«È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell’articolo 16-bis, l. numero 221/2012, l’uso della PEC è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria».
Il Tribunale di L'Aquila applicava ad un imputato, accusato del reato di lesioni stradali gravi, la pena concordata con il PM. Il Procuratore generale della Corte abruzzese ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di disporre la revoca ovvero la sospensione della patente di guida, richiamata la pronuncia della Corte Cost. numero 88/2019. La doglianza è inammissibile. Il Collegio precisa come la Corte di legittimità abbia già avuto modo di precisare che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'articolo 16-bis, l. numero 221/2012, l'uso della PEC è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria» Cass. numero 55444/2017 . Inoltre, neppure l'impugnazione cautelare a mezzo PEC è possibile, infatti, «è inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p. sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto le possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC» Cass. numero 28411/2018 . Lo stesso viene sottolineato per la presentazione di memorie. Per ciò che attiene le iniziative impugnatorie della Parte pubblica, è stata, quindi, ribadita l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare proposta dal PM mediante la PEC, in quanto «le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p. e applicabili anche al PM sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma preveda la trasmissione mediante l'uso della PEC» Cass. numero 24332/2015 . Nel giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione «non è consentito il deposito degli atti di impugnazione mediante PEC, non essendo permessa la presentazione dei ricorsi con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità, in assenza di norme derogatorie o che comunque lo consentano espressamente» Cass. numero 15546/2018 . Per tutti questi motivi, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso.
Presidente Di Salvo – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 maggio 2019 il Tribunale di L'Aquila ha applicato, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., a S.M. , imputato del reato di lesioni stradali gravi di cui all'articolo 590-bis c.p. introdotto dalla L. 23 marzo 2016, numero 41, articolo 1, comma 1, in vigore dal 25 marzo 2016 , la pena concordata con il Pubblico Ministero. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di L'Aquila, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 222, comma 2, quarto periodo, articolo 444 c.p.p. e articolo 590-bis c.p. da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca ovvero la sospensione della patente di guida, richiamata la decisione della Corte costituzionale numero 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla omessa applicazione della revoca ovvero della sospensione della patente di guida, e l'adozione da parte della S.C. dei conseguenti provvedimenti. 3. Il P.G. della S.C., nella sua requisitoria scritta ex articolo 611 c.p.p. del 6 settembre 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa. 4. Con memoria del 20 settembre 2021 il Difensore di S.M. ha chiesto il rigetto del ricorso, dovendosi verificare se il Prefetto abbia autonomamente disposto la sospensione della patente ai sensi dell'articolo 223 C.d.S Considerato in diritto 1. Va premesso che Sez. U, numero 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, P.G. in proc. Melzani Saympon, Rv. 279349, ha affermato che È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative . 2.Rilevata quindi la - astratta - giustiziabilità , osserva il Collegio che dal fascicolo risulta che il ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello di l'Aquila, datato 24 giugno 2019, è stato inviato dalla casella di posta elettronica certificata attribuita al Dirigente la Segreteria della Procura Generale della Corte territoriale a casella di posta elettronica del Ministero della giustizia attribuita al Tribunale di L'aquila in data 24 giugno 2019. Nell'atto di impugnazione si legge che la sentenza del 29 maggio 2019, con motivazione contestale, è stata comunicata al P.G. il 19 giugno 2019. 3. Il ricorso è inammissibile, siccome non ritualmente spedito. 3.1. Il Collegio rileva che è stato già - condivisibilmente - precisato dalla Corte di legittimità che È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi della L. 17 dicembre 2012, numero 221, articolo 16-bis, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria In motivazione la Corte ha precisato che, mentre la spedizione dell'atto mediante telegramma o raccomandata garantisce l'autenticità della provenienza e ricezione dell'atto, la p.e.c., al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce Sez. 6, numero 55444 del 05/12/2017, C., Rv. 271677-01 . Si è detto anche che È inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni Sez. 3, numero 50923 dell'11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095-01 in conformità, da ultimo, Sez. 4, numero 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740-01, che in motivazione, alle pp. 2-6, ricostruisce puntualmente lo stato dell'arte circa il possibile impiego della posta elettronica in materia penale . Inoltre, È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata PEC , in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC Sez. 4, numero 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01 . Si è pure puntualizzato che nemmeno l'impugnazione cautelare a mezzo posta elettronica certificata è possibile È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata c.d. PEC , in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p. - espressamente richiamato dall'articolo 309, comma 4, che, a sua volta, è richiamato dall'articolo 310 c.p.p., comma 2, - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC. In motivazione la Corte ha evidenziato che tali previsioni processuali costituiscono le specifiche disposizioni normative che rendono inapplicabile il D.P.R. numero 11 febbraio 2005, numero 68, regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto Sez. 3, numero 38411 del 13/04/2018, B., Rv. 276698-01 . Lt tesso si dica per la presentazione di memorie. Infatti, È inammissibile la presentazione di memorie, in sede di legittimità, mediante l'uso della posta elettronica certificata PEC . In motivazione, la S. C. ha precisato che non è estesa al giudizio penale in cassazione la facoltà di deposito telematico - prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, convertito con modifiche in L. numero 221 del 2012 - di istanze non aventi immediata incidenza sul processo quali, a titolo esemplificativo, richieste di sollecita fissazione o riunione di ricorsi, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite Sez. 3, numero 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192-01 . Tutte le pronunzie sinora richiamate sono state adottate in riferimento ad impugnazioni, in senso lato, delle parti private. Del resto, già quanto all'impiego del fax per le impugnazioni si era precisato che In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione a mezzo telefax è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge Fattispecie in tema di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione così, tra le varie, Sez. 1, numero 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263321-01 . 