«Nel giudizio di rinvio, qualora, in presenza di una pronuncia di condanna emessa in primo grado, intervengano difformi decisioni d’appello, la prima, assolutoria, poi annullata, e la seconda, di condanna, emessa all’esito del giudizio di rinvio derivato dall’annullamento da parte della Corte di Cassazione, in relazione a quest’ultimo non sussiste alcun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, poiché in tal caso si configura un’ipotesi di “doppia pronuncia conforme” che salda la condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice».
Con sentenza numero 2849/2022, la Corte di Cassazione ha deciso sul ricorso proposto dall'imputato L.E.L., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, in relazione al reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Nel 2020, il Tribunale di secondo grado, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza numero 8815/2020 dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di primo grado del 2018, che aveva condannato l'imputato a due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti. Contro questa sentenza, il difensore di fiducia dell'accusato ricorre per cassazione formulando una serie di motivi di doglianza. Il più importante di questi motivi è quello che si riferisce al vizio di motivazione per mancato rispetto del canone del giudizio, avendo, secondo l'imputato, i giudici di appello affermato la sua responsabilità senza la riassunzione della prova dichiarativa decisiva, fondamentale per poter decidere. Questa doglianza, deriva secondo l'imputato, dal fatto che la Corte di Cassazione abbia annullato la prima pronuncia assolutoria del giudice d'Appello e tenuto conto che gli stessi giudici di legittimità, in sede di annullamento, avevano sottolineato la necessità di una verifica sull'attendibilità della persona offesa. Questo motivo viene dichiarato dalla Corte di Cassazione infondato. Infatti, i Giudici di legittimità hanno sottolineato che il giudice di secondo grado, chiamato a decidere sull'impugnazione di una sentenza di condanna, fondata sulla credibilità della persona offesa, non sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale in presenza di un annullamento con rinvio di una precedente pronuncia assolutoria di secondo grado. Quanto al giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorrerebbe alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa, atteso che il giudice di rinvio è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento. A supporto di questa tesi, il Collegio ha stabilito che «nel giudizio di rinvio, qualora, in presenza di una pronuncia di condanna emessa in primo grado, intervengano difformi decisioni d'appello, la prima, assolutoria, poi annullata, e la seconda, di condanna, emessa all'esito del giudizio di rinvio derivato dall'annullamento da parte della Corte di Cassazione, in relazione a quest'ultimo non sussiste alcun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, poiché in tal caso si configura un'ipotesi di “doppia pronuncia conforme” che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice». Pertanto, il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile.
Presidente Rago – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunziando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 8815 in data 23 maggio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 16/11/2018 in forza della quale L.L. era stato condannato alla pena di anni due reclusione per il reato di cui agli articolo 81 e 572 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile N.L.S.in proprio e numero q. di genitore esercente la potestà sui minori L.A. ed E. , da liquidarsi in sede civile. La corte di appello di Caltanissetta riteneva, seguendo il percorso tracciato dalla Corte di Cassazione nella pronunzia di annullamento con rinvio, che all'esito della rivalutazione complessiva del compendio istruttorio di primo e di secondo grado, doveva ribadirsi l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato di maltrattamenti. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. e , vizio di motivazione per mancato rispetto del canone del giudizio dell' al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'articolo 533 c.p.p., comma 1, in relazione all'articolo 6, par. 3, lett. d CEDU, avendo i giudici di appello affermato la responsabilità dell'imputato senza la riassunzione della prova dichiarativa decisiva ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, essendo tale incombente istruttorio assolutamente necessario ai fini del decidere. Rileva che, in considerazione degli esiti contrastanti del processo, avendo la corte di cassazione annullato la prima pronunzia assolutoria della corte di appello, e tenuto conto che gli stessi giudici di legittimità, in sede di annullamento, avevano sottolineato la necessità di una verifica sull'attendibilità della persona offesa quale fonte di prova decisiva, al fine di pervenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'imputato si rendeva indispensabile riesaminare la persona offesa N.L 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex articolo 606 c.p.p., lett. b , c ed e , contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Deduce che la corte di appello aveva omesso di valutare gli specifici motivi di censura relativi all'inattendibilità della persona offesa, non considerando la diversa rappresentazione dei fatti articolata nel tempo da quest' ultima in altri procedimenti, in sede civile separazione e in sede penale procedimenti su querele archiviati . 2.3. Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. b ed e , violazione di legge e vizio di motivazione non avendo la corte di appello in alcun modo esaminato le specifiche censure formulate in ordine alla integrazione del reato di cui all'articolo 572 c.p., nei confronti dei due figli minori nelle forme della c.d. violenza assistita. Evidenzia che la corte di merito aveva omesso di pronunziarsi sul motivo di appello riguardante l'abitualità di condotte di maltrattamenti nei confronti dei figli ovvero sulla idoneità di tali condotte a cagionare sofferenze psicofisiche ai minori asseritamente spettatori passivi. