Il principio di non contestazione «che informa il sistema processuale civile, trova fondamento non solo negli articolo 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo […]».
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso numero 1886/2022 proposto dall'avvocato C.V. nei confronti del Comune di Palermo, avverso la sentenza del 2012 della Corte d'Appello di Caltanissetta per una causa avente ad oggetto il suo reintegro nell'incarico di amministratore di 113 appartamenti di proprietà del Comune. Il Tribunale di primo grado accoglieva il ricorso del ricorrente e condannava il Comune anche al risarcimento del danno per i compensi maturati dal momento della revoca. La Corte d'Appello di Palermo, poi, di parere opposto, riformava la causa, rigettando la domanda dell'Avv. C.V., condannandolo alla restituzione delle somme erogate dal Comune nei suoi confronti. Avverso tale pronuncia, veniva poi proposto ricorso per Cassazione in via principale dall'originario ricorrente e ricorso incidentale dall'Amministrazione. Riassunto poi il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta, veniva stabilito che, avendo la Corte di Cassazione respinto la maggior parte dei motivi del ricorso principale, la decisione della Corte d'Appello di Palermo era passata in giudicato, con la conferma dell'obbligo di restituzione in capo all'Avv. C.V. delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello affermava, invece, che non fosse necessaria la prova dell'esatto ammontare della somma oggetto dell'obbligazione di restituzione, dato che il contenuto della stessa era il medesimo di quello della sentenza di primo grado. Viene pertanto proposto ricorso per Cassazione dal ricorrente, il quale, in particolare, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio valutato il principio di non contestazione. Secondo C.V., il Comune avrebbe formulato la domanda restitutoria, non solo senza provare l'ammontare delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ma omettendo anche di dedurne l'entità, per potere quantificare la pretesa restitutoria. In particolare, in tema di principio di non contestazione, la Corte precisa che «il suddetto principio che informa il sistema processuale civile … , trova fondamento non solo negli articolo 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione delle preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall' articolo 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio e circoscrivere la materie effettivamente controversa, e nel generale pricnipio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato articolo 111 Cost.» Cass. numero 1540/2007 e numero 7827/2010 . Pertanto, nello specifico, si evince come la sentenza rescindente abbia chiarito che tale principio di non contestazione riguardi i fatti costitutivi della domanda, considerando l'inquadramento nel parametro normativo. Il risultato quindi sarebbe quello della soddisfazione nei riequisti sopra menzionati, coincidendo il quantum restitutorio con il quantum versato in esecuzione alla sentenza di primo grado. Esaminato il ricorso e tenuto conto dei motivi della doglianza, la Suprema Corte decide di rigettare il ricorso del ricorrente.
Presidente Di Virgilio – Relatore Casadonte Ritenuto 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con la sentenza numero 325 del 2015, ha condannato l'avv. C.V. a restituire al Comune di Palermo le somme da quest'ultimo erogategli in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, numero 3065 del 2002, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. 2. L'avv. C. aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo per sentire accertare il proprio diritto alla reintegra nell'incarico di amministratore di numero 113 poi aumentati a numero 119 appartamenti di proprietà del Comune incarico che gli era stato poi revocato , con condanna del Comune al pagamento dei compensi maturati dal momento della revoca, quantificati in Lire 255.150.000 o in pari misura da liquidarsi in via equitativa. 3. Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava il Comune alla reintegra e al risarcimento del danno liquidato in via equitativa nella somma pari ai compensi spettanti, secondo il disciplinare, dalla data della revoca dell'incarico sino alla decisione, oltre accessori di legge. 4. La Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda. 5. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione in via principale dall'originario ricorrente e ricorso incidentale dall'Amministrazione. 6. Questa Corte, con la sentenza numero 25983 del 2011, rigettava i primi sette motivi del ricorso principale, accoglieva l'ottavo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale aventi ad oggetto il medesimo difetto della sentenza impugnata, consistente nell'avere omesso di affrontare la questione della restituzione delle somme pagate dal Comune all'avv. C. in esecuzione della sentenza di primo grado. Nell'accogliere i motivi di cui sopra, la sentenza rescindente affermava, tra l'altro, che pur sorgendo l'obbligo restitutorio automaticamente dalla riforma della sentenza di prime cure, tuttavia la Corte d'Appello non poteva esimersi dall'emettere un'esplicita pronuncia sul punto nella motivazione del dispositivo , anche per evitare l'eventuale riproposizione della domanda restitutoria in separato giudizio, che sarebbe stata in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'articolo 111 Cost 7. