Sequestro preventivo e diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza

«Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona o la società nel cui interesse l’impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell’avviso d’udienza in quanto la stessa è finalizzata all’instaurazione del contraddittorio e a consentire l’esercizio della facoltà di enunciare nuovi metodi di impugnazione […]».

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società V. s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento che, in sede di riesame, aveva rigettato il ricorso della ricorrente contro il sequestro preventivo dei beni della società. La suddetta società ricorre in Cassazione, denunciando l'omissione della notifica alla stessa dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, in violazione degli articolo 324, comma 6 e 127 commi 1 e 5 c.p.p., nonché la violazione del diritto al contraddittorio con una nullità assoluta. La doglianza è fondata. Infatti, l'udienza era stata celebrata nonostante l'omesso avviso alla società ricorrente, che pertanto non era presente in aula, comportando una nullità assoluta e insanabile ex articolo 179 c.p.p. Ne consegue che «nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona o la società nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza in quanto la stessa è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi metodi di impugnazione l'omissione, conseguentemente, determina, ai sensi dell'articolo 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, per violazione del contraddittorio» Per questo motivo, il ricorso deve essere accolto.

Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, con ordinanza del 25 maggio 2021 ha rigettato il ricorso proposto dalla società [ ] s.r.l. avverso il sequestro preventivo dei beni della società [ ] s.r.l. e di V.R. - legale rappresentante - fino alla concorrenza di Euro 282.545,35, relativamente al reato di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 bis. 2. Ricorre in cassazione la [ ] s.r.l. deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Omessa notifica alla società dell'avviso di fissazione dell'udienza del 25 maggio 2021 davanti al Tribunale del riesame. Violazione di legge articolo 324 c.p.p., comma 6 e articolo 127 c.p.p., commi 1 e 5 Violazione del diritto al contraddittorio con una nullità assoluta ex articolo 178 c.p.p., lett. C, articolo 185 e 180 c.p.p., dell'ordinanza del Tribunale del riesame. L'udienza del 25 maggio 2021 è stata celebrata nonostante l'omesso avviso alla società ricorrente, che non era presente all'udienza. Per l'articolo 324 c.p.p., comma 6, chi ha proposto la richiesta deve ricevere l'avviso della trattazione infatti, chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovi motivi, e tale potere deve riconoscersi anche all'indagato che non ha presentato personalmente il riesame ma tramite il difensore . Nel corso dell'udienza l'indagato potrebbe apportare direttamente elementi validi per la decisione ex articolo 309 c.p.p., comma 9 . Conseguentemente risulta indispensabile la vocatio dell'interessato per il giudizio di riesame. L'omessa comunicazione dell'avviso ha comportato una nullità assoluta e insanabile ex articolo 179 c.p.p Priva di logica una considerazione della nullità solo/regime intermedio si discute di una omessa citazione della parte nel giudizio. L'articolo 179 c.p.p., non limita la nullità alla sola citazione nel giudizio ordinario, ma a tutte le ipotesi di necessità del contraddittorio, con la vocatio della parte per l'esercizio dei suoi diritti. Del resto, l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, nel procedimento relativo alle misure cautelari personali, è stata costantemente considerata come causa di nullità assoluta. Il Tribunale del riesame non ha comunque valutato che il vizio di omessa notifica era stato ampiamente eccepito, già prima dell'udienza con due email PEC , pur dando atto della tempestività dell'eccezione. Il vizio di notifica era ribadito anche nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame. Infatti, lo stesso Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, rileva la mancanza della notifica, pur sbagliando la soluzione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio. L'avviso dell'udienza non risulta notificato alla società ricorrente. L'omesso avviso dell'udienza del riesame comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, ma non la perdita di efficacia della misura cautelare. Infatti, La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile Sez. U, numero 40 del 22/11/1995 - dep. 07/03/1996, Carlutti, Rv. 20377201 vedi anche, nello stesso senso, Sez. U, numero 33540 del 27/06/2001 - dep. 11/09/2001, Di Sarno, Rv. 21923001 . 4. È indubitabile che l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame deve essere notificato anche all'indagato persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta e alla società che ha subito il sequestro, a pena di nullità assoluta ex articolo 179 c.p.p., pure quando la richiesta di riesame sia stata sottoscritta dal solo difensore dello stesso Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'articolo 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva Sez. U, Sentenza numero 29 del 25/10/2000 Cc., dep. 10/11/2000, Rv. 216960 - 01 vedi anche nello stesso senso Sez. 3, Sentenza numero 39902 del 28/05/2014 Cc., dep. 26/09/2014, Rv. 260382 . Infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona o la società nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza in quanto la stessa è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione l'omissione, conseguentemente, determina, ai sensi dell'articolo 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, per violazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.