Sul fallimento e i crediti vantati nei confronti della società fallita

«Il combinato disposto degli articolo 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex articolo 2914 e ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente».

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società proposta da I.F.I. s.p.a. contro il rifiuto di ammissione del credito di 528.733,76 euro, cui quest'ultima aveva chiesto l'ammissione in qualità di cessionaria del credito vantato dalla propria cedente, C.G.I. s.p.a., verso la suddetta società in bonis. La società mandataria di I.F.I. ricorre in Cassazione, lamentando con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 45 l.fall. e dell'articolo 1264 c.c. e contestando la decisione del Tribunale nella parte in cui afferma che «l'opponente non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dall'articolo 45 l.fall. e dell'articolo 1264 c.c.»». Da un lato, la ricorrente osserva che il contratto di cessione del credito, vista la sua natura consensuale, si perfezioni grazie al semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto o dalla sua accettazione. Dall'altro, contesta il richiamo all'articolo 45 l.fall., poiché la regola posta dall'articolo 2914 numero 2 c.c. opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore. Secondo la società, inoltre, l'articolo 45 l.fall. «non disciplina il caso in cui sia fallito come nel caso di specie non già il creditore cedente, bensì il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario». Il motivo è fondato. Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di una società fallita, la legittimazione del creditore, ai fini della partecipazione al concorso, dipende dalla anteriorità «del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex articolo 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento», afferma la Suprema Corte. Secondo i Giudici, quindi, è corretto affermare che «il combinato disposto degli articolo 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex articolo 2914 e ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente». Pertanto, va data continuità all'orientamento secondo cui «in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento» Cass. numero 10545/2014 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.

Presidente Genovese – Relatore Vella Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento … S.p.a. proposta da omissis S.p.a. di seguito omissis contro il diniego di ammissione del credito di Euro 528.733,76 di cui essa aveva chiesto l'ammissione quale cessionaria del corrispondente credito vantato verso la … S.p.a. in bonis dalla propria cedente, … S.p.a. 1.1. Avverso detta decisione la … S.c.p.A., agendo quale mandataria con rappresentanza di , ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato su due profili di censura. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. Ragioni della decisione 2. La ricorrente censura la decisione del tribunale laddove afferma che l'opponente non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dalla L.Fall., articolo 45 e dell'articolo 1264 c.c. , norme di cui lamenta la violazione e falsa applicazione. 2.1. Sotto il primo profilo, osserva che la natura consensuale del contratto di cessione di credito, ex articolo 1260 c.c., comporta il suo perfezionamento per effetto del semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto ex articolo 1264 c.c. o dalla sua equipollente accettazione di conseguenza la legittimazione attiva di omissis derivava dall'atto di cessione dei crediti verso … s.p.a. in data 23 gennaio 2013, avente data certa. 2.2. Quanto al secondo profilo, deduce l'erroneità del richiamo alla L.Fall., articolo 45 che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in materia di esecuzione individuale dagli articolo 2914 c.c. e ss. , poiché la regola posta dall'articolo 2914 c.c.,. numero 2 - per cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento - opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore, a differenza di quello per cui è causa. In ogni caso, la L.Fall., articolo 45 non disciplina il caso in cui sia fallito come nel caso di specie non già il creditore cedente, bensì il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario le formalità previste ai fini dell'efficacia della cessione servono invece ad individuare il soggetto cedente o cessionario legittimato ad azionare il credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto. Del resto, la legge fallimentare attesta che il credito vantato verso il soggetto fallito può essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento v. L.Fall., articolo 56, comma 2 e articolo 115 e la notificazione al debitore ceduto ex articolo 1264 c.c. ben può essere contenuta nel ricorso L.Fall., ex articolo 93 pertanto, solo in caso di avvenuto pagamento del debitore ceduto all'originario cedente avrebbe senso accertare l'opponibilità della cessione, tenuto conto della regola posta dall'articolo 1264 c.c., comma 2. 3. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 3.1. È sufficiente osservare al riguardo che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex articolo 2704 c.c. - e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento. 3.2. Ciò si desume chiaramente dalle disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione L.Fall., articolo 56, comma 2 o dell'espressione del voto nel concordato fallimentare L.Fall., articolo 127, u.c. , restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come testimonia inequivocabilmente il disposto della L.Fall., articolo 115. 3.3. È pertanto corretto affermare che il combinato disposto dela L.Fall., articolo 45 e articolo 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex articolo 2914 c.c. e ss., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente. 3.4. Va dunque data continuità all'orientamento di questa Corte per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento Cass. 10545/2014 . 4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.