Ridotto il risarcimento riconosciuto in primo grado in favore della persona danneggiata e quantificato in quasi 80mila euro. Decisiva la constatazione che a lei è attribuibile il 20 per cento di colpa per la caduta subita.
Caduta dalla bicicletta a causa della presenza sulla strada comunale di un tombino privo di copertura e occultato da fogliame e carta. Addebitabile la responsabilità al Comune, ma colpevole, secondo i Giudici, anche la persona danneggiata che in maniera assurda ha diretto il proprio velocipede proprio verso il punto più pericoloso della strada. Ricostruito l'episodio, ossia la caduta subita da una donna alla guida della propria bici e da lei addebitata alla «presenza, sulla strada comunale percorsa, di una buca in corrispondenza di un tombino privo di copertura e coperto da fogliame e carta», i giudici di primo grado sanciscono la responsabilità del Comune e lo obbligano a versare come risarcimento quasi 80mila euro alla donna. Questa cifra viene però ridotta in Appello. I giudici di secondo grado riconoscono difatti «un concorso di colpa, nella misura del 20 per cento, della persona danneggiata» e decurtano proporzionalmente quanto liquidatole come ristoro economico. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla donna. I Giudici di terzo grado confermano le percentuali di colpa stabilite in Appello il capitombolo è addebitabile all'80 per cento al Comune, vista la presenza sulla strada comunale di una palese insidia, e al 20 per cento alla persona danneggiata, che, in sostanza, è ritenuta colpevole di avere tenuto una condotta imprudente. Su quest'ultimo punto, difatti, viene riconosciuto che «il tombino costituiva una insidia», ma viene aggiunto che è emersa in modo netto anche «la condotta negligente della persona danneggiata », la quale, «una volta percepito lo stato dei luoghi», «avrebbe dovuto evitare di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, ovvero che ne avrebbe potuto comunque provocare la caduta per la presenza di detriti», osservano i Giudici. Indiscutibile, quindi, l'errore compiuto dalla donna in sella alla propria bici. Ella non ha tenuto il comportamento richiesto a «una persona di diligenza media» ma invece ha agito in modo negligente , così contribuendo a causare la propria caduta.
Presidente Amendola – Relatore Graziosi Rilevato che 1. Con atto notificato il 12. 6. 2020, G.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 4903 della Corte d'appello di Napoli pubblicata il 9.10.2019, emessa in un giudizio avviato dalla medesima per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una caduta dalla bicicletta, in tesi dovuta alla presenza, sulla strada comunale percorsa, di una buca in corrispondenza di un tombino privo di copertura e coperto da fogliame e carta. Il Comune di Mariglianella intimato ha notificato controricorso. La Unipol intimata non ha formulato difese. 2. Nel primo grado di giudizio la attrice qui ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della piena responsabilità del Comune ex articolo 2051 c.c. , liquidando un importo totale di Euro 79.361,00 per il danno alla persona subito dalla ricorrente. Impugnata la sentenza da parte del Comune, la Corte d'appello, per quanto qui di interesse, in riforma parziale della sentenza, riconosceva un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, decurtando proporzionalmente quanto liquidato alla medesima per la restante parte manteneva ferma la statuizione sulla responsabilità del Comune ex articolo 2051 c.c. , valutandola nella misura dell'80% sotto il profilo causale. 3. Il ricorso è affidato a due motivi. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia ex articolo 360 c.p.c. , numero 5, rispetto a iter logico della sentenza e l'assenza di motivazione, per violazione dell' articolo 132 c.p.c. . Il motivo adduce la mancata considerazione dell'istruttoria espletata. Inoltre adduce che la motivazione si dimostri del tutto illogica e apparente, poiché la Corte di merito, dopo avere constatato che il tombino era privo di copertura, e coperto di foglie e carta, ha ritenuto, contraddicendo quanto poco prima rilevato, che lo stato dei luoghi fosse percepibile e avrebbe dovuto indurre la danneggiata a mantenere un condotta di guida della bicicletta maggiormente prudente, evitando di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie. 2. Il motivo è inammissibile sotto il profilo di nullità di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, poiché la motivazione resa, a ben vedere, denuncia non tanto una omessa considerazione di un fatto decisivo, bensì una errata valutazione delle risultanze istruttorie, e, dunque, l'esito di una valutazione di merito, del tutto incensurabile in questa sede cfr. Cass. SU 8053/2014 . 3. Sotto il profilo della denunciata illogicità, assenza, o quantomeno apparenza di motivazione, rilevante ex articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, invece, il motivo è palesemente infondato. Ai fini della valutazione della responsabilità ex articolo 2051 c.c. , nel valutare la imprudenza della vittima, pur in presenza di una insidia, sotto il profilo del nesso causale tra condotta ed evento, la motivazione resa dalla Corte risulta intrinsecamente coerente e logica, e dunque rispettosa del cd minimo costituzionale cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza numero 27415 del 29/10/2018 SU 8053/2014 . 4. Nel caso in esame la Corte di merito, pur riconoscendo che il tombino costituiva una insidia, ha considerato che alla determinazione dell'evento avesse concorso, in una minima parte valutata nella misura del 20%, la condotta negligente della danneggiata, assumendo che, una volta percepito lo stato dei luoghi, essa avrebbe dovuto evitare di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, ovvero che ne avrebbe potuto comunque provocare la caduta per la presenza di detriti e tanto era richiesto a una persona di diligenza media . La motivazione resa, lungi dall'essere contraddittoria o apparente, dimostra coerentemente che, sotto il profilo del nesso causale, occorreva farsi una valutazione comparativa tra le due condotte colpose assunte dalle parti, ex articolo 1227 c.c. , comma 1. 5. Il motivo, pertanto, nello spendere argomenti che si dimostrano del tutto inidonei a dedurre il vizio di motivazione apparente o logicamente incoerente, tende in realtà a censurare, piuttosto, una valutazione di merito sul contributo dato, nella causazione dell'evento, dalla condotta negligente tenuta dalla vittima, del tutto insindacabile in tale sede di giudizio di legittimità cfr. Cass. SU 8053/2014 . 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 1227 c.c. , ex articolo 360 c.p.c. , numero 3 . Si deduce l'assenza dei presupposti giuridico fattuali per attribuire un concorso di colpa alla ricorrente, caduta in una buca coperta da fogliame mentre percorreva la pubblica via in bicicletta. Trattasi, come sopra detto, di una valutazione di merito sul grado di negligenza della vittima, rispetto alle regole di normale prudenza, effettuata dal giudice alla luce delle circostanze acquisite, e dunque di una valutazione fattuale insindacabile circa la dinamica dell'occorso cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 9315 del 03/04/2019 . 7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'esito altalenante dei giudizi di merito. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese tra le parti ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.