Giornate intere a discutere dell’elezione di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica quando basterebbe analizzare i numeri, come ha fatto il prof. Roberto D’Alimonte, per rendersi conto che siamo di fronte ad una “machiavellica pantomima”.
Meglio avrebbero fatto gli italiani a leggere il libro di S.K. Il mito del deficit, Fazi Editore, per affrontare, con competenza, il problema della revisione del patto di stabilità europeo. Come scrive la K. l'Italia, rinunciando alla sua sovranità monetaria per aderire all'Euro, ha perso molti dei privilegi dei paesi che dispongono invece della sovranità monetaria. Senza aderire alla teoria monetaria moderna o MMT Modern Monetary Theory va riconosciuto che questa teoria, politicamente e mediaticamente, sta ricevendo molta attenzione in una fase storica che ha visto l'economia mondiale scossa dall'emergenza pandemica, con le sue ricadute sulla produzione, l'occupazione e le finanze pubbliche di molti Stati del mondo. Com'è noto a tutti, a causa della pandemia, il patto di stabilità è stato sospeso sino al 2023 ed è in corso la discussione per la revisione dei trattati UE che contrappone il Nord al Sud d'Europa. La chiave di volta è l'articolo 123 del TFUE e il ruolo della BCE. articolo 123 ex articolo 101 del TCE 1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri in appresso denominate «banche centrali nazionali» , a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati. Per capire esattamente il problema bisogna andare a leggersi la sentenza della Corte Costituzionale Federale Tedesca del 05.05.2020 sul programma di acquisto dei titoli pubblici da parte della BCE. Per i ricorrenti tedeschi il Quantitative Easing violava il divieto di finanziamento monetario previsto dall'articolo 123 del TFUE e il principio di attribuzione. La vicenda è stata risolta nel senso che la Corte Costituzionale Federale Tedesca ha ritenuto che la BCE non abbia agito in violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all'articolo 123 del TFUE. In sede di revisione del patto di stabilità, poiché è impensabile che molti Paesi europei, tra i quali Italia e Francia, possano tornare al 60% del rapporto debito/PIL in 20 anni, le regole vanno cambiate e soprattutto l'articolo 123 del TFUE allineando la BCE alla FED statunitense, consentendo alla BCE di finanziare il debito pubblico degli Stati membri attraverso l'emissione di Euro Bond. In base ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il Giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di Giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di una istituzione dell'unione è contrario al diritto dell'unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione. Solo in questo modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'unione da essi creata.