In caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell’attore, della domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c., ai fini della verifica dell’esistenza di un danno risarcibile consistente nell’impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbiamo acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria , l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.
Il caso. La decisione in commento trae origine dall’impugnazione proposta avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un legale in relazione a un’ipotesi di responsabilità professionale per omessa trascrizione di domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c. I Giudici di merito hanno infatti rigettato la domanda risarcitoria sulla base dell’asserita dimostrazione del danno da parte degli attori in conseguenza della mancata trascrizione della domanda ai sensi dell’articolo 2901 c.c. da parte del loro avvocato. Gli attori soccombenti hanno impugnato la decisione avanti alla Corte di Cassazione formulando tre motivi di impugnazione. La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo i Giudici, infatti, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. Nel caso in esame, il legale dei ricorrenti ha fatto mancare un’attività che avrebbe permesso agli assistiti di conseguire un vantaggio ed esattamente di opporre gli effetti dell’azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede di uno dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale oggetto dell’esperita actio pauliana . E in tale contesto, i Giudici di merito hanno errato nel ritenere che la semplice presenza di un’ipoteca sull’immobile escludesse l’esistenza del danno risarcibile. Come statuito in conclusione dalla Corte di Cassazione, in caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell’attore, della domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c., ai fini della verifica dell’esistenza di un danno risarcibile consistente nell’impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbiamo acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria , l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.
Presidente Frasca – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. E. e C.G., quali eredi di Ca.Gi., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 1543/18, del 6 giugno 2018, della Corte di Appello di Bologna, che - rigettandone il gravame avverso la sentenza numero 335/12, del 9 agosto 2012, del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesana - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal loro dante causa nei confronti dell'Avv. L.R., in relazione ad un'ipotesi di responsabilità professionale per omessa trascrizione di domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c. . 2. In punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che il loro genitore, chiamato a rispondere - anche in qualità di fideiussore - di obbligazioni facenti capo ad una società della quale era socio accomandante, al fine di assicurarsi la fruttuosità dell'azione di regresso che intendeva esercitare nei confronti di altra socia accomandante e cofideiussore , tale T.I., promuoveva azione revocatoria nei confronti di quest'ultima, con il patrocinio dell'Avv. L L'iniziativa, in particolare, era finalizzata a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui la donna aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi tutti i beni di sua proprietà, e tra essi un appartamento sito in Cesena, risultato gravato da ipoteca, immobile fatto oggetto, successivamente, di vendita - conclusa, peraltro, nel corso del giudizio radicato ai sensi dell' articolo 2901 c.c. , - a favore di un terzo tale B.P. . Esperita da Ca.Gi., vittoriosamente, la c.d. actio pauliana , nonché ottenuta, in quella stessa sede giudiziale, la condanna della T. a restituirgli il prezzo conseguito per la vendita del bene suddetto, il medesimo vedeva, però, frustrata la propria pretesa di poter utilmente esperire l'azione di regresso. Difatti, l'Avv. L. non risultava aver provveduto alla trascrizione della domanda ex articolo 2901 c.c. , ciò che avrebbe, invece, permesso al C. - ai sensi dell' articolo 2652 c.c. , comma 2, numero 5 , - di far valere la propria pretesa anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede nella specie, la predetta B.P. . Su tali basi, pertanto, veniva radicato un giudizio di responsabilità professionale a carico dell'Avv. L., che si concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno subito dall'attore. Il giudice di prime cure, infatti, riteneva che, anche in caso di trascrizione della domanda ex articolo 2901 c.c. , il cespite oggetto del fondo patrimoniale, alienato in corso di causa , non sarebbe stato idoneo a soddisfare il C. in misura maggiore rispetto alla somma di denaro Lire 244.919.964 riconosciuta in sentenza al posto del suddetto bene , visto che sullo stesso gravava un'ipoteca volontaria del valore di Lire 560.000.000 . Esperito gravame dall'attore soccombente al quale, nelle more del giudizio di secondo grado, subentravano i figli, stante il suo decesso , il giudice di appello lo rigettava, sempre sulla scorta della già ritenuta assenza di prova del danno. 