Ricorso straordinario per cassazione e provvisorietà dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale

«I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex articolo 337-bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività […]».

Il Tribunale di Vicenza adottava il provvedimento inerente il collocamento extrafamiliare di due minori e ne disponeva la calendarizzazione degli incontri con madre e nonni materni in modalità protette e con il padre in spazio neutro. La Corte d'Appello di Venezia confermava il suddetto provvedimento. La madre dei due minori ricorre in Cassazione sottolineando la mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività del provvedimento adottato dai giudici di merito. La doglianza è inammissibile. Infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che «i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex articolo 337-bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze» Cass. numero 24638/2021, numero 28724/2020, numero 33609/2021 . Nel caso di specie, il provvedimento in questione ha natura interlocutoria e provvisoria. Ne consegue che «il procedimento dinanzi al Tribunale è tutt'altro che concluso e i giudici di primo grado non hanno affatto inteso spogliarsi definitivamente della controversia, ma hanno ritenuto semplicemente di assumere provvedimenti temporanei, provvisori e interlocutori ai fini della futura decisione».

Presidente Cristiano – Relatore Scotti Rilevato che 1. Nell'ambito del procedimento promosso da M.T. per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori, M. nato il e L. nato il omissis M. , nati dalla sua relazione con C.F. , il Tribunale di Vicenza, con decreto non definitivo del 5.5.2021 ha disposto il collocamento extrafamiliare dei bambini, prorogando il monitoraggio delle loro condizioni psicofisiche da parte dei servizi sociali ha disposto la calendarizzazione degli incontri dei minori con madre e nonni materni in modalità protette e con il padre in spazio neutro ha ripartito in modo paritario fra i genitori l'onere del mantenimento dei figli. 2. Il provvedimento, reclamato da entrambe le parti, è stato confermato dalla Corte di appello di Venezia con decreto del 30.6.2021. La Corte di appello, ritenuto che la natura interlocutoria del provvedimento impugnato non consentisse di far valere vizi di istruttoria, perché le opportune integrazioni in tal senso erano rimesse al Tribunale nel proseguimento del giudizio, ha rilevato che le accuse mosse dalla sig.ra C. all'ex compagno, di avere commesso abusi sessuali sui figli, non trovavano riscontri, al punto da essere oggetto di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, ed erano supportate da dichiarazione rese dai minori in un contesto inquinato dal condizionamento operato dalla madre ha ritenuto altresì che gli approfondimenti sull'abuso denunciato non erano stati impediti dalle presunte posizioni ideologiche del consulente d'ufficio circa la sindrome di alienazione parentale acronimo PAS , perché il Tribunale non si era basato su una teoria psicologica ma su concreti comportamenti posti in essere dalla madre per screditare il padre e impedirgli di intrattenere il rapporto con i figli. 3. C.F. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, svolgendo quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli articolo 337 bis e ter c.c., articolo 3 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e articolo 32 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla mancata verifica dell'abuso sessuale e all'attendibilità scientifica della teoria del condizionamento materno. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 337 bis, ter e octies c.c. e articolo 32,24 e 111 Cost., oltre che vizio di motivazione in ordine all'omessa acquisizione di elementi probatori indispensabili per la valutazione dell'abuso sessuale di cui al secondo motivo di reclamo, punto C . 3.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 337 bis, ter e octies c.c., dell'articolo 3 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, dell'articolo 8 CEDU, dell'arti della L. numero 184 del 1983, dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, degli articolo 12 e 14 della Convenzione di Lanzarote del Consiglio di Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e gli abusi sessuali dell'articolo 32 Cost. e omesso esame di fatto decisivo per la mancata valutazione del trauma subito dai minori per effetto dell'allontanamento della madre e del collocamento extrafamiliare. 3.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 337 ter c.c., dell'articolo 3 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, e motivazione apparente per il mancato rispetto dei criteri giuridici di valutazione del fatto in ambito civile e del principio dell'autonomia tra processo civile e processo penale in sostanza, la ricorrente critica la decisione impugnata per aver adottato i criteri penalistici di valutazione della responsabilità in luogo di quello civilistico del più probabile che non . 