I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono, dunque, da individuare esclusivamente nel differimento dell’udienza ovvero nella sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale, eventi concretamente impeditivi della progressione processuale per causa di forza maggiore ed idonei a determinare l’operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell’art. 159 c.p. .
La Corte d'Appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale locale che aveva riconosciuto un'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata . L'accusata ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell' art. 157 c.p. in quanto i reati contestati risultavano già prescritti alla data della sentenza d'appello. La doglianza è fondata. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell' emergenza pandemica da COVID-19 , la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall' art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 , convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 , si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2022, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall' art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia Cass. n. 5292/2021 . Ne consegue che i presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono, dunque, da individuare esclusivamente nel differimento dell'udienza ovvero nella sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale, eventi concretamente impeditivi della progressione processuale per causa di forza maggiore ed idonei a determinare l'operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell' art. 159 c.p. . Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso dell'imputata.
Presidente Cammino Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/10/2018, aveva riconosciuto F.R. colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. P.F., il quale ha dedotto 2.1 l'erronea applicazione dell' art. 8 c.p.p. e art. 16 c.p.p. , comma 1. La difesa sostiene che la qualificazione del fatto come fattispecie a consumazione prolungata, il cui perfezionamento coincide con la cessazione dei pagamenti che segna la fine dell'aggravamento del danno, sia erronea e non trovi fondamento negli atti processuali, avendo l'imputata posto in essere distinte condotte intese all'indebita percezione di somme di danaro e non un unico comportamento illecito dal quale siano derivati effetti dilazionati nel tempo in assenza di nuove ed ulteriori condotte criminose. Secondo la ricostruzione avvalorata dal primo giudice l'imputata avrebbe carpito la fiducia delle pp.oo. presentandosi all'assemblea dei lavoratori della A.M. S.p.a., nell'ottobre 2011, come un legale esperto in materia giuslavoristica in grado di far recuperare ai lavoratori le somme loro dovute in tempi brevi e tali condotte avrebbe reiterato nelle successive assemblee del gennaio e febbraio 2012, nelle quali raccoglieva mandati difensivi su fogli prestampati, chiedendo di seguito -tramite i propri collaboratoriacconti e pagamenti necessari ad avviare le azioni legali, eseguiti dalle pp.oo. fino a luglio 2013. In alcuni casi, come quello del dipendente P.S. , l'imputata prospettò non solo il recupero delle somme dovute per le prestazioni lavorative rese presso la M. ma anche il risarcimento per il mancato conseguimento dell'incentivo all'esodo. Ritiene la difesa che, poiché i raggiri sarebbero stati posti in essere ogni volta che l'imputata richiedeva danaro alle pp.cc., il delitto di truffa contestato non può essere ritenuto a consumazione prolungata, difettando un unico artifizio finalizzato a conseguire un ingiusto profitto in modo dilazionato nel tempo e in maniera continuativa. Pertanto, il momento consumativo del reato ai fini della determinazione della competenza per territorio deve essere individuato nella prima dazione in favore dell'imputata, avvenuta il 26/1/2012 da parte di Mi.Ma.Ri. presso lo studio di , sicché la competenza territoriale doveva essere riconosciuta al Tribunale di Perugia 2.2 la violazione dell' art. 157 c.p. poiché tutti i reati contestati risultavano prescritti già alla data della sentenza d'appello. La difesa ritiene che le truffe consumate ai danni delle pp.00. P. , Gatti, Mi. e Pa. , pur avvinte dalla continuazione, dovevano essere distintamente considerate ai fini del calcolo della prescrizione, precisando che -in ragione dei versamenti da ciascuno effettuatiil termine massimo risultava spirato nel periodo compreso tra il 23/8/2019 posizione Pa. e il 6/12/2020 posizione P. . La Corte territoriale ha, invece, fatto decorrere il termine di prescrizione in maniera unitaria dall'ultimo versamento del P. effettuato in data 6/6/2013, computando in aggiunta giorni 125 di sospensione. Tuttavia, osserva il difensore, la Corte di merito ha considerato ai fini della sospensione il periodo di giorni 64 compreso tra il 9/3 e l' 11/5/2020, ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4, sebbene non ne ricorressero i presupposti in quanto, nel caso in esame, nel periodo d'interesse non era in corso alcun termine processuale giacché il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, resa il 19/10/2018, era scaduto l'1/2/2019 e l'udienza d'appello è stata fissata per il giorno 17/11/2020. Pertanto, tenuto conto dei principi affermati da Sezioni Unite n. 5292/2020, la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare solo la sospensione disposta all'udienza del 9/2/2018, pari a giorni 61, con la conseguenza che il termine ultimo di prescrizione correlato al reato in danno di P.S. risulta essere maturato il 5/2/2021, prima dell'emissione della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.L'eccezione