3.2. Passando alle iniziative impugnatorie della Parte pubblica, in senso conforme alla decisione appena citata si rinviene una decisione della S.C. che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione cautelare del Pubblico Ministero impropriamente anticipata a mezzo fax Sez. 5, numero 21942 del 06/05/2010, P.M. in proc. Amico, Rv. 247411-01 . Tale affermazione è stata ribadita È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata c. d. PEC , in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p. - esplicitamente indicato dall'articolo 309, comma 4, a sua volta richiamato dall'articolo 310 c.p.p., comma 2, - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC Sez. 5, numero 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900-01 . Ancora, si è affermato quanto segue Osserva . il Collegio che, costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso, il principio secondo cui, nei procedimenti penali instaurati davanti alla Corte di cassazione, non è consentita la presentazione di atti di impugnazione mediante posta elettronica certificata, analogamente a quanto si verificava nel caso in esame Sez. 3, numero 6833 del 26/10/2016, dep. 2017, Manzi, Rv. 269197 Sez. 3, numero 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268162 . Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione non è ammesso nemmeno il deposito telematico degli atti del processo civile, in assenza dell'emissione dei decreti previsti dal D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16-bis, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221. L'ammissibilità di un siffatto deposito, peraltro, è esclusa dell'espressa limitazione ai procedimenti civili davanti ai tribunali e alle corti di appello, prevista dall'articolo 16-bis, comma 1-bis medesimo decreto. Costituisce un'eccezione a questa regola, limitatamente al solo giudizio civile di cassazione, il deposito telematico delle istanze dei difensori che non esplicano un'incidenza diretta sul processo, che possono essere inserite nel fascicolo processuale. Tra questi atti, a titolo meramente esemplificativo, devono richiamarsi le istanze di prelievo, di sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite. L'impossibilità di estendere la disciplina esaminata al giudizio penale di cassazione preclude, quantomeno allo stato, la possibilità di inviare atti di impugnazione mediante posta elettronica certificata, come questa Corte ha già affermato con riferimento ad altri atti processuali di parte, come il deposito di memorie difensive ex articolo 121 c.p.p. Sez. 3, numero 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, cit. e il deposito della lista testimoniale ex articolo 468 c.p.p., comma 1, Sez. 3, numero 6833 del 26/10/2016, dep. 2017, Manzi, cit. . Occorre, pertanto, ribadire che nel giudizio penale davanti alla Corte di cassazione non è consentito il deposito degli atti di impugnazione mediante posta elettronica certificata, non essendo permessa la presentazione dei ricorsi con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità, in assenza di norme derogatorie o che comunque lo consentano espressamente così Sez. 1, numero 15546 del 06/03/2018, P.G. L'Aquila in proc. Ricci ed altri, non mass. . Più recentemente si è affermato che È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili. Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale della corte d'appello inviato alla casella di posta elettronica certificata della sezione penale del tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata, e stampato dalla cancelleria il giorno successivo Sez. 4, numero 52092 del 27/11/2019, P.G. C. App. Aquila in proc. Vlad Costei, Rv. 277906 affermazione ribadita da Sez. 1, numero 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644 . 3.3. La ragione della richiamata soluzione, che appare totalmente condivisibile, sta, dunque, in ciò allo stato, fatta eccezione per la normativa emergenziale in ragione della pandemia non applicabile nel caso di specie, essendo il ricorso in esame del 24 giugno 2019 avverso sentenza del 29 maggio 2019 , risulta normativamente previsto in via ordinaria l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale, limitatamente alle notificazioni e comunicazioni a cura della Cancelleria che siano dirette a persone diverse dall'imputato v. infatti il D.L. 18 ottobre 2012, numero 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 e la posta elettronica certificata così come già il fax garantisce, in realtà, la sola riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, nè più nè meno del fax appartenente al detto servizio. Nè può dirsi che la tassatività, fissata dal legislatore con riferimento alla specifica materia in questione, sia superabile alla luce del disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, articolo 48 che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta, poiché tale norma fa salva, comunque, la specialità delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell'articolo 583 c.p.p. cfr. al riguardo le interessanti considerazioni svolte alle pp. 2-3 della motivazione della richiamata decisione di Sez. 5, numero 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, cit. . 3.4. Quanto alla presentazione dell'impugnazione, dunque, deve con ferma convinzione ribadirsi che la stessa è governata dai principi della tassatività e della inderogabilità delle forme ex articolo 583 c.p.p., di cui si è già detto cfr. al riguardo le osservazioni ai punti nnumero 3.1. e 3.2. del considerato in diritto della decisione di Sez. 4, numero 21056 dei 23/01/2018, D'Angelo, cit. , forme che, allo stato della legislazione vigente, non ammettono equipollenti, seppure astrattamente validi dal punto di vista tecnico, e che le regole - nè potrebbe essere diversamente - valgono alla stessa maniera per le parti private e per il Pubblico Ministero come reiteratamente affermato, tra le altre, da Sez. 5, numero 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru ed altri, cit. da Sez. 1, numero 16776 del 04/04/2006, P.G. in proc. Cozza ed altro Rv. 234250-01 da Sez. 4, numero 47959 del 27/10/2004, Iannello ed altri, Rv. 230288-01 da Sez. 2, numero 48234 del 20/11/2003, Flammia, Rv. 227082-01 da Sez. 1, numero 45711 del 07/11/2001, P.M. in proc. Malocchi, Rv. 220380-01 nello stesso senso, cfr. Sez. 1, numero 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258319-01, e, più recentemente, Sez. 4, numero 52100 del 27/11/2019, P.G. C. App. Aquila in proc. Cotin Vasile, non mass., sub nnumero 1-2 del considerato in diritto , pp. 2-7 della motivazione . 4. Discende da quanto precede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, trattandosi di parte pubblica. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. numero 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.