Beccato a scaricare un divano nei pressi di un cassonetto: fatto non punibile

Impossibile parlare di illecita e non autorizzata gestione di rifiuti. Evidente l’occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale.

Nessuna sanzione per la persona beccata a scaricare un divano nei pressi di un cassonetto . Impossibile parlare di illecita gestione di rifiuti. Scenario della vicenda è la città di Palermo. Lì, nel febbraio del 2018, un uomo viene beccato dalle forze dell'ordine mentre sta per scaricare un divano nei pressi di un cassonetto. Inevitabile per lui l'accusa di «avere effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni». E sacrosanta, secondo i giudici del Tribunale, la condanna dell'uomo, punito con un'ammenda di 1.800 euro. In Cassazione però l'uomo propone una differente chiave di lettura dell'episodio contestatogli, e pone in evidenza, soprattutto, «la non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto». In questa ottica egli sostiene che «la naturanon occasionale» dell'azione da lui compiuta «deve desumersi dalla natura del rifiuto, dallo svolgimento di attività prodromiche di raccolta e di deposito finalizzate al suo smaltimento», e contesta la valutazione compiuta in Tribunale laddove si è erroneamente sostenuto, spiega l'uomo, che «la mole del rifiuto e l'altruità della cosa trasportata» sarebbero sufficienti a «dimostrare concretamente il carattere non occasionale della condotta», mentre, invece, quei dettagli sono «compatibili con un comportamento isolato » e con «un'attività non organizzata ma sporadica», anche tenendo presente «la mole della cosa trasportata» e catalogabile come «rifiuto domestico non pericoloso», conclude l'uomo. La linea difensiva proposta dall'uomo convince in pieno i magistrati della Cassazione, i quali censurano la decisione messa nero su bianco dai giudici del Tribunale. Impossibile, innanzitutto, «ritenerenon occasionale la condotta», contestata all'uomo, esclusivamente alla luce «della mole del rifiuto – un divano –» e della presunta appartenenza a un'altra persona. I Giudici di terzo grado ribadiscono, in premessa, che «il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente , e che si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice». Tuttavia, pur essendo sufficiente anche una sola condotta per ipotizzare il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, per ritenere accertata «una minima organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta» si può fare riferimento, tra l'altro, «al dato ponderale dei rifiuti, alla loro natura, alla necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, al numero dei soggetti coinvolti» oltre che «alla provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, alla eterogeneità dei rifiuti gestiti e alle loro caratteristiche, se indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito». Proprio alla luce di tali variabili emerge, secondo i Giudici della Cassazione, la non punibilità dell'uomo sotto processo, poiché egli ha effettuato «il trasporto di un solo rifiuto – depositato, peraltro, nei pressi di un cassonetto della spazzatura –, di natura domestica, essendo un divano» e per giunta impiegando un motoveicolo non di sua proprietà. Evidente, in sostanza, l'occasionalità della condotta, censurabile ma non rilevante a livello penale.

Presidente Petruzzellis – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 25 settembre 2020 il Tribunale di Palermo,.all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato M.A. alla pena dell'ammenda di Euro 1.800 per il reato ex., D.Lgs. numero 152 del 2006, articolo 256, comma 1, per avere, in, concorso con R.V. , effettuato attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi numero 1 divano di stoffa , senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. numero 152 del 2006 in omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dire nsore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce ex articolo 606 c.p.p. , lett. b , l'erronea applicazione del D.Lgs. numero 152 del 2006, articolo 256, comma 1, sul requisito della non occasionalità della condotta di trasporto e di tentato abbandono del rifiuto. Il Tribunale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza per cui la natura non occasionale della condotta deve desumersi dalla natura del rifiuto, dall'eterogeneità, dallo svolgimento di attività prodromiche di raccolta e di deposito, finalizzate al suo smaltimento. Al contrario, gli elementi valutati dal Tribunale, fra cui la mole del rifiuto e l'altruità della cosa trasportata, non avrebbero concretamente dimostrato il carattere non occasionale della condotta ma sarebbero compatibili con un comportamento isolato. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul requisito della non occasionalità della condotta di cui al D.Lgs. numero 152 del 2006, articolo 256, comma 1. La sentenza avrebbe taciuto sulle ragioni per le quali la non occasionalità della condotta potesse essere desumibile in concreto. Oltre a richiamarsi le argomentazioni del primo motivo, la motivazione sarebbe anche contraddittoria sulla valutazione della mole della cosa trasportata, tale da richiedere un trasporto dedicato, elemento indicativo di un'attività non organizzata ma sporadica, avendo avuto ad oggetto il trasporto in rifiuto domestico non pericoloso. 2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell' articolo 131-bis c.p. il Tribunale ha ritenuto di non assolvere l'imputato, per particolare tenuità del fatto, nonostante esplicita richiesta difensiva, e non avrebbe preso in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, la non abitualità della condotta, l'assoluta tenuità dell'offesa e l'esiguità del danno o del pericolo ex articolo 133, comma 1, c.p. . I limiti edittali sono compatibili con l'applicazione dell' articolo 131-bis cod. penumero le attività di trasporto e di smaltimento, valutate ex articolo 133 cod. pen, concretizzerebbero una lievissima offesa anche per la natura del rifiuto. L'esiguità del danno sarebbe dimostrata dalla circostanza che l'azione di smaltimento nei pressi di un cassonetto di raccolta dell'immondizia sarebbe stata immediatamente bloccata dal sopraggiungere degli operanti. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza della motivazione sulla richiesta di applicazione dell' articolo 131-bis c.p. . Emergerebbero dalla motivazione le circostanze di fatto, di cui alcune già indicate nel motivo precedente, per l'applicazione della particolare tenuità della condotta il rifiuto stava per essere abbandonato nei pressi del cassonetto il Tribunale di Palermo avrebbe applicato il minimo della pena e ciò sarebbe espressione della particolare tenuità dell'offesa la motivazione sarebbe dunque anche contraddittoria. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la condotta è stata commessa in … sicché, più correttamente, avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex L. numero 210 del 2008 , articolo 6. 1.2. La sentenza, nel ritenere non occasionale la condotta esclusivamente sulla mole del rifiuto - un divano - e sulla apodittica affermazione della terzietà del rifiuti - non ha correttamente applicato il costante orientamento della giurisprudenza cfr. Sez. 3, numero 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375-01 per cui il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dal D.Lgs. numero 152 del 3 aprile 2006, l'articolo 256, comma 1, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l'occasionalità dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell'attività di due persone . Se è sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dalla norma, si è affermato che ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività cfr. Sez. 3, numero 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, numero m , come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito Sez. 3, numero 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 . Sez. 3, numero 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali nello stesso senso, Sez. 3, n, 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836. 1.3. Nel caso in esame il fatto non concretizza il reato contestato, trattandosi del trasporto di un solo rifiuto, per altro depositato nei pressi dei cassonetto della spazzatura, di natura domestica un divano e con un motoveicolo non di proprietà del ricorrente. 2. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.