3.5. M.T. ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. 3.6. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che 1. Il ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., comma 7, è stato proposto da C.F. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e soprattutto della definitività ed è pertanto inammissibile. 1.1. In linea generale, nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione che la proponibilità del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., presuppone la decisorietà e la definitività in senso sostanziale del provvedimento impugnato Sez. U, numero 10107 del 16.4.2021, Rv. 661209 - 01 Sez. U, numero 27073 del 28.12.2016, Rv. 641811 - 02 Sez. U, numero 26989 del 27.12.2016, Rv. 641810 - 01 Sez. U, numero 24247 del 27.11.2015, Rv. 637608 - 01 l'esigenza che i provvedimenti impugnati siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, porta a negare l'impugnabilità di provvedimenti di natura cautelare, il cui carattere interinale e provvisorio ne esclude l'operatività oltre il tempo necessario all'adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato Sez. U, numero 4915 del 8.3.2006, Rv. 588883 - 01 . 1.2. È pur vero che recentemente, le Sezioni unite, superando il pregresso orientamento contrario, hanno affermato il principio che i provvedimenti de potestate, emessi dal giudice minorile ai sensi degli articolo 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7 Sez. U, numero 32359 del 13.12.2018, Rv. 651820 - 02 vedasi anche antea Sez. 1, numero 23633 del 21.11.2016, Rv. 642798 - 01 . Tale conclusione si basa sul fatto che l'emissione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, tenuto conto del potenziale concreto mutamento della sfera relazionale primaria dei soggetti che ne sono coinvolti la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc - che costituiva il fondamento del precedente indirizzo preclusivo - non esclude che il soggetto che li subisca non sia al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell'ambito delle relazioni familiari pertanto, tenuto conto del potenziale grado d'incisività di tali effetti sui diritti dei soggetti implicati e principalmente sulla vita del minore, la tesi tradizionale che, ritenendoli non decisori e definitivi, esenta siffatti provvedimenti dall'immediato controllo garantistico della Corte di cassazione comporta un vulnus non accettabile al diritto di difesa. 1.3. Tale principio vale tuttavia per provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore, in assenza di mutamenti della situazione di fatto, e non può essere esteso a pronunce di carattere meramente interlocutorio e provvisorio emesse nel corso del procedimento. Come recentemente precisato Sez. 1, numero 24638 del 13.9.2021, Rv. 662541 - 01 Sez. 1, numero 28724 del 16.12.2020, Rv. 659934 - 01 nonché da ultimo anche Sez. 1, numero 33609 dell'11.11.2021 i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex articolo 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze in quel caso è stato dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex articolo 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità. 1.4. Nella fattispecie il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ha natura interlocutoria e dichiaratamente provvisoria, come risulta dal decreto impugnato pag.4, sub 4 , e ha previsto il inserimento, momentaneo, dei minori in un ambiente extrafamiliare, dopo l'acquisizione di informazioni dai servizi sociali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio è stato prorogato il monitoraggio della situazione psicofisica dei minori da parte dei servizi sociali, con la stesura di una relazione di aggiornamento ed è stata organizzata la predisposizione di un calendario di incontri per la madre e i nonni materni con modalità protette e per il padre in luogo neutro. Il tutto in un contesto in cui si attendeva la decisione sull'opposizione presentata dalla sig.ra C. alla richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti del sig. M. e si ravvisava la necessità di un percorso graduale di avvicinamento alla figura paterna per non aggravare ulteriormente il ravvisato complesso di lealtà . In una parola, il procedimento dinanzi al Tribunale è tutt'altro che concluso e i giudici di primo grado non hanno affatto inteso spogliarsi definitivamente della controversia, ma hanno ritenuto semplicemente di assumere provvedimenti temporanei, provvisori e interlocutori ai fini della futura decisione. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato. La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati. P.Q.M. LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa riportati.