MAE per contrabbando doganale di tabacchi esteri e violazione dei diritti fondamentali della persona

In tema di mandato di arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall’art. 18 l. n. 69/2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d’Appello [ ] .

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla cittadina italiana D.V.R. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che dichiarava sussistenti le condizioni per l' accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello greca di Piraeus. L'imputata era stata tratta in arresto in Italia, per il reato di contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri, illecito commesso in Grecia e sottoposta, per questo, alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. D.V.R. ricorre in Cassazione adducendo, in primo luogo, che la Corte d'Appello avesse omesso di tenere presente che, la consegna all'autorità giudiziaria greca avrebbe comportato la violazione dei diritti fondamentali della persona , a causa delle precarie condizioni di salute dell'imputata. In aggiunta contesta anche il sovraffollamento dell' istituto carcerario ad essa assegnato per dimensioni e mancanza di assistenza medica. In secondo luogo, D.V.R. si lamenta anche degli omessi accertamenti da parte della Corte distrettuale, al fine di verificare se la struttura alla quale l'imputata era stata assegnata, avesse tutte le caratteristiche idonee a soddisfare le sue esigenze di cure mediche . I due motivi di doglianza, strettamente connessi e pertanto valutabili congiuntamente, sono infondati. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli accertamenti per verificare le condizioni di detenzione di D.V.R., siano stati adeguatamente effettuati, tanto da affermare che non ci fossero rischi per la prevenuta di essere sottoposta a trattamenti disumani e che ci fossero tutte le condizioni per avere un trattamento medico adeguato. Per quanto concerne la doglianza relativa al sovraffollamento delle carceri , la stessa Corte ha ricordato il principio secondo cui in tema di mandato di arresto europeo , le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall' art. 18 l. n. 69/2005 tra le cause di rifiuto della consegna , ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo, e pertanto non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna Cass. n. 7489/2017 . Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Presidente Di Stefano Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo processuale emesso il 14 luglio 2021 dalla Corte di appello greca di Piraeus nei confronti della cittadina italiana D.V.R., tratta in arresto in Italia e sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto indagata in relazione al reato di contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri, contestato come commesso in Grecia il 2 luglio 2021. La Corte territoriale subordinava l'esecuzione della consegna alla condizione che la prevenuta, dopo essere stata sottoposta a processo, venga rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria greca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la D.V. , con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 2 per avere la Corte di appello omesso di considerare che la consegna all'autorità giudiziaria greca potrebbe comportare la violazione dei diritti fondamentali della persona, in ragione delle sue precarie condizioni di salute e della impossibilità per le istituzioni carcerarie della Grecia a fronteggiare le esigenze di cura di cui la D.V.abbisogna nonché in ragione della situazione di sovraffollamento dell'istituto ove la predetta sarebbe assegnata, delle dimensioni degli spazi che le sarebbero riservati e dell'assenza di continue visite mediche quotidiane, ulteriori rispetto alla prima cui sarebbe sottoposta al momento dell'ingresso in carcere. 2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 16 per avere la Corte distrettuale omesso di effettuare accertamenti integrativi al fine di acquisire informazioni individualizzanti in ordine alla capacità della struttura penitenziaria alla quale la D.V. verrebbe assegnata a soddisfare le esigenze di cura di una persona affetta da numerose patologie e invalida al cento per cento. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di D.V.R. vada rigettato. 2. I due motivi del ricorso - strettamente connessi e perciò esaminabili congiuntamente - sono infondati. Esclusa la configurabilità della denunciata violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16 in quanto la Corte di appello di Roma ha disposto accertamenti integrativi ed ha acquisito dall'autorità giudiziaria e da quella governativa greche specifiche informazioni sul trattamento che sarà riservato alla D.V. nell'istituto di detenzione al quale sarà assegnata, va evidenziato come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato le ragioni per le quali vada negato l'esistenza di un rischio che la prevenuta possa essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti nel carcere femminile di omissis dove nella cella le verrà affidato uno spazio minimo individuale non inferiore a tre metri quadrati e le verrà garantito un continuo trattamento a cura di uno dei sette medici penitenziari in servizio, oltre che di altri specialisti convenzionati, potendo essere seguita, a richiesta, anche da un medico personale. D'altro canto, a fronte di doglianze difensive circa un asserito sovraffollamento carcerario formulate in termini molto generici, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato d'arresto Europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna. Con la conseguenza che nel quadro normativo di riferimento le condizioni di salute non sono ostative all'accoglimento della richiesta di consegna, ma possono, secondo valutazioni operate rebus sic stantibis, determinare una eventuale sospensione della esecuzione della consegna in questo senso Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, Yassir Farag, Rv. 269110 Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, Di Giuseppe, Rv. 258460 Sez. 6, n. 42041 del 4/10/2016, Ben Said, non massimata . 3. Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che, proprio in relazione alla materia de qua, penda una questione di legittimità costituzionale - la cui rilevanza ben può essere valutata d'ufficio in questo procedimento - dinanzi alla Corte costituzionale che, chiamata a verificare la compatibilità con i parametri degli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost. , della L. n. 69 del 2005, artt. 18 e 18-bis ha recentemente ritenuto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi dell' art. 267 TFUE , il quesito se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto Europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea CDFUE , debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole Corte Cost., ord. 216 del 2021 . Tale problematica non è rilevante nel caso di specie. E ciò non solo perché la questione incidentale di legittimità portata all'attenzione della Corte costituzionale ha ad oggetto le norme previste dai citati artt. 18 e 18-bis che non si applicano ai procedimenti - analoghi a quello oggi in esame - di esecuzione di mandati di arresto emessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2021 , che ha significativamente modificato la disciplina relativa ai motivi di rifiuto della consegna. Ma soprattutto perché quella questione attiene, come si è anticipato, ai soli casi in cui la tutela della salute dell'interessato si pone in termini peculiari, in quanto inerente a patologie di durata indeterminabile questione, dunque, che non è rilevante nel caso oggetto dell'odierna udienza, nel quale tali caratteristiche non sono state specificamente indicate nel ricorso per cassazione. Ciò senza neppure trascurare che il difetto di rilevanza nella fattispecie deriva dal fatto che, nella fattispecie, la Corte di appello di Roma ha comunque ritenuto di chiedere all'autorità giudiziaria greca emittente il mandato le informazioni necessarie per verificare, allo stato, l'esistenza di un rischio per la salute della consegnanda, ottenendo in tempi ragionevoli assicurazioni in tal senso. Alla situazione della odierna ricorrente è, dunque, applicabile la già considerata disciplina della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 3, che - come peraltro espressamente sottolineato dalla Consulta nella citata ordinanza n. 219 del 2021 - costituisce specifica attuazione nel diritto nazionale della previsione dell'art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, e concerne le diverse situazioni di carattere temporaneo che renderebbero contraria al senso di umanità la consegna immediata dell'interessato, regolando un rimedio , qual è quello del differimento della consegna, di certo congruo rispetto alle patologie rappresentate dalla D.V. 4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22 , comma 5.