TAR Lazio: legittima la bocciatura di una liceale colpita dal COVID

I genitori potevano rendersi conto delle difficoltà della figlia dal Registro elettronico.

La madre di una liceale proponeva ricorso al TAR Lazio, sezione di Latina, contro il Ministero dell'Istruzione per contestare la bocciatura della figlia nello specifico, la donna chiedeva l'annullamento degli scrutini e della delibera di classe che non avevano ammesso la figlia alla classe successiva, facendo presente che nel secondo quadrimestre la ragazza era stata assente perché aveva contratto il COVID. A detta della ricorrente, i professori non avevano tenuto conto della particolarità della situazione e del reale andamento scolastico della studentessa, in violazione del precetto del “buon andamento” dell’amministrazione scolastica, il quale include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati riteneva inoltre che la scuola non avesse comunicato adeguatamente l'andamento scolastico della figlia, ostacolando in questo modo eventuali decisioni che avrebbero consentito alla ragazza di essere ammessa alla classe successiva. Il ricorso è infondato. Il Tribunale amministrativo, infatti, rileva che la ragazza nel primo quadrimestre aveva riportato insufficienze in tre materie, e che nel secondo quadrimestre era stata assente causa COVID, ma non per lungo tempo, avendo comunque continuato a seguire le lezioni a distanza, tanto che veniva sottoposta a prove scritte e orali che però non superava. A riguardo, i Giudici chiariscono che la sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, anche a prescindere dallo specifico tenore e contenuto delle disposizioni di riferimento, fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni – tra cui quelle scolastiche - è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento. In ogni caso, «l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” - sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo». Nel caso di specie, ritengono i Giudici che «l'informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell'Istituto, pur in periodo straordinario di emergenza COVID, era stata assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, risultavano comunicazioni via w-app in cui la ragazza era stata stimolata all'applicazione e allo studio» pertanto, consultando il Registro elettronico i genitori potevano comunque monitorare l'andamento scolastico della figlia. Per questi motivi, il TAR Lazio respinge il ricorso.