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta, interveniva la pronuncia oggetto del presente ricorso. Ha affermato la Corte d'Appello che, avendo la Corte di cassazione respinto i primi sette motivi di ricorso proposti dal C., la decisione della Corte d'Appello di Palermo numero 1800 del 2008 è passata in giudicato, con conseguente conferma dell'obbligo di restituzione in capo all'avv. C. delle somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo numero 3065 del 2002. Ciò perché, come affermato dalla Cassazione, tale obbligo sorge automaticamente quale effetto consequenziale della riforma della sentenza. Presupposto della domanda di restituzione era l'avvenuta corresponsione delle somme in favore dell'avv. C. in esecuzione della sentenza di primo grado. L'avv. C. aveva riconosciuto nella memoria di costituzione nel giudizio di appello che il Comune di Palermo aveva versato, sia pure in parte, le somme al cui pagamento era stato condannato dal Tribunale. Analogo riconoscimento era contenuto nella proposta transattiva sottoscritta dall'avv. C. di cui alla nota del 29 ottobre 2007, depositata presso la Corte d'Appello all'udienza del 6 dicembre 2007, ove tra le condizioni vi era quella di restituire al Comune di Palermo il 30% delle somme percepite dall'avv. C. medesimo in esecuzione della sentenza numero 3065 del 2002. La Corte d'Appello ha quindi affermato che non era poi necessaria la prova dell'esatto ammontare della somma oggetto dell'obbligazione di restituzione, dato che il contenuto di tale obbligazione era il medesimo di quello della sentenza del Tribunale di Palermo, per cui il quantum restitutorio era immediatamente determinabile. 8. Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ricorre l'avv. C. prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da memoria. 9. Resiste con controricorso il Comune di Palermo. Considerato 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio valutato il principio di non contestazione sostiene il ricorrente che il Comune aveva formulato la domanda restitutoria non solo senza provare l'ammontare delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ma perfino omettendo di dedurne l'entità, mentre a tale riguardo l'avv. C. aveva dedotto che il Comune aveva adempiuto solo in parte. Pertanto, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, il Comune avrebbe dovuto quantificare la propria pretesa restitutoria, a tal fine non bastendo un mero calcolo matematico. 2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume il ricorrente che non vi è alcuna conformità tra le sentenze emesse nel presente giudizio e la sentenza della Corte d'Appello, munita di motivazione solo apparente nella determinazione del quantum. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., ulteriore violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c. nel riferirsi al calcolo matematico il giudice di rinvio non avrebbe tenuto conto dell'onere probatorio incombente sul Comune. 4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 4.1. Occorre rilevare che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte Cass. numero 3955 del 2018 . 4.2. Questa Corte, con la sentenza numero 25983 del 2011, ha affermato, in particolare in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame -di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato cfr., Cass., numero 15461 del 2008, Cass. numero 15464 del 2011 . 4.2.- Dagli indicati principi si desume che, essendo nella specie oggetto di contestazione fra le parti la questione relativa alla restituzione delle somme pagate dal Comune all'avv. C. in esecuzione della sentenza di primo grado - come risulta dall'esposizione dei fatti della sentenza impugnata e dalle argomentazioni dei presenti ricorsi - pur sorgendo il relativo obbligo automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza, tuttavia la Corte d'Appello non poteva esimersi dall'emettere un'esplicita pronuncia sul punto nella motivazione nel dispositivo , anche per evitare l'eventuale riproposizione della domanda restitutoria in separato giudizio, che si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'articolo 111 Cost A proposito del principio generale di non contestazione invocato nel ricorso incidentale va però precisato che 1 il suddetto principio che informa il sistema processuale civile con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati , trova fondamento non solo negli articolo 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'articolo 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato articolo 111 Cost. Cass. 24 gennaio 2007, numero 1540 Cass. 31 marzo 2010, numero 7827 2 la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Peraltro la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l'insussistenza di una non contestazione Cass. 2 maggio 2007, numero 10098 . 4.3. Dunque, con specifico riguardo al principio di non contestazione, la sentenza rescindente ha chiarito che esso riguarda i fatti costitutivi della domanda, fermo restandone l'inquadramento nel parametro normativo. 4.4. La Corte d'Appello si è attenuta ai principi enunciati nella sentenza rescindente, atteso che in relazione alla domanda del Comune di restituzione delle somme versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ha ritenuto non contestato, e quindi ammesso, il fatto costitutivo della domanda restitutoria e cioè la corresponsione di una somma in favore dell'avv. C. da parte del Comune di Palermo, in esecuzione della sentenza di primo grado. Ciò ha ritenuto in ragione del riconoscimento da parte dell'avv. C., nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, che il Comune di Palermo aveva eseguito la condanna pecuniaria emessa, sia pure rilevando, con mera asserzione labiale, che tale esecuzione era stata parziale della proposta transattiva sottoscritta dall'avv. C. e dal suo difensore di cui alla nota del 29 ottobre 2007, depositata presso la Corte d'Appello di Palermo all'udienza del 6 dicembre 2007, ove, tra le condizioni proposte, vi era quella di restituire al Comune di Palermo il 30% delle somme percepite dall'avv. C. per effetto della sentenza numero 3065 del 2002 . Di talché risultano soddisfatti i requisiti indicati dalla sentenza rescindente, di cui la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione, coincidendo il quantum restitutorio con il quantum versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Peraltro, anche di recente, questa Corte ha affermato che Cass. numero 11115 del 2021 che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex articolo 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.