prima questione concernente il rispetto del termine previsto dalla L. numero 69 del 2005, articolo 17, comma 2-bis, per la decisione sulla consegna, è sufficiente rilevare che l'inosservanza di detto temine non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure - oramai - l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi della L. numero 69 del 2005, articolo 9 e 13, che peraltro non è stata oggetto di impugnazione in questa sede. Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. numero 69 del 2005, articolo 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna vedi, Sez. 6, 17/03/2016, Rv. 267421 . Con le nuove disposizioni normative di cui introdotto dal citato D.Lgs. numero 10 del 2021, articolo 22-bis, e con l'abrogazione della citata L. numero 69 del 2005, articolo 21, che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'articolo 17, per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'articolo 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello. I nuovi termini disciplinati dell'articolo 22-bis cit., commi 1, 2 e 4, riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di Cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione definitiva sulla richiesta di consegna. Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente , la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello. È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla corte di appello. Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'articolo 17, commi 2 e 2-bis, per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna. Pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge non assumendo alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento oggetto del ricorso, non va neppure preso in esame perché non conferente rispetto alla validità del provvedimento impugnato, che è costituito soltanto dalla decisione di esecuzione del mandato di arresto. Con riferimento poi agli obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia del ritardo nell'adozione della decisione definitiva e delle relative ragioni, si tratta di aspetti che a maggior ragione non rilevano ai fini della legittimità della decisione definitiva adottata, investendo piuttosto il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano nei confronti degli altri Stati Europei. 2. Anche il motivo relativo alla violazione della L. numero 69 del 2005, articolo 6, è manifestamente infondato. Lo scopo della disposizione richiamata che richiede l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva o di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva, infatti, è quello di verificare che, a fronte delle più svariate autorità giudiziarie che hanno la possibilità di emettere il mandato di arresto Europeo che negli ordinamenti stranieri ben potrebbe essere il pubblico ministero, dato che l'articolo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI rimette al singolo Stato membro la individuazione di tale autorità sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice. Nel caso si specie poiché il MAE risulta essere stato emesso dal Tribunale di Cheminitz che ha emesso il provvedimento cautelare, la circostanza che non risulti specificata la natura del provvedimento giudiziario posto a fondamento della misura cautelare non assume alcuna rilevanza, in quanto non consente di mettere in discussione il fatto che l'ordinanza cautelare sia stata decisa e vagliata da un giudice di quello stesso tribunale. 3. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è, infine, il terzo motivo. La circostanza che le informazioni integrative richieste dalla Corte di appello siano pervenute nello stesso giorno fissato per l'udienza di decisione non comporta di per sé una violazione del diritto della difesa di disporre di un tempo congruo per l'esame e lo studio di tali atti, in assenza di una richiesta formulata in tal senso nel corso della predetta udienza. L'assegnazione di un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi acquisiti nel corso del procedimento per la decisione sulla consegna presuppone evidentemente che la difesa ne abbia fatto richiesta. Si deve, peraltro, rilevare che nella procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto Europeo, la concessione di un termine a difesa deve sempre essere correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dalla L. numero 69 del 2005, articolo 17, comma 2. Sicché, sebbene non siano previste conseguenze sulla legittimità della decisione intervenuta dopo la scadenza di detti termini, è tuttavia necessario che la decisione intervenga nel più breve tempo possibile in adempimento degli obblighi di cooperazione internazionale, potendosi contemperare le esigenze di celerità della procedura con i diritti della difesa anche attraverso la concessione di un termine ad horas per l'esame degli atti, ove pervenuti in prossimità della scadenza del termine ultimo per decidere sulla consegna. Si deve, inoltre, ricordare che il diniego di termini a difesa può dar luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, ma solo se l'eccezione sia stata tempestivamente formulata Sez. 2, numero 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523 . Pertanto, non risultando dal verbale di udienza che sia stato eccepita la mancata concessione di un termine a difesa ed ancor prima che ne sia stata avanzata la relativa richiesta, la dedotta violazione appare radicalmente priva di qualsiasi fondamento. 4 All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico della ricorrente le pronunce di cui all'articolo 616 c.p.p. La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui alla L. numero 69 del 2005, articolo 22, comma 5. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. numero 69 del 2005, articolo 22, comma 5.