Pur segnalando la Riforma Cartabia del processo civile del 25/11/21 l. numero 206/2021 la CEDU non può far altro che rilevare il persistere, malgrado le numerose condanne degli ultimi anni, dell’incapacità dell’Italia di adottare soluzioni meno radicali delle dichiarazioni dello stato di abbandono e dell’adottabilità dei figli di famiglie di stranieri, indigenti, disabili, vittime di violenza domestica etc. fondate, per lo più, come nella fattispecie in esame, sui rapporti dei servizi sociali.
Il rapporto tra figli e genitori è sacro ed inviolabile e vi deve esser maggiore delicatezza e cura nel decidere di reciderlo, adottando soluzioni meno draconiane che dare il minore in adozione volte a preservare anche il diritto di visita. È quanto ribadito dalla CEDU nel caso D.M. e N. c. Italia ric.60083/19 ed anche nei casi A.L. ed altri ed E.M ed altri c. Norvegia ricc.45889/18 e 53471/17 del 20 gennaio in cui, pur dando atto che, al contrario della vicenda italiana, le Corti interne avevano adeguatamente e dettagliatamente motivato l'adottabilità dei minori pericolo per l'incolumità dei minori sotto la custodia di genitori e dei nonni e sospetto di abusi sessuali e fisici , si è reciso in maniera radicale il rapporto tra genitori e nonni e figl i senza cercare soluzioni alternative meno radicali ed adottare le dovute misure per mantenere questo rapporto. Nella fattispecie in esame D.M. una donna di origini cubane e la figlia N., molto legate tra loro, lamentano una lesione della loro serenità familiare e la rottura del loro legame per le sentenze definitive emesse dalle nostre Corti, senza che fossero sentite od ordinata una perizia sull'idoneità genitoriale ed un profilo psicologico delle due ricorrenti soprattutto della madre la bambina era stata dichiarata adottabile all'età di 2 anni circa solo perché la madre si era rivolta ai servizi sociali per essere tutelate dal compagno padre della minore violento e perché dopo aver chiuso la relazione si era rifatta una vita con l'uomo che sarebbe diventato suo marito da cui ha avuto il quarto figlio , aver raggiunto l'indipendenza economica ed aver lasciato la figlia quando era al lavoro al personale della casa famiglia ove si erano rifugiate per un certo periodo e, poi, tornate a casa, ad una coppia di anziani egiziani che N. considerava come nonni. Prendendo atto che le due sono separate dal 30/9/15, alla luce della situazione della bambina e del suo benessere, le autorità italiane dovranno prendere, in tempi rapidi , tutte le misure necessarie al ricongiungimento delle due ricorrenti , per quanto possibile, come se non fossero mai state prese le decisioni censurate dalla CEDU . I legami familiari sono sacri. La CEDU ha più volte stigmatizzato la superficialità con cui si adottano queste misure estreme interrompendo legami sacri ed inscindibili senza aver cercato soluzioni alternative meno drastiche, chiarendo che è sacro non solo il rapporto genitore-figlio ma anche col resto della famiglia e persino con il patrigno od il gemello Ilya Lyapin c. Russia e Neves Caratao Pinto c. Portogallo nel quotidiano del 30/6/20 e nella rassegna del 27/8/21 . La dichiarazione d'abbandono e l'adottabilità di un minore deve essere l' extrema ratio , non la norma come contestato all'Italia e questa misura può essere adottata per rari e tassativi gravi motivi che potrebbero compromettere il benessere psicofisico del bambino, bene supremo e deve essere sempre adeguatamente e concretamente motivata Strand Lobben ed altri c. Norvegia [GC], A.M. ed altri c. Russia – genitore transgender Cinta c. Romania, Manuello e Nevi c. Italia, X. c. Lettonia [GC] e Niccolò Santilli c. Italia nella rassegna del 13/9/19 e nei quotidiani del 6/7/21,18/2/20, 20/1/15,28/11/13 e 18/12/13 . Va segnalato anche un precedente interno in cui si afferma che lo stato di abbandono è un rimedio estremo contro un pregiudizio più grave per l'interesse del minore Cass. civ. sez. I 23976/15 nel quotidiano del 25/11/15 a dimostrazione che non sono state seguite nemmeno le indicazioni della prassi di legittimità nazionale. Non