Distacco dell’energia elettrica in un Condominio: nessun riallaccio d’urgenza

La cautela può essere concessa anche «in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile».

Un Condominio agisce in via cautelare davanti al Tribunale di Palermo lamentando il distacco della fornitura elettrica da parte del gestore, a causa di una fattura non pagata, sostenendo che la somma fosse ormai prescritta e che la mancanza di elettricità causava un danno immediato ed irreparabile nei confronti dei condomini. Chiede, quindi, al Tribunale di verificare la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 700 c.p.c. e 669 – bis e ss. c.p.c. e di emettere i provvedimenti necessari per ottenere il ripristino dell'energia. La domanda non è ammissibile. Il ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.c. presuppone, infatti, la sussistenza contemporanea del fumus boni iuris e del periculum in mora, quindi la carenza di una di queste due condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Come afferma il Tribunale, il rimedio scelto dal Condominio è una procedura d'urgenza dettata «ad esclusiva tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità c.d. pericolo nel ritardo , sia da un pericolo di tardività c.d. pericolo del ritardo » Nel caso di specie il pericolo lamentato dal Condominio è di natura esclusivamente economica ed è evidente che nel caso in cui fosse dimostrato che la somma sia davvero prescritta, come ritiene il ricorrente, essa potrebbe essere ripetuta all'esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali. Non si riscontra, pertanto, un pregiudizio irreparabile per la posizione del ricorrente. Secondo il giudice, inoltre, non vi è nemmeno pericolo del ritardo . Non sussisteva, infatti, un pericolo di restare per un lungo periodo di tempo senza energia elettrica, perché il rischio era facilmente evitabile dal Condominio che, per ottenere il riallaccio, avrebbe potuto cambiare gestore o pagare quanto richiesto, riservandosi di agire successivamente per la restituzione della somma. Non vi è dubbio, tra l'altro, che la parte resistente sarebbe stata in grado di restituire il pagamento in questione. Il Tribunale, però, precisa che in generale la cautela può essere concessa «anche in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile», circostanza però inverosimile nel caso di specie, «dato il modesto importo della bolletta da ripartire per altro tra tutti i condomini». Considerando questi motivi, il ricorso è inammissibile per difetto del requisito del periculum in mora.

Osserva Con ricorso regolarmente notificato a omissis S.P.A, il Condominio di sito a Palermo, esponeva che in data 28.1.2020 aveva subito il distacco della fornitura elettrica per supposte morosità ammontanti a circa euro 4.700,00 frutto di conguagli effettuati dalla Società resistente e contestati in toto dal Condominio. Chiedeva quindi col ricorso d'urgenza al Tribunale verificata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari ed idonei diretti al ripristino immediato del servizio di fornitura elettrica, a carico della società omissis . Soggiungeva, in ordine al fumus, che le somme portate nella fattura contestata erano ormai prescritte e, in ordine al periculum, che la mancanza di corrente elettrica privava i condomini dell'energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, luci condominiali creando un danno immediato ed irreparabile. Si costituiva il omissis provvedendo nelle more del giudizio al riallaccio della fornitura e tuttavia contestando le difese della parte ricorrente e la stessa ammissibilità del ricorso ex articolo 700 c.p.c. difettandone a suo dire i presupposti. Le parti all'udienza del 4.10.2021 prendevano posizione sulla proposta transattivo conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 1.7.2021 rispettivamente rifiutandola il Condominio ed accettandola la Società resistente . Preso atto del mancato accordo le parti, su invito del giudicante, concludevano rifacendosi ai propri atti e chiedendo che la causa venisse decisa. Il Condomino pertanto oggi agisce in via cautelare rappresentando che il omissis avrebbe arbitrariamente interrotto la fornitura di energia sulla base di una fattura non pagata di circa 4.700,00 euro, che tuttavia riportava somme ormai prescritte. Lamenta quindi l'interruzione del servizio per una morosità solo supposta e comunque contestata, e chiede il riallaccio che nelle more è comunque avvenuto . La domanda non è ammissibile per difetto del requisito del periculum. Com'è noto il ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.c. oggi instaurato dal Condominio presuppone la sussistenza contemporanea sia del jumus bonijuris e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione in un futuro giudizio di merito sia del periculurn in mora che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile , sicché la carenza anche soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Il rimedio prescelto dal Condominio è dunque una procedura d'urgenza che è dettata quindi ad esclusiva tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità c.d. pericolo nel ritardo , sia da un pericolo di tardività c.d. pericolo del ritardo Mancando tale pericolo, anche se la domanda fosse fondata e -paradossalmente il diritto fosse persino riconosciuto dalla controparte, la domanda formulata per meso del ricorso ex articolo 700 c.p.c. sarebbe ugualmente inammissibile. Ora, nel caso di specie, il pericolo lamentato dal Condominio è di natura esclusivamente economica. E' evidente infatti che nel caso in cui il ricorrente avesse ragione e cioè nel caso venisse dimostrato che la bolletta contestata fosse relativa a somministrazioni per le quali il diritto è ormai prescritto ogni somma pagata e non dovuta ben potrà essere ripetuta all'esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali. Non vi è infatti dubbio che la parte resistente sia in grado di restituire la somma in questione per quanto possa essere gravata da interessi non vi è pertanto in nessun caso un pregiudizio irreparabile per la posizione del ricorrente. Ma non vi è nemmeno pericolo del ritardo , perché in qualsiasi momento il Condominio pagando quanto richiesto o cambiando gestore avrebbe potuto ottenere il riallaccio. Non sussisteva quindi alcun pericolo di restare senza energia elettrica a lungo, il pregiudizio non è mai stato cioè irreparabile , ma anzi era facilmente evitabile pagando quanto richiesto e riservandosi di agire per la restituzione dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni. Il permanere senza energia a lungo sarebbe stata cioè la conseguenza evitabile della scelta consapevole da parte del Condominio di restare morosi e di non cercare un altro gestore. Va però per compietela precisato che la cautela potrebbe essere concessa anche in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile, circostanza questo certamente inverosimile nel caso che ci occupa dato il modesto importo della bolletta da ripartire per altro tra tutti i Condomini. Per altro tale ipotesi non è stata nemmeno adombrata dalla parte ricorrente che invece ha sottolineato esclusivamente la necessità di non incorrere in interruzioni nel servizio, circostanza questa che era facilmente evitabile sanando la morosità. Me consegue che in difetto del periculum in mora la domanda è inammissibile con assorbimento di ogni questione sulla sussistenza del fumus diventata irrilevante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della causa e di quanto previsto dall'articolo 91 c.p.c. in ordine al regime delle spese di lite quando la parte risultata soccombente ha rifiutato una proposta conciliativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso del CONDOMINIO Palermo condanna il ricorrente Condominio al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00 oltre ad IVA, cpa e rimborso spese forfetarie come per legge.