Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza numero 137/2022, ha respinto l’istanza di misure cautelari su una causa relativa all’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Con ordinanza numero 137/2022, il TAR del Lazio ha confermato l'applicazione dei provvedimenti, con oggetto l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 del personale scolastico in vigore dal 15 dicembre 2021 e dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli stessi, al fine di verificare il rispetto dell'obbligo. In particolare, il provvedimento relativo ai dati sensibili – allegato in una nota del Ministero dell'Istruzione del 14 dicembre scorso – prevedeva che i dati sullo stato vaccinale del personale scolastico fossero conservati all'interno della banca dati del Ministero SIDI . I giudici amministrativi hanno ritenuto che la richiesta di misure cautelari «appare non supportata dal requisito di un pregiudizio grave ed irreparabile» per una serie di motivi specifici. In primo luogo, il TAR afferma che «il ricorso è volto all'impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero resistente … , con le quali si forniscono agli uffici le modalità operative in ordine ad adempimenti previsti dalla fonte legislativa … , di talchè non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti … ». Secondariamente, sottolinea che «il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di “sospensione dal diritto di svolgere”, … la specifica attività lavorativa avrebbe comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo … e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito … ai soggetti non vaccinati di lavorare». Per tutte queste ragioni, il TAR del Lazio ha deciso di respingere l'istanza di misure cautelari.
Presidente Sapone Estensore Piemonte per l'annullamento della nota numero 1889 del 07.12.2021 avente come oggetto “decreto-legge 26 novembre 2021, numero 172. obbligo vaccinale per il personale della scuola. suggerimenti operativi” nella parte in cui introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per il personale scuola dirigenti scolastici e dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico dirigenti scolastici per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ex articolo 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, allegata alla Nota del Ministero dell'Istruzione numero 1337 del 14.12.2021 nella parte in cui si prevede che i dati relativi allo stato vaccinale – a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass – sono conservati nel SIDI e che i log applicativi dell'obbligo vaccinale e i dati relativi al personale in servizio soggetto alla verifica saranno custoditi nella banca dati del SIDI Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale 1. Ritenuto che la richiesta di misure cautelari appare non supportata dal requisito di un pregiudizio grave ed irreparabile per le seguenti considerazioni a in primo luogo, il ricorso è volto all'impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero resistente numero 1889 del 7.12.2021 avente come oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, numero 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi” e numero 1337 del 14.12.2021 “Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ex articolo 13 e 14 Regolamento UE 2016/679” con le quali si forniscono agli uffici le modalità operative in ordine ad adempimenti previsti dalla fonte legislativa articolo 2 del d.l. 26 novembre 2021 numero 282 che ha introdotto l'articolo 4 ter della legge numero 76 del 2021 , di talchè non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti rinviandosi al merito le più approfondite valutazioni sulla stessa inammissibilità del ricorso per carenza di interesse b in secondo luogo, il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di “sospensione dal diritto di svolgere”, in base al richiamato articolo 4 ter, la specifica attività lavorativa avrebbe comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo “non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” ex articolo 4 ter, co.3 della ridetta legge 76 del 2021 e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare. 2.Ritenuto, inoltre, che il ricorso non pare assistito da fumus boni iuris, considerato che i provvedimenti impugnati sono meramente applicativi dell'obbligo vaccinale del personale scolastico disposto dall'articolo 2 del d.l. 26 novembre 2021 numero 282 che ha introdotto l'articolo 4 ter della legge numero 76 del 2021, con riferimento al quale si appuntano tutte le censure prospettate nel presente gravame esclusivamente in termini di illegittimità costituzionale e di contrarietà con l'ordinamento eurounitario. 2.1 Ritenuto, a quest'ultimo riguardo, in particolare che a come già ritenuto con il decreto monocratico n 7394 del 2021, “contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico”, tanto sia in ordine alle censure ivi riproposte sulla presunta mancanza di efficacia e di sicurezza nei vaccini, sia in ordine alla necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione del servizio scolastico, al pari di quanto ritenuto per il servizio sanitario b la previsione dell'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca razionalmente tra le misure introdotte da legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall'articolo 1 del D.L. 6.8.2021, numero 111 “Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie” , convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, numero 133, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia … e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” articolo 1, comma 1 c le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dall'esenzione o dal differimento dell'obbligo vaccinale prevista ai sensi dell'articolo 4, co. 2 del D.l. numero 44 del 2021 conv. in legge numero 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui d in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico 7394/2021, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza” e “che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus ” e le prospettate violazioni di principi eurounitari sulla non discriminazione e sulla libertà di pensiero, i quali trovano ampio spazio -a dire il vero anche nella nostra Costituzione, appaiono parimenti infondate alla luce sia delle considerazioni sopra esposte sul bilanciamento dei diritti, sia di un più generale principio di auto-responsabilità e di rispetto reciproco per cui la volontà di praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose non può affermarsi sino ad invadere il labile confine che tutela diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso, come nella specie la salute pubblica e l'istruzione scolastica, quali fini perseguiti dal legislatore nelle forme ritenute più opportune per garantire il rispetto di principi costituzionali quali l'uguaglianza e la solidarietà f infine la previsione di legge di cui al più volte richiamato articolo 4 ter del D.l. numero 44 del 2021 conv. in legge numero 76 del 2021, introdotto con il D.l. numero 282 del 2021, costituisce idonea base giuridica per ritenere la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, co.1 lett. e del Reg. UE 2016/679 del personale scolastico da parte delle Amministrazioni scolastiche per poter adempiere ai compiti di interesse pubblico ed esercitare i poteri e i doveri pubblici ivi previsti P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis respinge l'istanza di misure cautelari. Rinvia al merito anche per le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.