3. Avverso la decisione della Corte felsinea ricorrono per cassazione i fratelli C., sulla base di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denunzia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - disapplicazione delle norme e dei principi dell' articolo 1176 c.c. , comma 2, articolo 2652 c.c. , comma 1, numero 5 e articolo 1223 c.c. . Assumono i ricorrenti che, qualunque sia stata la ragione della mancata trascrizione della domanda anche solo la superficiale valutazione che l'ipoteca accesa sul cespite dalla Banca Cooperativa di San Giorgio di Cesana, per 560 milioni di Lire, potesse far da sola da deterrente agli acquisti di terzi , ricorrerebbe un'ipotesi di colpa lieve, comunque sufficiente a fondare la responsabilità del professionista. Difatti, proseguono i ricorrenti, la sentenza impugnata si guarda bene dal sostenere che il professionista è stato diligente , preferendo puntare sull'assenza del danno, ciò, tuttavia, facendo con un apriorismo che non ha alcun aggancio nei documenti di causa in particolare, il rogito con cui venne trasferito alla B. l'appartamento di Cesana , né nel contesto della vicenda . Invero, proprio il contratto di compravendita con cui la T. trasferì la proprietà dell'immobile, offrirebbe prova del danno. E ciò perché quel contratto prevedeva che il prezzo di acquisto sarebbe stato corrisposto dall'acquirente, quanto a trecento milioni di lire, obbligandosi il medesimo ad estinguere il residuo credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativa di San Giorgio di Cesena versando, però, l'eventuale supero , in contanti, alla parte venditrice , nonché quanto al saldo di lire centocinquanta milioni , mediante bonifico bancario direttamente in favore della T Assumono, pertanto, i ricorrenti che, anche soddisfatto il mutuo e l'ipoteca , vi sarebbe stato un residuo valore attivo dell'immobile di almeno centocinquanta milioni di lire, sicché, trascritta dal legale la domanda revocatoria, il C. - e per esso, ormai, i suoi eredi - avrebbe potuto legittimamente aggredire il bene in executivis , trovando soddisfazione . Il tutto, d'altra parte, senza tacere del fatto che la Corte territoriale avrebbe ignorato - contrariamente al disposto dell' articolo 115 c.p.c. , comma 2, - due dati di comune esperienza ampiamente noti . Ovvero, che le banche, erogatrici di mutui, prendono iscrizioni ipotecarie di valore ampiamente superiore al credito concesso - ovvero, generalmente il doppio - ed inoltre che con l'andare del tempo il mutuatario restituisce ratealmente capitale ed interessi , sicché, seppure egli non abbia ancora estinto il mutuo, l'ammontare di quanto dovuto ad una data intermedia può essere ben minore di quello dell'ipoteca, come nella fattispecie . 3.2. Il secondo motivo denunzia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 4 , - motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile in ordine alla asserita assenza della prova di un danno per il creditore , nonché violazione di legge e di regòle del procedimento , vale a dire l' articolo 115 c.p.c. , comma 1, e articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4 e articolo 111 Cost. , comma 6. Si dolgono i ricorrenti del fatto che, in relazione, alla circostanza sopra illustrata, la Corte territoriale benché sollecitata in tal senso nell'atto di appello, ha reso una motivazione non tanto insufficiente o contraddittoria, ma del tutto inesistente . 3.3. Il terzo motivo denunzia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , riproponendo, sotto questo specifico profilo, la medesima doglianza di cui al motivo che precede. 4. Il L. ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto, sul presupposto che i tre motivi di ricorso tenderebbero ad una - non consentita - rivalutazione delle circostanze di fatto oggetto del giudizio, in relazione alle quali la Corte territoriale avrebbe, inoltre, reso una motivazione corretta ed esaustiva. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. Ragioni della decisione 6. Il ricorso va accolto, in relazione al suo primo motivo, risultando esso fondato. 6.1. La Corte felsinea è incorsa in un'errata applicazione dei principi ai quali deve essere improntata - nella specifica materia della responsabilità, per omissione, dell'esercente la professione legale - la verifica dell'esistenza del danno risarcibile, così violando l' articolo 1223 c.c. . 6.1.1. Sul punto, invero, occorre muovere dalla premessa secondo cui, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non , si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, numero 25112 , Rv. 646451-01 analogamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, numero 10320 , non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, numero 8516 , Rv. 657777-01 . Difatti, anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno così in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. numero 25112 del 2017 , cit. . Ciò premesso, tuttavia, occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio , giacché, in entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile , ma solo nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione nell'altra, il danno che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato in tal senso, ancora, Cass. Sez, 3, sent. numero 25112 del 2017 , cit., nonché, identicamente e sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. numero 10320 del 2018 , cit. . 