devono essere i servizi sociali a decidere lo stato di abbandono di un minore. Come sopra detto queste decisioni non solo non sono adeguatamente motivate, ma prevalentemente si basano sui rapporti dei servizi sociali, i cui operatori non hanno le stesse competenze di uno psicologo e da giudici onorari scelti tra persone che non hanno necessariamente una laurea e che possono essere anche semplici volontari in associazioni che operano nel sociale c.d. benemerenza sociale i principi dettati da queste condanne così come l'auspicio di una riforma di queste procedure e privilegiare le competenze e la professionalità di chi è coinvolto in queste decisioni sinora sono restate lettera morta ex pluribus, Zhou c. Italia, Akinnibosun c. Italia, S.H. Italia, Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], Barnea e Caldararu c. Italia, nei quotidiani del 14/10/15, 23/1/14, 17/2/16, 27/1/17 e nella rassegna dell'1/9/17 A.P. c. Italia dell'1/4/21, Lombardo c. Italia del 29/1/13, Scozzari e Giunta c. Italia [GC] del 2000, Bove c. Italia del 30/6/05 e Covezzi e Morselli c. Italia del 9/5/03 . Infatti, nelle relazioni dell'8 e 23/6/15 dei servizi sociali, non solo era criticato l'uso dei social, ma anche l'alimentazione della bimba riso, crocchette e succo di frutta e l'abitudine di consumare i pasti davanti alla televisione. Inoltre la CEDU critica aspramente l'infondatezza ed il carattere pregiudiziale delle critiche ivi contenute contro D.M. « 1 aveva avuto due primi figli di cui non si prendeva cura da anni e che non sembrava essere presente nella sua mente poiché non ne parlava quasi mai 2 aveva uno stile di vita instabile, corroborato secondo lui dal fatto che aveva cambiato il suo posto [di vita] più volte, che si sosteneva facendo lavori occasionali, che aveva legato con un uomo che la maltrattava e che aveva decise di concepire un bambino con un uomo che aveva appena incontrato 3 aveva messo in secondo piano i bisogni della figlia, dal momento che aveva iniziato relazioni romantiche con diversi uomini ed era rimasta incinta 4 non focalizzò la sua attenzione su sua figlia da allora in una giornata torrida dell'estate del 2015 era uscita con il bambino nel momento più caldo , che era sempre al cellulare , che giocava raramente con il bambino e che la seconda ricorrente sembrava non avere il ciclo, [che] mangiava mentre muoveva i piedi, dormiva poco di notte e mangiava quello che voleva in ogni momento ». La Riforma Cartabia del processo civile sarà la soluzione al problema? Queste criticità potrebbero essere superate dalla summenzionata l. numero 206/21 c.d. Riforma Cartabia del processo civile in cui si stabilisce di creare un tribunale ad hoc per le persone, i minori e la famiglia che dovrà essere formato preferibilmente da giudici togati . Inoltre «il Governo introdurrà inoltre disposizioni specifiche relative a l'attività professionale del mediatore familiare la nomina di un professionista con competenze specifiche che possa assistere il giudice in determinati interventi sul nucleo familiare e nella regolazione delle competenze psicologiche la regolamentazione delle modalità di nomina del curatore speciale del minore la riorganizzazione delle disposizioni relative all'ascolto del minore la nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, durante e al termine del procedimento in materia di potestà genitoriale. Specifici criteri organizzativi sono finalizzati a disciplinare l'intervento dei servizi socio-sanitari nonché il controllo, il monitoraggio e la verifica delle situazioni che coinvolgono minori. La delega di poteri al Governo riguarda anche la revisione delle norme sulle procedure per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo ai motivi di incompatibilità con la nomina di un perito tecnico nominato dal tribunale e l'esercizio delle funzioni di assistente sociale , nonché le incompatibilità per i giudici onorari e per quanto riguarda l'introduzione del divieto di affidare minori a determinate categorie di persone» neretto, nda .
CEDU 20 gennaio 2022, caso D.M. e N. comma Italia ricomma 60083/19