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. b ed e , violazione di legge e vizio di motivazione non avendo la corte di appello in alcun esaminato le specifiche censure formulate in ordine alla integrazione del reato di cui all'articolo 572 c.p., in relazione alle asserite aggressioni fisiche. Rileva che, sul punto, la corte di appello si era limitata ad affermare l'attendibilità delle dichiarazioni della N. senza individuare in modo specifico quanti e quali episodi di violenza fisica avevano caratterizzato l'asserita condotta vessatoria del marito, non considerando che, in difetto di riscontri, occorreva una analisi più penetrante e rigorosa quanto all'attendibilità del narrato della p.o 2.5. Con il quinto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. b ed e , violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ex articolo 572 c.p Assume che la sentenza era del tutto carente ed illogica nella parte in cui aveva ritenuto configurabile l'elemento del dolo non tenendo conto del fatto che i litigi e gli insulti erano reciproci e che l'imputato in data 10 luglio 2012 nel cacciare la moglie ed i figli aveva deciso di porre fine al rapporto coniugale, elemento questo inconciliabile con il dolo abituale richiesto dalla norma. 3. Il difensore di fiducia della parte civile N.L.S. in proprio e numero q. di genitore esercente la potestà sui minori L.A. ed E. ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ritiene questa Corte, in conformità all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il giudice di appello chiamato a decidere sull'impugnazione di una sentenza di condanna, fondata sulla credibilità della persona offesa, non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale in presenza di un annullamento con rinvio di una precedente pronunzia assolutoria di secondo grado. La giurisprudenza della Cassazione, invero, è costante nell'affermare che il campo applicativo della regula iuris prevista dall'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, non comprende ipotesi diverse da quella di riforma in chiave di condanna tra primo e secondo grado, sicché non soggiace all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa la sentenza di conferma di quella di assoluzione già emessa in primo grado Sez. 5, numero 5716 del 8/7/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322 mentre è ricompresa l'ipotesi di appello proposto dalla parte civile Sez. 5, numero 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000 Sez. 5, numero 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255 . Quanto al giudizio di rinvio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, sì, l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 603, comma 3-bis, cit., in assenza di disposizioni transitorie che prevedano diversamente, anche in tale fase processuale, seppure la norma sia entrata in vigore successivamente alla sentenza di annullamento, ma sempre che, beninteso, ne ricorrano i presupposti Sez. 5, numero 32011 del 11/6/2019, Romano Monachelli, Rv. 277250, . Deve dunque, ritenersi, applicabile la regola processuale dettata dall'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, anche al giudizio d'appello di rinvio che si inserisca su un'assoluzione pronunciata in primo grado in senso conforme, si veda Sez. 5, numero 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, Marino . Tale affermazione è valida purché ricorrano i presupposti applicativi implicanti, pur sempre, che la mancata rinnovazione della prova dichiarativa sia intervenuta in un'ipotesi di overturning di condanna della sentenza di assoluzione di primo grado. Così non è, invece, nel diverso caso di differente esito tra i due giudizi d'appello che siano sorti, in seguito ad annullamento con rinvio, da una sentenza di condanna emessa in primo grado. In proposito appare condivisibile il principio, cui in questa sede va data continuità, secondo cui nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'articolo 627 c.p.p., comma 2, è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello. Sez. 2 -, Sentenza numero 10255 del 29/11/2019 Ud. dep. 16/03/2020 Rv. 278745 01. Da un punto di vista processuale, si è ritenuto che il disposto normativo dell'articolo 627 del codice di rito non stabilisce alcun obbligo di rinnovazione, disponendo che il giudice del rinvio è chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie all'interno di uno specifico perimetro delibativo che gli viene tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte vedi Sez. 5, numero 33847 del 19/4/2018, Rv. 273628 ed operando la specifica disposizione del comma 2 del citato articolo 627, secondo cui se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione . In conclusione nel giudizio di rinvio, qualora, in presenza di una pronuncia di condanna emessa in primo grado, intervengano difformi decisioni d'appello, la prima, assolutoria, poi annullata, e la seconda, di condanna, emessa all'esito del giudizio di rinvio derivato dall'annullamento da parte della Corte di cassazione, in relazione a quest'ultimo non sussiste alcun l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, poiché in tal caso si configura un'ipotesi di doppia pronuncia conforme che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice. Sul punto va, peraltro, osservato che la Corte di Cassazione ha avuto pure modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis e articolo 627 c.p.p. in riferimento agli articolo 2 e 3 Cost., articolo 27 Cost., comma 2, articolo 111 e 117 Cost., in relazione all'articolo 6, par. 2 e 3, lett. d , Convenzione EDU, nella parte in cui non prevedono, in presenza di una sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche nel caso di ribaltamento tra le due sentenze di appello, l'una assolutoria, poi annullata, e l'altra di condanna emessa all'esito del giudizio di rinvio, per l'evidente diversità delle situazioni giuridiche proposte come irragionevolmente destinatarie di differenti discipline. Sez. 5 -, Sentenza numero 6552 del 24/11/2020 Ud. dep. 19/02/2021 Rv. 280671 02. 3. Gli ulteriori quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono meramente reiterativi di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito con congrue ed adeguate argomentazioni e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. 