Presidente Correale Rilevato che - con rituale ricorso a questo Tribunale, la signora A.S., in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla minore S.A., chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'esito degli scrutini della classe [ ] del Liceo - omissis - I.I.S. “- omissis -” di Cisterna di Latina, pubblicati in data [ ].06.2021, e della delibera del Consiglio di Classe con la quale era stata stabilita la non ammissione della figlia alla classe successiva [ ] - la ricorrente descriveva la fattispecie, evidenziando a che la ragazza aveva riportato all'esito delle valutazioni del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020-2021 tre insufficienze, b che nel secondo quadrimestre aveva riportato assenze per aver contratto il virus “Covid 19”, il quale aveva inciso anche su alcune patologie respiratorie di cui soffriva c che aveva comunque mostrato impegno pur seguendo le lezioni in “DAD” con estrema difficoltà d che, in tutto il periodo di degenza, né l'alunna né i genitori avevano ricevuto alcuna richiesta di informazione sul suo stato di salute né indicazioni sul suo rendimento scolastico, se non, in data [ ] febbraio 2021, un invito da parte della professoressa di matematica a partecipare a un corso di recupero pomeridiano, che comunque la ragazza non aveva potuto seguire perché ancora sintomatica e che, rientrata a scuola, era stata sottoposta, senza un adeguata preparazione, a causa delle assenze e della mancata attenzione dei professori alla sua situazione, a una serie di prove scritte in un tempo breve in cui inevitabilmente non riusciva a raggiungere la sufficienza, risultando interrogata su tutto il programma svolto durante l'anno, raggiungendo, peraltro, in gran parte delle materie, dei voti superiori alla sufficienza con la media del sette f che la coordinatrice di classe, con la quale la ricorrente si era rapportata via “w-app”, l'aveva tranquillizzata dicendo come, pur essendo tante le assenze, le verifiche e i recuperi da fare, la situazione si sarebbe risolta per il meglio g che alla fine dell'anno scolastico si era dato luogo alla non ammissione a causa del conseguimento di cinque insufficienze in Latino, Matematica, Inglese, Scienze Naturali e Fisica - la ricorrente, quindi, proponeva le seguenti censure “1 Violazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, numero 122 e dell'O.M. numero 26 del 15.3.2007, nell'articolo 2 c.1 lett. d e dell'iter procedimentale per carente, erronea nonché contraddittoria valutazione dei requisiti durante la fase istruttoria”, in quanto i professori non avevano minimamente tenuto in considerazione la reale situazione dei fatti ed il reale andamento scolastico della studentessa, aggravato dal cattivo operato dell'amministrazione scolastica per tutti i sopra riferiti motivi, in violazione del precetto del “buon andamento”, il quale include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati “2 Violazione dell'ordinanza 92/2007 MIUR e in particolare l'articolo 2, commi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e dell'articolo , comm5 e articolo 4. violazione dell'articolo 1, comma 7, d.P.R. 122/2009 violazione del P.O.F Eccesso di potere per contraddittorietà e incongruenza degli atti. 3. Violazione del POF in relazione al numero di verifiche somministrate”, in quanto la resistente amministrazione era responsabile di una mancata informazione dei genitori sull'andamento scolastico della figlia, al fine di ottenere risultati migliorativi che avrebbero consentito alla ragazza di essere ammessa alla classe successiva, ferma restando la mancata attuazione delle attività di recupero che avevano inciso sulla possibilità di migliorare il suo percorso di ripresa “3 Violazione dell'articolo 14 comma 7, d.P.R. numero 122 del 2009. Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della Legge numero 241 del 1990 sotto il profilo della contraddittoria ed erronea motivazione fornita circa l'asserita assenza dei requisiti di ammissione alla classe successiva”, in quanto la delibera del consiglio di classe contenente i giudizi nelle materie che avevano determinato la non ammissione alla classe successiva della ragazza, era in aperta contraddizione con il reale andamento scolastico della studentessa, non dando rilievo alla patologia da lei sofferta e produttiva di significative conseguenze invalidanti di non poco rilievo, che aveva dato luogo a un numero cospicuo di ore di assenza dalla scuola, con conseguente carenza di motivazione sul punto - si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, depositando documentazione - con l'ordinanza cautelare in epigrafe la domanda ex articolo 55 c.p.a. era respinta ma tale statuizione era riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello, con l'ordinanza pure in epigrafe riportata, riscontrando la relativa nullità per assoluta carenza di motivazione e rinvio al Tribunale di primo grado in diversa composizione - alla nuova camera di consiglio del 12 gennaio 2022, previo avviso ex articolo 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione Considerato che - nel caso di specie il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per decidere con sentenza in forma semplificata, attesa la completezza della documentazione e le chiare questioni di diritto prospettate - emerge da quanto riportato dalla stessa ricorrente che l'alunna aveva comunque conseguito già tre insufficienze nel primo quadrimestre, che era stata assente per un numero di giorni non particolarmente rilevante, avendo seguito anche le lezioni in “DAD” come il resto degli altri alunni, che aveva avuto modo di essere stata sottoposta a valutazioni scritte e orali, che non risultava certificazione medica attestante l'assoluta impossibilità di concentrarsi sullo studio, che il giudizio finale aveva visto l'attribuzione di cinque insufficienze, quattro con il voto di “quattro” in Latino, Inglese, Matematica e Fisica, queste ultime due particolarmente rilevanti per il Liceo -omissis - e una con il voto di “cinque” in Scienze naturali - che le rimostranze della ricorrente sulla interrogazione sull'intero programma annuale in Scienze naturali non appaiono rilevanti, riscontrandosi questa come una possibilità per dimostrare la preparazione generale, nella discrezionalità riconoscibile al singolo insegnante, e comunque riguardante solo una delle cinque materie in cui era stata attribuita un'insufficienza peraltro quella con il voto più alto - la giurisprudenza ha costantemente rilevato che la sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, anche a prescindere dallo specifico tenore e contenuto delle disposizioni di riferimento, fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni – tra cui quelle scolastiche - è consentito solo qualora emerga un'irragionevolezza o un'illogicità del provvedimento TAR Lazio, Sez. III bis, 11.10.21, numero 10442 - secondo un ulteriore, consolidato, orientamento giurisprudenziale TAR Puglia, Le, numero 252/2015 TAR Piemonte, numero 155/2015 TAR Lazio, Sez. III bis, numero 13155/2014 e numero 3468/2014 TAR Abruzzo – Pe, sez. I, 15 aprile 2013, numero 232 l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso v. anche TAR Campania, Na, numero 4799/2009 TAR Abruzzo, Pe, numero 455/2008 , a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo in termini Tar Lombardia, Mi, 15.1.15, numero 78 - nel caso di specie la motivazione formulata dall'Istituto non appare né illogica né irragionevole e, come noto, la valutazione finale non deve tradursi necessariamente in una media aritmetica dei voti conseguiti da parte dell'alunno, ma richiede un'analisi complessiva e sintetica delle attività svolte, analisi presente nella valutazione finale - la motivazione in questione si sottrae da tali censure e gli elementi indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione espressa nella delibera finale,  dato che da essa risulta testualmente a per il voto in Latino, che l'alunna aveva presentato molte carenze, senza acquisire un buon metodo di studio b per il voto in Inglese, che l'alunna aveva avuto un atteggiamento poco motivato c per il voto in Matematica, che erano riscontrate carenza di base d per il voto in Fisica, che l'alunna  aveva avuto un atteggiamento poco motivato e così pure per il voto in Scienze naturali, ove era riconosciuto anche che l'alunna aveva cercato di recuperare ma mostrando conoscenze frammentarie e disorganiche - alla luce di tali giudizi, non appaiono pertinenti le osservazioni della ricorrente sullo stato di salute dell'alunna e sulle preoccupazioni per lo stesso, che comunque non ha impedito la partecipazione per la maggior parte dell'anno alle lezioni, tenute anche in “DAD”, e che non possono ritenersi giustificative – in assenza di certificazione medica specifica - dell'atteggiamento di scarsa motivazione con carenze di base, rilevato dai professori - l'informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell'Istituto, pur in periodo straordinario di “emergenza Covid”, era stata assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, risultavano comunicazioni via “w-app” in cui la ragazza era stata stimolata all'applicazione e allo studio - la delibera di non ammissione alla classe superiore risultava adottata all'unanimità - nel caso di specie, pertanto, anche a prescindere dalle contestazioni formulate sul giudizio, sulla valutazione e sulle assenze, in considerazione del numero di insufficienze e della motivazione del giudizio finale, la tipologia di valutazione non appare idonea a inficiare l'esito del giudizio, secondo le censure proposte nei tre motivi di ricorso che, ad ogni modo, non si palesano idonee a giustificare la manifestazione di scarsa motivazione, possibilmente legata alla non attitudine al corso di studi prescelto come evidenziato nella comunicazione del Dirigente scolastico del  [ ] giugno 2021 alla stessa ricorrente - il gravame non può trovare accoglimento ma le spese di lite possono essere compensate, tenendo anche conto della peculiarità della fattispecie e della situazione di emergenza sanitaria suddetta P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f , del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.