di incompetenza territoriale in questa sede riproposta è infondata. La difesa lamenta che la Corte di merito a fini reiettivi abbia qualificato le condotte di truffa a giudizio come reato a consumazione prolungata. Invero, siffatta qualificazione non emerge dalla sentenza di primo grado, che ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale facendo leva sulla genericità delle allegazioni difensive a sostegno della competenza del Tribunale di Perugia, e viene esplicitata dal giudice d'appello al fine di disattendere l'eccezione difensiva. Deve, tuttavia, in proposito osservarsi che la sentenza impugnata pag. 8 , lungi dall'accreditare un'indistinta ed unitaria condotta truffaldina in contrasto con l'imputazione -che espressamente evoca la continuazione interna sia in rubrica che nella descrizione del fatto, segnalando i soggetti indotti in errore che -per effetto degli artifizi posti in essere dalla prevenutaebbero ad eseguire pagamenti in suo favore, sembra correttamente accreditare che ciascuna fattispecie di truffa sia stata segnata da una protratta consumazione, correlata ai vari pagamenti richiesti ed effettuati in esecuzione dell'originaria induzione in errore, costituita dalla fraudolenta rappresentazione alla base del conseguimento dei mandati professionali. Tanto si evince dal richiamo a pag 8 della specifica truffa subita dalla Minnelli, la quale -dopo il primo pagamento a mani della F. eseguito in - effettuava in seguito un ulteriore versamento in data 20/3/2012 mediante ricarica di carta postepay intestata alla ricorrente. 1.1 Le valutazioni della Corte di merito risultano, dunque, coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui si configura la truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato è quello in cui cessa la situazione di illegittimità Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250 n. 11026 del 03/03/2005, Rv. 231157 n. 12319 del 03/05/1989, Rv. 182085 e prive di fondamento le censure proposte in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, correttamente definita in aderenza ai criteri fissati dagli artt. 8 e 16 c.p.p. . 2. Fondato è il secondo motivo con cui si assume l'intervenuta prescrizione degli illeciti in epoca anteriore la pronunzia della sentenza d'appello. Invero, la Corte territoriale nel computo della prescrizione, incidentalmente ed assertivamente, effettuato a pag. 2 ha ritenuto la condotta protratta almeno fino al 6/6/2013 , ovvero in coincidenza con l'ultimo pagamento effettuato da P.S. , e ha fissato il termine ultimo di prescrizione al 6/12/2020, con dilazione fino al 10/4/2021 per effetto di 125 giorni di sospensione giorni 61 a seguito di rinvio per legittimo impedimento disposto all'udienza del 22/6/2018 giorni 64 per effetto della sospensione ex D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4. Il computo è per più versi erroneo. Come già sopra cennato e ritenuto dalla stessa Corte di merito ai fini del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, nella specie non si è in presenza di un'unitaria condotta di truffa con pluralità di persone offese ma di distinte condotte truffaldine a consumazione prolungata, in quanto perfezionate solo all'esito dei plurimi pagamenti richiesti ed eseguiti dalle pp.oo. Basti por mente al fatto che ciascuna delle pp.oo. ha rilasciato alla F. autonomo mandato professionale ad agire a tutela dei propri interessi, ne ha ricevuto rassicurazioni e richieste di versamento per far fronte ad iniziative giudiziarie aventi carattere personale, quantunque analoghe a quelle degli altri lavoratori interessati. L'unitaria decorrenza del termine di prescrizione deve essere, dunque, con ogni probabilità ricondotta ad un'erronea applicazione della disciplina della continuazione interna, che ha valorizzato in maniera impropria l'ultimo atto di attingimento dell'ingiusto profitto piuttosto che rapportare il termine di perenzione a ciascun illecito autonomamente considerato. 2.1 Per altro verso, deve rilevarsi che la Corte di merito ha erroneamente computato tra le sospensioni valutabili ai fini della dilazione del termine massimo di anni sette e mesi sei la sospensione ex D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4, della quale difettavano i presupposti operativi. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha statuito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 . I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono, dunque, da individuare esclusivamente nel differimento dell'udienza ovvero nella sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale, eventi concretamente impeditivi della progressione processuale per causa di forza maggiore ed idonei a determinare l'operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dall' art. 159 c.p. , comma 1. Nella specie, alla stregua delle emergenze processuali, il reato di più recente consumazione in danno del P. risulta perfezionato alla data del 6/6/2013 con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione veniva a scadenza il 6/12/2020 e, considerata la sospensione di giorni 61, unica computabile, il termine ultimo risulta spirato il 6/2/2021, in epoca anteriore la pronunzia d'appello. Anche per gli ulteriori reati, tutti di più risalente consumazione OMISSIS risulta maturata la causa estintiva. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata per essere il reato continuato ascritto estinto per prescrizione. Le statuizioni civili, in assenza di impugnazione sui profili concernenti la responsabilità della prevenuta, debbono in questa sede trovare conferma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.