3.1. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Corte non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto cfr. ex muitis Sez. 4, numero 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661 Sez. 3, numero 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075 Sez. 3, numero 1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136 Sez. 6, numero 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524 . In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato Sez. 1, numero 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016 Sez. 6, numero 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755 . Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. cfr. ex plurimis Sez. 6, numero 27322 del 2008, De Ritis, cit. Sez. 3, numero 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342 Sez. 6, numero 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899 Sez. 3, numero 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493 Sez. 3, numero 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU numero 41461 del 2012 Rv. 253214 N. numero 1666 2015 Rv. 261730 . 3.2. Nel caso in esame la questione della attendibilità della P.O. è stata oggetto di ampia valutazione da parte dei giudici di merito. Il narrato di N.L., con congrue argomentazioni, è stato ritenuto pienamente attendibile anche in quanto oggetto di riscontro sulla base delle dichiarazioni di N.J. sorella della persona offesa e di quelle di C.B. i quali hanno riferito circostanze da loro direttamente percepite attestanti il clima di vessazione e di sopraffazione di cui era vittima la moglie dell'imputato, elementi rafforzati, ad avviso della corte di merito, dall'ulteriore dato istruttorio costituito dal tenore aggressivo e ingiurioso dei messaggi che l'imputato inviava alla moglie . che danno finale suggello di attendibilità alla sua ricostruzione . I giudici di appello, con un ragionamento congruo e privo di aporie logiche, hanno pure rilevato la correttezza del ragionamento del primo giudice il quale aveva evidenziato la irrilevanza dei testi a difesa i quali avevano riferito di incontri avuti con la coppia improntati ad un clima di serenità, inidonei a smentire, di per sé, le altre risultanze. Occorre, del resto, evidenziare che il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa, a nulla rilevando la circostanza che la vittima abbia cercato di reagire con denunzie ovvero intraprendo contenziosi civili. In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve del resto necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali. Sez. 3 -, Sentenza numero 46043 del 20/03/2018 Ud. dep. 11/10/2018 Rv. 274519 02. Dal momento che integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia articolo 572 c.p. il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete . Sez. 3, Sentenza numero 6724 del 22/11/2017 Ud. dep. 12/02/2018 Rv. 272452 01., la ricostruzione dei giudici di merito circa la configurabilità del reato contestato non appare, ad avviso di questa Corte, in alcun modo censurabile. 3.3. La corte di appello ha del resto, pure, chiarito che la reiterazione delle condotte dell'E. e la sua indifferenza verso l'intervento di terzi che cercavano di indurlo a porre in essere condotte diverse nei confronti della moglie dimostrava la sussistenza del dolo di cui all'articolo 572 c.p Trattasi di motivazione adeguata e conforme ai principi di diritto in materia. Invero il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia articolo 572 c.p. è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte. Sez. 6, Sentenza numero 6541 del 11/12/2003 Cc. dep. 17/02/2004 Rv. 228276 – 01. Va, poi, precisato che il delitto di maltrattamenti richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. Sez. 6, Sentenza numero 15680 del 28/03/2012 Ud. dep. 23/04/2012 Rv. 252586 e che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 c.p., non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria. Sez. 3 -, Sentenza numero 1508 del 16/10/2018 Ud. dep. 14/01/2019 Rv. 274341 02. Invero tutta la ricostruzione dei giudici di merito è nel senso di una costante e reiterata condotta di vessazioni da cagionare sofferenze morali e fisiche alla moglie ed ai figli presenti in talune occasioni, secondo quanto accertato in fatto con la conseguenza che la affermazione del ricorrente secondo cui la corte, nel richiamare il racconto del teste G. non aveva considerato che, dopo l'occorso riferito dal teste, l'imputato aveva cacciato di casa la moglie ed i figli, apparendo la volontà di porre fine alla relazione inconciliabile con il dolo abituale richiesto dalla norma, non coglie in alcun modo nel segno. Trattasi di censure che, valorizzando un mero inciso della motivazione della corte di appello, finiscono per trascurare del tutto la complessiva ricostruzione in fatto, fatta propria da entrambi i giudici di merito, circa continue e reiterate condotte di sopraffazione dell'imputato ai danni delle vittime, certamente sintomatiche del dolo. 3.4. In sintesi e quanto ai sopra menzionati motivi, tenuto conto della amplissima ricostruzione delle condotte delittuose in esame riguardanti anche pregiudizi fisici della moglie e vessazioni in danno dei minori come anche confermato da numerosi testi indicati dalla corte di appello appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente il quale da un lato si limita a reiterare profili di inattendibilità della persona offesa ovvero la omessa e/o erronea valutazione dell'intero compendio istruttorio non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'articolo 606 c.p.p Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro tremila. 4.1. L'imputato va, altresì, condannato al alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile N.L. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori L.A. e L.E. che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge. 5. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile N.L. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori L.A. e L.E. che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.