6.1.2. Nel caso che occupa, l'Avv. L. ha fatto mancare un'attività la trascrizione della domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c. che avrebbe permesso al suo assistito di conseguire un vantaggio, ed esattamente di opporre gli effetti dell'azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede uno dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale oggetto dell'esperita actio pauliana . Orbene, nel valutare in chiave prognostica l'esistenza di tale danno da lucro cessante , l'attenzione del giudice di appello come già quella del Tribunale - si è tutta, e solo, incentrata sull'esistenza di un'ipoteca iscritta sull'immobile suddetto, e non anche o meglio, soprattutto sulla residua entità del credito del mutuante. L'errore - in diritto, come si dirà meglio di seguito commesso da ambo i giudici di merito è consistito nel ritenere che la semplice presenza dell'ipoteca sull'immobile escludesse l'esistenza del danno risarcibile conseguente all'omessa trascrizione della domanda revocatoria e alla sua non opponibilità al terzo acquirente , e ciò perché il cespite oggetto del fondo patrimoniale , alienato nel corso del giudizio ex articolo 2901 c.c. , non sarebbe stato idoneo , per il solo fatto dell'iscrizione ipotecaria, a soddisfare il C. in misura maggiore rispetto alla somma di denaro Lire 244.919.964 riconosciuta in sentenza al posto del suddetto bene . Per contro, la valutazione prognostica da compiersi richiedeva la verifica della residua consistenza del credito garantito dall'ipoteca, anche alla luce della circostanza - ignorata dal Tribunale e dalla Corte felsinei, ma da ritenersi indiscussa, giacché neppure contestata dal controricorrente - che parte del prezzo di acquisto, corrisposto dal terzo acquirente in favore della convenuta nel giudizio ex articolo 2901 c.c. , avrebbe dovuto essere versato, omisso medio , nelle mani del creditcerpotecario, a parziale tacitazione delle sue ragioni. Dunque, la semplice esistenza dell'ipoteca non escludeva, nel caso di specie, la ricorrenza del danno risarcibile, non potendo il giudice sottrarsi alla verifica teste' delineata, del resto, nient'affatto dissimile da quella richiesta allorché l'azione ex articolo 2901 c.c. , investa atti revocandi aventi ad oggetto beni gravati da ipoteca, avendo questa Corte, a più riprese affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni , atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, numero 20671, Rv. 650481-01 nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, numero 5860, non massimata Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, numero 13172 , Rv. 644304-01 Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, numero 11892 , Rv. 640191-01 . 6.1.3. Infine, da quanto precede emerge che l'errore denunciato dai ricorrenti, lungi dall'attenere a valutazioni fattuali - come sostenuto dal L. nel proprio controricorso - si è risolto in un vizio di sussunzione delle norme che regolano la verifica dell'esistenza del danno risarcibile, in caso di responsabilità omissiva addebitabile agli esercenti la professione legale. Invero, il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto riposa sulla distinzione tra ricostruzione storica assoggettata ad un mero giudizio di fatto e giudizi di valore, sicché - sia detto in breve - ogni qual volta un giudizio apparentemente di fatto si risolva, in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza d'una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione della Corte Suprema così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 marzo 2013, numero 6501 , nonché, identicamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. numero 10320 del 2018 , cit., tra l'altro, quest'ultima, proprio in relazione ad un vizio di sussunzione commesso nell'apprezzamento delle conseguenze risarcibili della condotta omissiva di un esercente la professione legale . Invero, come ha ribadito ancora di recente questa Corte, il vizio di sussunzione è ipotizzabile non solo quando il giudice di merito - dopo avere individuato e ricostruito, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cui ha proceduto, la quaestio facti , cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio - procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile , ma anche quando si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, numero 21772 , Rv. 655084-01 . Pertanto, la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo , sicché il relativo ragionamento operato dal giudice di merito, connotandosi come ragionamento giuridico espressione del momento terminale del broccardo da mihi factum dabo tibi ius è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del paradigma del numero 3 dell' articolo 360 c.p.c. così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. numero 21772 del 2019 , cit. in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2021, numero 457 , non massimata sul punto . 7. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto con assorbimento dei restanti due e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Bologna, in diversa sezione e composizione, affinché decida nel merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio di legittimità , alla stregua del seguente principio di diritto in caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell'attore, della domanda giudiziale ex articolo 2901 c.c. , ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile consistente nell'impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria , l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non e', di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Bologna, in diversa sezione e composizione, affinché decida nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.